CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 17519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34718/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 10143/2019depositata il 11/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte di Cassazione,con ordinanza del 19 marzo 2019 (depositata l’11 aprile 2019) n. 10143, ha rigettato il ricorso proposto dalla GPE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della Commissione Tributaria R egionale FVG (n. 296/2015); 2. la GPE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per revocazione dell’ordinanza suddetta, con due motivi di ricorso illustrati da memoria; 3. il Comune è rimasto intimato. Considerato che 1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto prospetta un errore di giudizio e non di fatto. Con i due motivi di ricorso, che si analizzano congiuntamente, la ricorrente prospetta un errore della Corte di Cassazione relativamente alla percezione di un atto del giudizio di legittimità. La ricorrente rileva che il rigetto del terzo motivo del ricorso ha come presupposto «che gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006 e 2007riguardino il valore di terreni venuti a comporre un lotto unico»; mentre l’avviso di accertamento ICI 2006 riguardava solo il mapp. 291 e non esisteva un lotto unico. Inoltre, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata , avrebbe omesso di esaminare un motivo di ricorso nell’erronea supposizione della sua inesistenza (per lo stesso anno di imposta- 2006 e 2007 - i valori venali sarebbero differenti per lo stesso terreno). Non risulta possibile la revocazione di unadecisione della Corte di Cassazione per la quale si deduca (come nel caso in giudizio) un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti all’esame della Corte, in quanto si denuncia, in tal modo, un errore di giudizio e non di fatto: «Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) -atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023, Rv. 666999 –01 ed altre ) . Nell’ordinanza impugnata non si ritiene che nel 2006 vi fosse unlotto unico, ma si specifica che i valori dei singoli mappali venuti a comporre«una volta unificati per effetto dell’acquisizione da parte della ricorrente» un lotto unico, erano stati valutati singolarmente dalla sentenza della CTR impugnata. D al che si desume che la Corte di Cassazione ha respinto il motivo all'esito di una valutazione del contenuto della sentenza di appello, la quale aveva considerato sia il valore dei singoli mappali, sia il valore attribuibile al lotto unico, sia la non comparabilità dei due valori così considerati. Vi è pertanto stata una ‘valutazione’ della Corte, e non una svista o errore percettivo, risolvendosi piuttosto il ricorso per revocazione in una riedizione in quarto grado di aspetti valutativi della lite già conformemente vagliati in primo e secondo grado di merito.Si trattava inoltre di aspetto controverso discusso dalle parti (art. 395n. 4) cpc). 2. Per la questione del valore dei terreni diversi per lo stesso anno di imposta non è prospettata la decisività revocatoria e, soprattutto, non è specificato (difetto di autosufficienza del ricorso) il motivo di ricorso in cassazione che sarebbe stato pretermesso. Del resto, l’ordinanza impugnata rappresenta i motivi di ricorso e li analizza tutti. 3. L’assenza dell’intimato esclude la condanna alle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del co