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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 36264/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9925/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA BASILICATA -intimato- di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e di Curatela fallimentare Well.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 1782/2021 depositata il13/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Puglia e della Basilicata, nonché della curatela fallimentare Well.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 1782\2021 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 13.10.2021, con la quale veniva confermata la condanna per diffamazione emessa nei suoi confronti, quale estensore e firmataria di più articoli giornalistici, di contenuto diffamatorio, pubblicati sul giornale L’Attacco, del direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA], e della Well.Com quale editore del giornale, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia. 2.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato di depositare la decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ.

La ricorrente ripropone la censura, già formulata in appello, con la quale aveva denunciato che l'attore non aveva mai chiesto, neanche in via incidentale, l'accertamento del reato di diffamazione, e quindi aveva impostato l'azione giudiziaria nei suoi confronti solo nei terminidi cui agli articoli 2043 e seguenti c.c.

Sostiene che il tribunale di Foggia sarebbe andato al di là della domanda proposta, avendo fondato l’obbligo risarcitorio a suo carico sulla sussistenza del reato, e quindi sulla base di una causa petendi diversa rispetto a quella prospettata dalla stessa parte attrice.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 2043 e 2697 cod.civ. nonché degli articoli 115 116 e 166 cod. p roc . c iv . e l'ulteriore violazione degli articoli 2702 cod.civ. e dell'articolo 57 del codice penale, nonché degli articoli 2214 e seguenti cod.civ.

Rileva che in appello aveva censurato la sentenza di primo grado, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto gli articoli incriminati, nella loro versione finale, erano frutto delle sostanziali modifiche introdotte dal direttore del giornale signor Paciello, cui andava ricondotta la paternità dell’opera.

L'eccezione era stata esaminata dal primo giudice e ritenuta infondata.

Essa veniva riproposta in appello e la Corte d'appello parimenti la rigettava, osservando che l’esponente non avesse provato il fatto estintivo, rimanendo la responsabilità a carico del giornalista che nel firmare un articolo ne assume la paternità.

La Corte d'appello aggiungeva che la Tonti, non avendo ritirato la firma dagli articoli e avendone consentito la pubblicazione nonostante gli eventuali interventi modificativi effettuati da parte del direttore, ne aveva confermato l’autorialità,cioè la riconducibilità alla sua firma, avendo in questo modo consapevolmente aderito ai contenuti degli stessi e assumendone la paternità.

La ricorrente sostiene che questa ricostruzione sia errata argomentando nel senso chea fronte della negazione, da parte sua, della effettiva paternità degli articoli, sarebbe stato onere dell'Istituto, che agiva per il risarcimento dei danni, provare che la ricorrente fosse stata l'effettiva autrice degli articoli contestati nel loro testo finale di pubblicazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 cod. civ. nonché dell'articolo 27 della Costituzione e degli articoli 100 e 116 cod. proc. civ.; si duole, inoltre , dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e della violazione degli articoli 1, 2 e 21 della Costituzione.

Lamenta che la sentenza d'appello abbia rigettato la sua impugnazione laddove invocava la sussistenza dell’ esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, e ribadisce che la portata diffamatoria degli articoli avrebbe dovuto essere valutata in relazione al prestigio e alla onorabilità dell'Istituto e non delle singole persone che ad esso facevano capo e che l'onere della prova della asserita lesione del prestigio e dell'onorabilità dell’Istituto, nonché del nesso di causalità con gli articoli contestati e dell'esistenza e dell'entità di un danno per l'Istituto gravava sull’attore.

La ricorrente torna a ribadire inoltre che i suoi articoli, in quanto articoli d'inchiesta, godevano di una limitazione meno rigorosa del diritto di cronaca e afferma di essersi mantenuta nei limiti della continenza, richiamandoa questo scopo diversi punti della decisione di primo grado e le argomentazioni ivi sviluppate.

4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 cod. civ., nonché dell'articolo 342 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il diritto, là dove la sentenza impugnata ha giudicato inammissibile il suo motivo d'appello sulla esistenza e quantificazione del danno in quanto contenente una censura puramente generica.

Sostiene invece di aver svolto in appello una censura specifica e di aver segnalato che il tribunale aveva stravolto la ripartizione degli oneri probatori,ponendo a carico della Tonti il risarcimento del danno senza alcuna prova sull'esistenza di esso, desumendola dal semplice accertamento della sussistenza di una fattispecie riconducibile al reato di diffamazione e quindi omettendo di valutare se un danno effettivo per l'attore vi era stato, e venendo ad attribuire in questo modo al risarcimento del danno una funzione sanzionatoria esclusa nel nostro ordinamento.

Anche in relazione al quantum del risarcimento – di cui non specifica l’ ammonta r e - sostiene che la valutazione del tribunale sarebbe stata del tutto priva di riscontri, tanto da renderla pari al riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno in re ipsa, escluso dal nostro ordinamento.

5. Il ricorso, ai limiti della inammissibilità, è manifestamente infondato.

In primo luogo, esso non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, non ne riferisce i contenuti altro che in brevi passaggi contenuti all'interno della trattazione dei singoli motivi, principalmente si rapporta criticamente alla sentenza di primo grado.

Non chiarisce neppure, nella misura minima indispensabile alla corretta comprensione della vicenda, quale fosse l’incarico ricoperto dalla ricorrente, all’interno del giornale, all’epoca dei fatti narrati, e non specifica l'ammontare dell'importo risarcitorio a suo carico.

In definitiva non fornisce molti degli elementi essenziali per inquadrare la fattispecie nei suoi caratteri principali.

6. Ciò premesso quanto alle carenze espositive che caratterizzano l’intero ricorso e l’illustrazione dei singoli motivi, il primo motivo è infondato.

Attesa l’atipicità dell’illecito civile, ai fini dell’azione di risarcimento dei danni da fatto illecito è sufficiente che l’attore alleghi e provi l’esistenza dei fatti lesivi, senza che sia necessario la riconduzione di essi ad un illecito tipico, neppure se i fatti allegati astrattamente corrispondono ad una fattispecie di reato.

Nel caso di specie, i fatti dedotti erano astrattamente rapportabili alla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, ma in sede civilistica non era rilevante denunciare l’avvenuta commissione del reato né tanto meno era necessario che per questi fatti sussistessero né tanto meno che fossero accertate anche responsabilità penali, quanto l’individuazione delle condotte e la loro offensività, consistente nella lesione dell’onore e del prestigio di un soggetto (persona fisica o giuridica che fosse), a mezzo della pubblicazione e diffusione su un giornale di notizie aventi potenzialità lesiva sul suo conto senza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede.

7. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente sostiene che, benchéabbia mantenuto la firma in calce ai numerosi articoli, pubblicati dal giornale L’Attacco nell’arco di alcuni mesi, in cui si parlava delle vicende dell’[OSCURATO:PERSONA], non potesse essere ritenuta responsabile del contenuto eventualmente diffamatorio di essi perché la versione finale degli articoli sarebbe stata sostanzialmente modificata, incrementandone la potenzialità diffamatoria, dagli interventi correttivi ed integrativi del direttore responsabile.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente affermato dalla corte d’appello, negli articoli giornalistici firmati, con l’apposizione della firma il giornalista assume la paternità dell’opera, con ciò facendosi anche carico delle eventuali responsabilità che ne possono discendere.

Non è dato al contempo assumersi la paternità di un’opera, conseguendone i relativi benefici e tutele, in relazione al diritto morale d’autore e all’eventuale sfruttamento patrimoniale dei diritti che ne conseguono, e pretendere di sottrarsi alle eventuali responsabilità che da essa possano derivare, a meno che non si sostenga che l’opera – pur firmata - è stata modificata a propria insaputa, nella versione finale data alle stampe, ma si tratta di linea difensiva mai praticata dalla ricorrente, che ha accettato le modifiche finali del suo direttore continuando a firmare gli articoli e non può quindi pretendere di dissociarsi dalle eventuali responsabilità da essa scaturite.

Peraltro, si tratta non di uno ma di svariati articoli pubblicati nell’arco di diversi mesi,di una intera campagna di stampa nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], e quindi di una linea giornalistica e editoriale evidentemente condivisa tra direttore responsabile e redattore e consolidatasi nella progressione degli articoli.

8. Quanto al terzo motivo, sull’esercizio del diritto di cronaca, e al quarto, sulla quantificazione del danno, i motivi d'appello proposti in relazione sono stati ritenuti inammissibili in quanto generici e su questo profilo non è stata proposta una diretta censura.

La ricorrente recupera invece le considerazioni già svolte nei gradi di merito per confrontarsi con la sentenza di primo grado, che aveva respinto le sue difese, condannandola a versare 25.000,00 euro (come si apprende solo dalla lettura della sentenza impugnata).

Per queste ragioni, entrambi i motivi sono inammissibili.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9925/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA BASILICATA -intimato- di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e di Curatela fallimentare Well.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 1782/2021 depositata il13/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Puglia e della Basilicata, nonché della curatela fallimentare Well.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 1782\2021 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 13.10.2021, con la quale veniva confermata la condanna per diffamazione emessa nei suoi confronti, quale estensore e firmataria di più articoli giornalistici, di contenuto diffamatorio, pubblicati sul giornale L’Attacco, del direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA], e della Well.Com quale editore del giornale, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia. 2.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato di depositare la decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ. La ricorrente ripropone la censura, già formulata in appello, con la quale aveva denunciato che l'attore non aveva mai chiesto, neanche in via incidentale, l'accertamento del reato di diffamazione, e quindi aveva impostato l'azione giudiziaria nei suoi confronti solo nei terminidi cui agli articoli 2043 e seguenti c.c. Sostiene che il tribunale di Foggia sarebbe andato al di là della domanda proposta, avendo fondato l’obbligo risarcitorio a suo carico sulla sussistenza del reato, e quindi sulla base di una causa petendi diversa rispetto a quella prospettata dalla stessa parte attrice. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 2043 e 2697 cod.civ. nonché degli articoli 115 116 e 166 cod. p roc . c iv . e l'ulteriore violazione degli articoli 2702 cod.civ. e dell'articolo 57 del codice penale, nonché degli articoli 2214 e seguenti cod.civ. Rileva che in appello aveva censurato la sentenza di primo grado, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto gli articoli incriminati, nella loro versione finale, erano frutto delle sostanziali modifiche introdotte dal direttore del giornale signor Paciello, cui andava ricondotta la paternità dell’opera. L'eccezione era stata esaminata dal primo giudice e ritenuta infondata. Essa veniva riproposta in appello e la Corte d'appello parimenti la rigettava, osservando che l’esponente non avesse provato il fatto estintivo, rimanendo la responsabilità a carico del giornalista che nel firmare un articolo ne assume la paternità. La Corte d'appello aggiungeva che la Tonti, non avendo ritirato la firma dagli articoli e avendone consentito la pubblicazione nonostante gli eventuali interventi modificativi effettuati da parte del direttore, ne aveva confermato l’autorialità,cioè la riconducibilità alla sua firma, avendo in questo modo consapevolmente aderito ai contenuti degli stessi e assumendone la paternità. La ricorrente sostiene che questa ricostruzione sia errata argomentando nel senso chea fronte della negazione, da parte sua, della effettiva paternità degli articoli, sarebbe stato onere dell'Istituto, che agiva per il risarcimento dei danni, provare che la ricorrente fosse stata l'effettiva autrice degli articoli contestati nel loro testo finale di pubblicazione. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 cod. civ. nonché dell'articolo 27 della Costituzione e degli articoli 100 e 116 cod. proc. civ.; si duole, inoltre , dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e della violazione degli articoli 1, 2 e 21 della Costituzione. Lamenta che la sentenza d'appello abbia rigettato la sua impugnazione laddove invocava la sussistenza dell’ esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, e ribadisce che la portata diffamatoria degli articoli avrebbe dovuto essere valutata in relazione al prestigio e alla onorabilità dell'Istituto e non delle singole persone che ad esso facevano capo e che l'onere della prova della asserita lesione del prestigio e dell'onorabilità dell’Istituto, nonché del nesso di causalità con gli articoli contestati e dell'esistenza e dell'entità di un danno per l'Istituto gravava sull’attore. La ricorrente torna a ribadire inoltre che i suoi articoli, in quanto articoli d'inchiesta, godevano di una limitazione meno rigorosa del diritto di cronaca e afferma di essersi mantenuta nei limiti della continenza, richiamandoa questo scopo diversi punti della decisione di primo grado e le argomentazioni ivi sviluppate. 4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 cod. civ., nonché dell'articolo 342 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il diritto, là dove la sentenza impugnata ha giudicato inammissibile il suo motivo d'appello sulla esistenza e quantificazione del danno in quanto contenente una censura puramente generica. Sostiene invece di aver svolto in appello una censura specifica e di aver segnalato che il tribunale aveva stravolto la ripartizione degli oneri probatori,ponendo a carico della Tonti il risarcimento del danno senza alcuna prova sull'esistenza di esso, desumendola dal semplice accertamento della sussistenza di una fattispecie riconducibile al reato di diffamazione e quindi omettendo di valutare se un danno effettivo per l'attore vi era stato, e venendo ad attribuire in questo modo al risarcimento del danno una funzione sanzionatoria esclusa nel nostro ordinamento. Anche in relazione al quantum del risarcimento – di cui non specifica l’ ammonta r e - sostiene che la valutazione del tribunale sarebbe stata del tutto priva di riscontri, tanto da renderla pari al riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno in re ipsa, escluso dal nostro ordinamento. 5. Il ricorso, ai limiti della inammissibilità, è manifestamente infondato. In primo luogo, esso non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, non ne riferisce i contenuti altro che in brevi passaggi contenuti all'interno della trattazione dei singoli motivi, principalmente si rapporta criticamente alla sentenza di primo grado. Non chiarisce neppure, nella misura minima indispensabile alla corretta comprensione della vicenda, quale fosse l’incarico ricoperto dalla ricorrente, all’interno del giornale, all’epoca dei fatti narrati, e non specifica l'ammontare dell'importo risarcitorio a suo carico. In definitiva non fornisce molti degli elementi essenziali per inquadrare la fattispecie nei suoi caratteri principali. 6. Ciò premesso quanto alle carenze espositive che caratterizzano l’intero ricorso e l’illustrazione dei singoli motivi, il primo motivo è infondato. Attesa l’atipicità dell’illecito civile, ai fini dell’azione di risarcimento dei danni da fatto illecito è sufficiente che l’attore alleghi e provi l’esistenza dei fatti lesivi, senza che sia necessario la riconduzione di essi ad un illecito tipico, neppure se i fatti allegati astrattamente corrispondono ad una fattispecie di reato. Nel caso di specie, i fatti dedotti erano astrattamente rapportabili alla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, ma in sede civilistica non era rilevante denunciare l’avvenuta commissione del reato né tanto meno era necessario che per questi fatti sussistessero né tanto meno che fossero accertate anche responsabilità penali, quanto l’individuazione delle condotte e la loro offensività, consistente nella lesione dell’onore e del prestigio di un soggetto (persona fisica o giuridica che fosse), a mezzo della pubblicazione e diffusione su un giornale di notizie aventi potenzialità lesiva sul suo conto senza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede. 7. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente sostiene che, benchéabbia mantenuto la firma in calce ai numerosi articoli, pubblicati dal giornale L’Attacco nell’arco di alcuni mesi, in cui si parlava delle vicende dell’[OSCURATO:PERSONA], non potesse essere ritenuta responsabile del contenuto eventualmente diffamatorio di essi perché la versione finale degli articoli sarebbe stata sostanzialmente modificata, incrementandone la potenzialità diffamatoria, dagli interventi correttivi ed integrativi del direttore responsabile. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente affermato dalla corte d’appello, negli articoli giornalistici firmati, con l’apposizione della firma il giornalista assume la paternità dell’opera, con ciò facendosi anche carico delle eventuali responsabilità che ne possono discendere. Non è dato al contempo assumersi la paternità di un’opera, conseguendone i relativi benefici e tutele, in relazione al diritto morale d’autore e all’eventuale sfruttamento patrimoniale dei diritti che ne conseguono, e pretendere di sottrarsi alle eventuali responsabilità che da essa possano derivare, a meno che non si sostenga che l’opera – pur firmata - è stata modificata a propria insaputa, nella versione finale data alle stampe, ma si tratta di linea difensiva mai praticata dalla ricorrente, che ha accettato le modifiche finali del suo direttore continuando a firmare gli articoli e non può quindi pretendere di dissociarsi dalle eventuali responsabilità da essa scaturite. Peraltro, si tratta non di uno ma di svariati articoli pubblicati nell’arco di diversi mesi,di una intera campagna di stampa nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], e quindi di una linea giornalistica e editoriale evidentemente condivisa tra direttore responsabile e redattore e consolidatasi nella progressione degli articoli. 8. Quanto al terzo motivo, sull’esercizio del diritto di cronaca, e al quarto, sulla quantificazione del danno, i motivi d'appello proposti in relazione sono stati ritenuti inammissibili in quanto generici e su questo profilo non è stata proposta una diretta censura. La ricorrente recupera invece le considerazioni già svolte nei gradi di merito per confrontarsi con la sentenza di primo grado, che aveva respinto le sue difese, condannandola a versare 25.000,00 euro (come si apprende solo dalla lettura della sentenza impugnata). Per queste ragioni, entrambi i motivi sono inammissibili. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament
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