CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 19498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19181/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta -ricorrente- contro S.I.A.E. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv amente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1186/2019R.G.N. 4945/2015, depositata i l 03/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. Con la sentenza n. 1186/2019 la Corte d'appello di Ro ma ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito SIAE) diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della clausola contrattuale di cui all’art. 1 co. 2 del CCNL per il personale non dirigente SIAE, sottoscritto il 26.7.2012 con conseguente riconoscimento ad ottenere, a titolo retributivo o risarcitorio, dell’importo commisurato all’incremento del 2.09% della retribuzione prevista per gli anni 2010 e 2011 e relativa condanna al pagamento, in suo favore, di euro 3.181,94 oltre accessori. 2. La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che la disposizione dell’art. 66 CCNL sottoscritto il 26.7.2012, che riconosceva che le retribuzioni in atto alla data del 31.12.2009 andavano rivalutate del 2.09% a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non poteva applicarsi in favore del Russo per effetto dell’art. 1 co. 2 dello stesso CCNL che, in via generale, escludeva l’applicazione di tutte lenorme contrattuali nei confronti dei dipendenti, già cessati dal servizio (come appunto il ricorrente che aveva prestato la sua attività lavorativa fino al 31.12.2011),e che tale incremento aveva natura pienamente retributiva. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso la SIAE. 4. Il ricorrente ha deposita to memoria. Considerato che 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1 co. 2 e 66 del CCNL per il Personale non dirigente SIAE del 26.7.2012 -Recupero inflattivo-in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Error in iudicando nonché in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc –Omesso esame su di un fatto decisivo per il giudizio”. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte distrettuale, confermando le statuizioni della pronuncia di primo grado, aveva travisato l’oggettodell’originario ricorso costituito dalla inammissibile esclusione, dal novero dei destinatari dell’incremento, del personale già cessato al tempo della stipula dell’accordo collettivo pur avendo le parti contrattuali inteso garantire, attraverso la disposizione dell’art. 66 del CCNL, il recupero inflattivo della retribuzione in godimento negli anni 2010 e 2011. 2. Il motivo non è fondato. 3. Preliminarmente va precisato che i giudici di merito non hanno travisato l’oggetto della domanda individuandolo nell’accertamento della illegittimità della differenziazione della retribuzione, tra dipendenti ed ex dipendenti, pur a fronte dello svolgimento di mansioni identiche. 4. Deve, infatti, sottolinearsi che le argomentazioni esposte circa l’inesistenza, nel nostro ordinamento giuridico, del principio di parità del trattamento economico dei lavoratori sono state svolte per rafforzare le conclusioni adottate in ordine all’applicazione delle disposizioni del CCNL per il personale non dirigente della S.I.A.E., sottoscritto il 26.7.2012, ai soli dipendenti in servizio e non certo quale esclusiva causa petendiposta a base della pretesa azionata dal Russo. 5. L’oggetto su cui si è incentrata l’analisi della Corte Territoriale è rappresentato, infatti, dalla interpretazione delle due norme contrattuali collettive: l’art. 1 co. 2 che recita: Le disposizioni del presente contratto non si applicano ai dipendenti già cessati dal servizio, nonché ai giornalisti e ai pubblicisti con rapporto disciplinato dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro Giornalistico ; l’art. 66 che, tra l’altro, prevede: Le retribuzioni in atto alla data del 31.12.2009 sono rivalutate del 2,09% a far data dal 01.01.2010 . 6. E’ opportuno premettere che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass.n. 5533/2016). 7. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022). 8. Orbene, con riguardo al profilo letterale, la norma contrattuale di cui all’art. 1 co. 2 è chiara e non lascia adito a dubbi sull’ambito applicativo del CCNL: le disposizioni del CCNL, sottoscritto il 26.7.2012, non si applicano ai dipendenti già cessati dal servizio. 9. Nel caso in esame, il Russo è cessato dal servizio il 31.12.2011 e, quindi, non può essere considerato destinatario delle nuove previsioni contrattuali. 10. Ma anche in relazione alla ratio del precetto deve escludersi, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, ogni natura di recupero inflattivo del disposto aumento: e ciò lo si desume principalmente dal fatto che la locuzione (le retribuzioni in atto alla data del 31.12.2009 sono rivalutate del 2,09% a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) è inserita sotto la voce “Incrementi retributivi”. 11. Né la finalità di recupero inflattivo può essere desunta dall’uso del verbo “rivalutare”e non di quello “aumentare” perché la rivalutazione è stata adottata, in assenza di altri riferimenti, unicamente quale parametro percentuale per determinare l’incremento retributivo. 12. Del resto, qualora le parti sociali avessero voluto privilegiare la natura di recupero inflattivo e non di incremento retributivo, a fronte di una disposizione chiara circa l’ambito applicativo del CCNL, disciplinato nell’art. 1, avrebbero sicuramente previsto, tra le norme transitorie o applicative, una specificazione per quanto riguardava il diverso regime per il personale già cessato dal servizio per i quali le norme contrattuali del 2012 espressamente non erano applicabili. Ma ciò non risulta. 13. Tutta la previsione dell’art. 66 è impostata, invece, in una rimodulazione del sistema retributivo senza alcuna finalità diretta al recupero della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. 14. La interpretazione da ta, alle disposizioni di cui è processo, dalla Corte distrettuale è da ritenere, pertanto, corretta e condivisibile. 15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.16. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre