CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 08805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23124 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] sare [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M29 H501Y) e [OSCURATO:PERSONA]- dona (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R18 E919P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R21 F257P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D22 H501C) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna n. 1103/2019, pubblicata in data 2 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso un decreto in- giuntivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA].. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Modena. Ric. n. 23124/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 23124/2019 Numero sezionale 352/2022 La Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di Numero di raccolta generale 8805/2022Data pubblicazione 17/03/2022 primo grado, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 106.938,55, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di dieci motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente. Ragioni della decisione La società ricorrente, prima della data dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, sottoscritto sia dal proprio legale rappresentante che dai difensori (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Incardona), corredato di accettazione da parte della società controricorrente, a sua volta sottoscritto dal difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito dei necessari poteri (anche in via disgiuntiva rispetto all’altro difen- sore costituito). La rinuncia e l’accettazione risultano regolari ai sensi dell’art.390 c.p.c.. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 23 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 23124/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l