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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03813/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/s~ le conclusioni del PG Crt.o, al< L (ken ah, c-W J4ìr pkcw,Lu'k'A st.(z ts?' cy, Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 5 luglio 2019 la Corte di appello di Napoli rigettava la opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 novembre 2016, con quale era stata respinta la sua richiesta di restituzione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Fiume, n. 16, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies

I. n. 356 del 1992 nei confronti del di lui padre, condannato irrevocabilmente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 1.1 A fondamento della decisione rilevava che i modesti redditi percepiti dall'istante non erano sufficienti a consentirgli l'acquisto dell'immobile confiscato, il cui prezzo risultava corrisposto prima della stipula del contratto di compravendita e quindi non mediante utilizzo quale provvista del mutuo bancario erogatogli grazie alla fideiussione prestata dai genitori. 1.2 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Autiero a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha lamentato la violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto illecita la provenienza del bene sottoposto a confisca ed insussistenti le risorse lecite per la sua acquisizione.

Non ha considerato che il mutuo era stato erogato in data 14 marzo 2005, ovvero due mesi prima della stipulazione del contratto di compravendita, che risale al 9 maggio 2005 e per importo che copriva interamente il prezzo, il che aveva consentito al ricorrente di disporre dei mezzi con i quali versare il corrispettivo dell'acquisto, già stabilito nel contratto preliminare e che la garanzia fideiussoria prestata dai genitori era stata rilasciata in data contemporanea alla compravendita.

Anche in ordine al giudizio di sproporzione tra il reddito e la somma impiegata per l'acquisto del bene la Corte di merito non ha considerato che il rateo da corrispondere per la restituzione del mutuo ammontava a soli 170 euro mensili, somma agevolmente approntabile da parte del ricorrente anche grazie al canone percepito dalla concessione in locazione del bene con regolare contratto, superiore all'importo dovuto all'istituto di credito.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.

1. E' pacifico che il ricorrente riveste la qualità di terzo estraneo al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, già ascritto al genitore [OSCURATO:PERSONA] ed al processo che ha visto quest'ultimo imputato e condannato con sentenza irrevocabile. 1.1 La Corte di appello, nel rispondere alle censure mosse con l'atto di opposizione, ha osservato che il bene confiscato era stato acquisito mediante contratto di compravendita, stipulato dal ricorrente, ma con l'intervento quali fideiussori dei genitori e che, per espressa clausola contrattuale, il regolamento del corrispettivo era già avvenuto in un momento antecedente e con mezzi imprecisati, tanto da averne la parte venditrice rilasciato quietanza a saldo.

Da tale emergenza documentale ha dedotto che il prezzo era stato versato in via anticipata nella sua interezza prima dell'erogazione della somma mutuata, ragione per la quale erano rimasti tuttora indimostrati i mezzi di pagamento, la provenienza del denaro e la destinazione all'acquisto dell'immobile del mutuo contratto.

A tali rilievi ha aggiunto che all'epoca della compravendita le condizioni reddituali di Autiero non erano tali da avergli consentito una capacità di risparmio e, con quanto accantonato, di provvedere all'anticipazione del prezzo di acquisto, posto che i compensi percepiti dall'attività lavorativa erano appena sufficienti al mantenimento del suo nucleo familiare, mentre la mancanza di conti correnti e rapporti bancari aveva pregiudicato la possibilità di verificare entrate ed uscite e l'esistenza di eventuali risparmi. 1.2 Il ricorso ribadisce che il bene immobile era stato acquistato con la provvista di denaro fornita dal contratto di mutuo bancario, richiesto nel febbraio 2005 ed erogato nel marzo di quell'anno e che i redditi percepiti dal ricorrente, dapprima grazie all'attività di lavoro dipendente svolta, quindi sotto forma di canoni di locazione corrisposti da persona che aveva preso in affitto l'appartamento, gli avevano consentito di versare all'istituto di credito mutuante i ratei mensili di importo pari a circa 170,00 euro.

2. Osserva la Corte che la documentazione versata agli atti attesta effettivamente che a favore di [OSCURATO:PERSONA] era stato erogato l'importo di 25.000 euro a titolo di mutuo già da un momento antecedente la sottoscrizione del contratto di compravendita e ciò grazie alla garanzia personale prestata dai genitori.

Resta, però, indimostrato dagli atti del rapporto bancario prodotti dalla difesa e richiamati in ricorso che la somma sia stata erogata direttamente alla parte venditrice dall'istituto mutuante o che, una volta incamerata dal mutuatario, questi l'abbia trasferita in favore della controparte a titolo del pagamento del prezzo, non essendo stati nemmeno allegati, oltre che provati, le modalità e lo strumento materiale del versamento del corrispettivo pattuito e non essendovene menzione nemmeno nel contratto di compravendita. 2.1 Oltre a tale rilievo, anche le deduzioni difensive sulle vicende del rapporto di finanziamento e sulla provvista lecita con la quale erano stati onorati i ratei di mutuo, che non risultano nemmeno rappresentate ai.giudici dell'opposizione, non superano i rilievi contenuti nell'ordinanza impugnata in ordine all'insufficienza dei redditi da attività lavorativa a sostenere esborsi per l'acquisto ed anche per tali oneri.

Sul punto il ricorso afferma solo genericamente la congruenza e sufficienza dei compensi da lavoro dipendente di [OSCURATO:PERSONA] senza offrire dati specifici e verificabili sugli importi percepiti, sull'ammontare dei ratei di mutuo, sull'esistenza di un regolare contratto di locazione, sull'identità del locatore e percettore dei canoni e sulla loro effettiva percezione.

La genericità delle deduzioni e il difetto di autosufficienza per la mancata produzione di atti confermativi degli assunti prospettati in ricorso non consentono di ravvisare il dedotto travisamento delle risultanze probatorie e la manifesta illogicità del giudizio espresso dalla Corte di appello. 2.2 In conclusione, la deduzione di prove sopravvenute e non in precedenza valutate a sostegno della pretesa revoca della confisca è stata motivatamente ritenuta insufficiente a soddisfare l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza del bene confiscato, perché la dimostrazione si è limitata all'esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto, ma tanto non esclude di per sé l'impiego di risorse di provenienza illecita o comunque non proporzionate rispetto alla capacità reddituale dell'acquirente.

In altri termini, l'accesso al finanziamento bancario grazie alla garanzia fideiussoria prestata dai genitori da un lato non indica con certezza che quanto ricavato sia stato impiegato nell'acquisto del bene, dall'altro non offre elementi certi per ritenere che l'impegno finanziario per la restituzione del mutuo, ancorché dilazionato nel tempo, sia stato affrontato con mezzi di lecita origine. 2.3 Deve ritenersi giuridicamente corretto e riferibile anche al diverso istituto della confisca atipica il principio di diritto, formulato in riferimento alla confisca di prevenzione, secondo il quale «l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale» (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi). (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro ed altro, Rv. 273388; in termini Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc.

Valle ed altri, Rv. 271217; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Pg in proc.

Catalano, Rv. 264461).

Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in complessivi euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO dì NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/s~ le conclusioni del PG Crt.o, al< L (ken ah, c-W J4ìr pkcw,Lu'k'A st.(z ts?' cy, Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 5 luglio 2019 la Corte di appello di Napoli rigettava la opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 novembre 2016, con quale era stata respinta la sua richiesta di restituzione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Fiume, n. 16, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 nei confronti del di lui padre, condannato irrevocabilmente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 1.1 A fondamento della decisione rilevava che i modesti redditi percepiti dall'istante non erano sufficienti a consentirgli l'acquisto dell'immobile confiscato, il cui prezzo risultava corrisposto prima della stipula del contratto di compravendita e quindi non mediante utilizzo quale provvista del mutuo bancario erogatogli grazie alla fideiussione prestata dai genitori. 1.2 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Autiero a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha lamentato la violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto illecita la provenienza del bene sottoposto a confisca ed insussistenti le risorse lecite per la sua acquisizione. Non ha considerato che il mutuo era stato erogato in data 14 marzo 2005, ovvero due mesi prima della stipulazione del contratto di compravendita, che risale al 9 maggio 2005 e per importo che copriva interamente il prezzo, il che aveva consentito al ricorrente di disporre dei mezzi con i quali versare il corrispettivo dell'acquisto, già stabilito nel contratto preliminare e che la garanzia fideiussoria prestata dai genitori era stata rilasciata in data contemporanea alla compravendita. Anche in ordine al giudizio di sproporzione tra il reddito e la somma impiegata per l'acquisto del bene la Corte di merito non ha considerato che il rateo da corrispondere per la restituzione del mutuo ammontava a soli 170 euro mensili, somma agevolmente approntabile da parte del ricorrente anche grazie al canone percepito dalla concessione in locazione del bene con regolare contratto, superiore all'importo dovuto all'istituto di credito. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. E' pacifico che il ricorrente riveste la qualità di terzo estraneo al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, già ascritto al genitore [OSCURATO:PERSONA] ed al processo che ha visto quest'ultimo imputato e condannato con sentenza irrevocabile. 1.1 La Corte di appello, nel rispondere alle censure mosse con l'atto di opposizione, ha osservato che il bene confiscato era stato acquisito mediante contratto di compravendita, stipulato dal ricorrente, ma con l'intervento quali fideiussori dei genitori e che, per espressa clausola contrattuale, il regolamento del corrispettivo era già avvenuto in un momento antecedente e con mezzi imprecisati, tanto da averne la parte venditrice rilasciato quietanza a saldo. Da tale emergenza documentale ha dedotto che il prezzo era stato versato in via anticipata nella sua interezza prima dell'erogazione della somma mutuata, ragione per la quale erano rimasti tuttora indimostrati i mezzi di pagamento, la provenienza del denaro e la destinazione all'acquisto dell'immobile del mutuo contratto. A tali rilievi ha aggiunto che all'epoca della compravendita le condizioni reddituali di Autiero non erano tali da avergli consentito una capacità di risparmio e, con quanto accantonato, di provvedere all'anticipazione del prezzo di acquisto, posto che i compensi percepiti dall'attività lavorativa erano appena sufficienti al mantenimento del suo nucleo familiare, mentre la mancanza di conti correnti e rapporti bancari aveva pregiudicato la possibilità di verificare entrate ed uscite e l'esistenza di eventuali risparmi. 1.2 Il ricorso ribadisce che il bene immobile era stato acquistato con la provvista di denaro fornita dal contratto di mutuo bancario, richiesto nel febbraio 2005 ed erogato nel marzo di quell'anno e che i redditi percepiti dal ricorrente, dapprima grazie all'attività di lavoro dipendente svolta, quindi sotto forma di canoni di locazione corrisposti da persona che aveva preso in affitto l'appartamento, gli avevano consentito di versare all'istituto di credito mutuante i ratei mensili di importo pari a circa 170,00 euro. 2. Osserva la Corte che la documentazione versata agli atti attesta effettivamente che a favore di [OSCURATO:PERSONA] era stato erogato l'importo di 25.000 euro a titolo di mutuo già da un momento antecedente la sottoscrizione del contratto di compravendita e ciò grazie alla garanzia personale prestata dai genitori. Resta, però, indimostrato dagli atti del rapporto bancario prodotti dalla difesa e richiamati in ricorso che la somma sia stata erogata direttamente alla parte venditrice dall'istituto mutuante o che, una volta incamerata dal mutuatario, questi l'abbia trasferita in favore della controparte a titolo del pagamento del prezzo, non essendo stati nemmeno allegati, oltre che provati, le modalità e lo strumento materiale del versamento del corrispettivo pattuito e non essendovene menzione nemmeno nel contratto di compravendita. 2.1 Oltre a tale rilievo, anche le deduzioni difensive sulle vicende del rapporto di finanziamento e sulla provvista lecita con la quale erano stati onorati i ratei di mutuo, che non risultano nemmeno rappresentate ai.giudici dell'opposizione, non superano i rilievi contenuti nell'ordinanza impugnata in ordine all'insufficienza dei redditi da attività lavorativa a sostenere esborsi per l'acquisto ed anche per tali oneri. Sul punto il ricorso afferma solo genericamente la congruenza e sufficienza dei compensi da lavoro dipendente di [OSCURATO:PERSONA] senza offrire dati specifici e verificabili sugli importi percepiti, sull'ammontare dei ratei di mutuo, sull'esistenza di un regolare contratto di locazione, sull'identità del locatore e percettore dei canoni e sulla loro effettiva percezione. La genericità delle deduzioni e il difetto di autosufficienza per la mancata produzione di atti confermativi degli assunti prospettati in ricorso non consentono di ravvisare il dedotto travisamento delle risultanze probatorie e la manifesta illogicità del giudizio espresso dalla Corte di appello. 2.2 In conclusione, la deduzione di prove sopravvenute e non in precedenza valutate a sostegno della pretesa revoca della confisca è stata motivatamente ritenuta insufficiente a soddisfare l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza del bene confiscato, perché la dimostrazione si è limitata all'esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto, ma tanto non esclude di per sé l'impiego di risorse di provenienza illecita o comunque non proporzionate rispetto alla capacità reddituale dell'acquirente. In altri termini, l'accesso al finanziamento bancario grazie alla garanzia fideiussoria prestata dai genitori da un lato non indica con certezza che quanto ricavato sia stato impiegato nell'acquisto del bene, dall'altro non offre elementi certi per ritenere che l'impegno finanziario per la restituzione del mutuo, ancorché dilazionato nel tempo, sia stato affrontato con mezzi di lecita origine. 2.3 Deve ritenersi giuridicamente corretto e riferibile anche al diverso istituto della confisca atipica il principio di diritto, formulato in riferimento alla confisca di prevenzione, secondo il quale «l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale» (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi). (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro ed altro, Rv. 273388; in termini Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc. Valle ed altri, Rv. 271217; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Pg in proc. Catalano, Rv. 264461). Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in complessivi euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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