CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16699/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 7.07.2021, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 6.11.2020 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli 18.09.2020, rideterminava la pena complessiva in 8 anni di reclusione ed euro 44.000,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatto commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine all'aumento comminato per la continuazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v., in particolare, quanto argomenta la Corte d'appello a pag. 5 dell'impugnata sentenza, laddove, dopo aver accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti già giudicati con la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli del 18.09.2020, già posta in continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza della medesima Corte d'appello 9.02.2017, ha individuato come più gravi i fatti giudicati con tale ultima sentenza, aumentando per i fatti di cui al presente giudizio un aumento di pena di anni 2 di reclusione, pena ritenuta "giusta ed equa"; trattasi, all'evidenza, pur nella sinteticità dell'apparato motivazionale, di una soluzione che si conforma al principio espresso da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 - dep. 24/12/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha precisato come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, condizioni tutte rispettate nel caso in esame); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione .di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT