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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12744/2026

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l [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicabilità dell'art. 131bis c.p.lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di prescrizione delreato.

In via subordinata ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza di cui in epigrafe, riformandoparzialmente la sentenza del tribunale di Roma del 7.2.2019, di condanna dirideterminava la pena applicata confermando nel resto la sentenza.2.

Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione.3.

Con il primo rappresenta la mancanza di motivazione in ordine allamancata disamina della richiesta, avanzata con motivi aggiunti, di applicare lafattispecie di cui all'art. 131 bis c.p.4.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla penarideterminata oltre alla violazione del divieto di reformatio in peius conseguenteall'intervenuto aumento della pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è inammissibile.

La richiesta di applicazione dellafattispecie ex art. 131 bis c.p. è stata avanzata solo in sede di deposito dimemoria con motivi nuovi, a fronte di un atto di appello che non conteneva alriguardo la predetta doglianza e faceva riferimento alla sola rideterminazionedella pena, come risultante dal riepilogo dei motivi di appello di cui alla sentenzaqui impugnata, quale rilievo rimasto incontestato.

Va allora ricordato, quanto alladisciplina dei motivi di cui all’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., che i "motivinuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordinegenerale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nellenorme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311,quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o incamera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc.pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, chesono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a),cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essiinvestano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario digravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni cheillustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenzaimpugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011,Califano, Rv. 251482).

Da ultimo si è precisato che in materia di impugnazioni,la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite delnecessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentaremero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai puntigià dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali sialleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivicon i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendocensure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.(Sez. 6 -n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 – 01).Con particolare riferimento al caso in esame si evidenzia altresì che nel casodi appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alladeterminazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo asostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto puntodella decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appellooriginario. (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255 -01);Consegue, quanto al caso in esame, che la richiesta in questione, afferendoad un istituto del tutto distinto dalla tematica del trattamento sanzionatorio,tanto che la fattispecie ex art. 131 bis c.p. esclude la punibilità e preclude quindiogni sanzione, doveva già in appello ritenersi inammissibile, così da doversiescludere ogni dovere di esame e di motivazione in capo alla Corte di appello quisindacabile.2.

Quanto al secondo motivo e al vizio di motivazione della penarideterminata, si tratta di censura fondata.

Non è dato rinvenire nellamotivazione il criterio di calcolo della pena seguito, non essendo specificataneppure la pena base e si rinviene una contraddizione rispetto alla motivazionecon cui si ritiene fondata la richiesta di applicazione della pena nel minimoedittale.Ricorre inoltre la violazione del principio del divieto di reformatio in peius800 di multa ed attualmente pari ad euro 900.Non sussiste invece la prescrizione del reato come dedotta dalla difesa afronte di reato ex at 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in data 11 5 2018.

Inproposito vige il regime di cui alla cd. legge Orlando del 23 giugno 2017, n. 103,entrata in vigore il 3 agosto 2017, intervenuta sugli artt. 158, 160 e 161 cod.pen., innovando in modo profondo la disciplina della sospensione dei termini diprescrizione.Con riferimento all'art. 159 cod. pen., è stato abrogato il secondo comma,con trasfusione del suo contenuto, relativo all'ipotesi di sospensione dellaprescrizione in pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere, nel primocomma della disposizione, e sono stati inseriti, immediatamente dopo il primo,tre nuovi commi, seguiti, in quell'assetto, dagli ultimi due previgenti commi.Il disposto dei tre nuovi commi, è così articolato.«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) daltermine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessain sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce ilgrado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno esei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penaleper il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado,anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo dellasentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini delladeterminazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza delgrado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza dicondanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne hadichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice diprocedura penale.Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verificaun'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sonoprolungati per il periodo corrispondente».Si è determinata, per effetto di tali disposizioni la sospensione dei termini diprescrizione nelle fasi del giudizio d'impugnazione: dalla scadenza del termineprevisto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primogrado ( nel caso di specie pubblicata il 7.2.2019) o secondo grado (nel caso dispecie celebrata con rito cartolare il 27.5.2025 con fissazione di 90 giorni per ildeposito), sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva,per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, non potendo essosuperare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio)(nel caso di specie è maturato il periodo massimo tra la prima e secondasentenza, ed è risultato pari a 5 mesi e 12 giorni quello successivo alla secondasentenza).In proposito è nota la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte per cui ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplinaposta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U - n. 20989 del 12/12/2024Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01).3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente alla pena.

IlRicorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.Mannulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello diRoma.

Dichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicabilità dell'art. 131bis c.p.lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di prescrizione delreato. In via subordinata ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza di cui in epigrafe, riformandoparzialmente la sentenza del tribunale di Roma del 7.2.2019, di condanna dirideterminava la pena applicata confermando nel resto la sentenza.2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione.3. Con il primo rappresenta la mancanza di motivazione in ordine allamancata disamina della richiesta, avanzata con motivi aggiunti, di applicare lafattispecie di cui all'art. 131 bis c.p.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla penarideterminata oltre alla violazione del divieto di reformatio in peius conseguenteall'intervenuto aumento della pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile. La richiesta di applicazione dellafattispecie ex art. 131 bis c.p. è stata avanzata solo in sede di deposito dimemoria con motivi nuovi, a fronte di un atto di appello che non conteneva alriguardo la predetta doglianza e faceva riferimento alla sola rideterminazionedella pena, come risultante dal riepilogo dei motivi di appello di cui alla sentenzaqui impugnata, quale rilievo rimasto incontestato. Va allora ricordato, quanto alladisciplina dei motivi di cui all’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., che i "motivinuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordinegenerale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nellenorme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311,quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o incamera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc.pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, chesono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a),cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essiinvestano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario digravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni cheillustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenzaimpugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011,Califano, Rv. 251482). Da ultimo si è precisato che in materia di impugnazioni,la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite delnecessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentaremero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai puntigià dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali sialleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivicon i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendocensure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.(Sez. 6 -n. 36206 del 30/09/2020 Rv. 280294 – 01).Con particolare riferimento al caso in esame si evidenzia altresì che nel casodi appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alladeterminazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo asostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto puntodella decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appellooriginario. (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255 -01);Consegue, quanto al caso in esame, che la richiesta in questione, afferendoad un istituto del tutto distinto dalla tematica del trattamento sanzionatorio,tanto che la fattispecie ex art. 131 bis c.p. esclude la punibilità e preclude quindiogni sanzione, doveva già in appello ritenersi inammissibile, così da doversiescludere ogni dovere di esame e di motivazione in capo alla Corte di appello quisindacabile.2. Quanto al secondo motivo e al vizio di motivazione della penarideterminata, si tratta di censura fondata. Non è dato rinvenire nellamotivazione il criterio di calcolo della pena seguito, non essendo specificataneppure la pena base e si rinviene una contraddizione rispetto alla motivazionecon cui si ritiene fondata la richiesta di applicazione della pena nel minimoedittale.Ricorre inoltre la violazione del principio del divieto di reformatio in peius800 di multa ed attualmente pari ad euro 900.Non sussiste invece la prescrizione del reato come dedotta dalla difesa afronte di reato ex at 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in data 11 5 2018. Inproposito vige il regime di cui alla cd. legge Orlando del 23 giugno 2017, n. 103,entrata in vigore il 3 agosto 2017, intervenuta sugli artt. 158, 160 e 161 cod.pen., innovando in modo profondo la disciplina della sospensione dei termini diprescrizione.Con riferimento all'art. 159 cod. pen., è stato abrogato il secondo comma,con trasfusione del suo contenuto, relativo all'ipotesi di sospensione dellaprescrizione in pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere, nel primocomma della disposizione, e sono stati inseriti, immediatamente dopo il primo,tre nuovi commi, seguiti, in quell'assetto, dagli ultimi due previgenti commi.Il disposto dei tre nuovi commi, è così articolato.«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) daltermine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessain sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce ilgrado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno esei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penaleper il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado,anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo dellasentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini delladeterminazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza delgrado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza dicondanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne hadichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice diprocedura penale.Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verificaun'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sonoprolungati per il periodo corrispondente».Si è determinata, per effetto di tali disposizioni la sospensione dei termini diprescrizione nelle fasi del giudizio d'impugnazione: dalla scadenza del termineprevisto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primogrado ( nel caso di specie pubblicata il 7.2.2019) o secondo grado (nel caso dispecie celebrata con rito cartolare il 27.5.2025 con fissazione di 90 giorni per ildeposito), sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva,per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, non potendo essosuperare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio)(nel caso di specie è maturato il periodo massimo tra la prima e secondasentenza, ed è risultato pari a 5 mesi e 12 giorni quello successivo alla secondasentenza).In proposito è nota la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte per cui ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplinaposta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 - 01).3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente alla pena. IlRicorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello diRoma. Dichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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