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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12361/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè aspecifico ed in fatto, oltre che relativo a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici condivisibili dal giudice di merito: ed è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

In ultima analisi, il ricorso - volto a chiedere l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dell'auto oggetto del furto, in quanto munita di antifurto satellitare, e, per questa stessa ragione, a sostenere anche la configurabilità dell'ipotesi solo tentata del reato, visto l'immediato recupero dell'autovettura dopo il furto - è manifestamente infondato.

Invero, per giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Latri, Rv. 268471; in tema di rapina, Sez. 2, n. 39711 del 12/6/2018, Casini, Rv. 273817).

Egualmente, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/1/2014, Catarinozzi, Rv. 260204).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè aspecifico ed in fatto, oltre che relativo a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici condivisibili dal giudice di merito: ed è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). In ultima analisi, il ricorso - volto a chiedere l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dell'auto oggetto del furto, in quanto munita di antifurto satellitare, e, per questa stessa ragione, a sostenere anche la configurabilità dell'ipotesi solo tentata del reato, visto l'immediato recupero dell'autovettura dopo il furto - è manifestamente infondato. Invero, per giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Latri, Rv. 268471; in tema di rapina, Sez. 2, n. 39711 del 12/6/2018, Casini, Rv. 273817). Egualmente, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/1/2014, Catarinozzi, Rv. 260204). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa della ricorrente nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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