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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 07757/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15427/2015 R.G., proposto DA sM1,7-1 [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente procedimento, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2, è elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 515/7/2015 dep. il 18.03.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], socia al 30% della [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento e avviso di accertamento per Irpef anno 2005, riuniti i ricorsi proposti avverso i due atti impositivi, ha respinto l'appello della contribuente confermando la decisione di primo grado.

Con l'avviso di accertamento era stato accertato un reddito di capitale non dichiarato con riferimento alla qualità di socia al 30% della [OSCURATO:SOCIETA]; con la cartella di pagamento era stata iscritta a ruolo in via provvisoria un terzo dell'imposta liquidata con l'avviso di accertamento; la CTP, riuniti i ricorsi, riteneva tardivo il ricorso contro l'accertamento, notificato ex art. 140 c.p.c., e dichiarava conseguentemente inammissibili i ricorsi riuniti.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo correttamente notificato l'avviso di accertamento, preso atto che il messo comunale, rilevata l'impossibilità di notificare l'atto ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. ha indicato puntualmente tutti gli adempimenti previsti ex art. 140 c.p.c. e inviato la raccomandata informativa e tardivamente impugnato l'atto impositivo oltre il termine di 60 giorni (raccomandata spedita il 27 gennaio 2012 a fronte della notifica dell'accertamento perfezionatasi il 14 novembre 2011).

Quanto alla cartella di pagamento - che non avrebbe tenuto conto della sentenza della CTP di Venezia che aveva ridotto il reddito accertato alla società per il 2005 per cui anche il reddito della socia avrebbe dovuto essere conseguentemente ridotto- ha statuito che la definitività dell'accertamento, in quanto non impugnato nei termini, rende definitiva la pretesa a nulla rilevando il contenzioso instaurato dalla società; peraltro la sentenza della CTP è stata riformata in secondo grado (49/6/13 del 21/5/2013) che ha riconosciuto la definitività dell'accertamento a carico della [OSCURATO:SOCIETA] per tardività del ricorso introduttivo.

"Pertanto, sebbene sia pendente un ricorso per cassazione allo stato l'accertamento a carico della società esplica piena efficacia, nella sua versione originaria, anche ai fini del maggior reddito di partecipazione a carico della socia /l Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Il PG ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 140 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non necessaria l'indicazione della specifica norma in forza della quale era stata effettuata la notifica.

Il motivo è infondato.

Va ricordato che l'art. 148 c.p.c. non impone l'obbligo di indicare la normativa processuale di riferimento.

Nella fattispecie, relativa a ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la CTR ha correttamente affermato che la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario alla data di ricevimento della racc informativa o comunque decorsi 10gg.dall'affisione 2.Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per contraddittorietà della sentenza, laddove la CTR dichiarando la definitività della sentenza n. 49/2013 avverso la quale pende giudizio in cassazione ha violato le indicate norme.

Anche questo motivo è infondato, avendo la CTR richiamato in modo del tutto formale la sentenza n. 49/6/2013 relativa alla società a ristretta base azionaria [OSCURATO:SOCIETA] - che aveva riformato la sentenza di primo grado in relazione alla tardività della proposizione del ricorso- ed avendo la CTR ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo, considerata la definitività dell'accertamento emesso ai fini Irpef nei confronti della contribuente, con conseguente legittimità della cartella di pagamento alla stessa notificata, priva di vizi propri.

Non sussiste pertanto la rilevata contraddittorietà, emergendo con chiarezza l'iter logico giuridico che ha portato alla decisione di rigetto dell'appello in applicazione delle norme sulla riscossione frazionata, ex art. 15 d.P.R. 602/73, che prevede l'iscrizione a titolo provvisorio sugli imponibili accertati dall'Ufficio anche se ancora non definitivi. 3.Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €.7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15427/2015 R.G., proposto DA sM1,7-1 [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente procedimento, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2, è elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 515/7/2015 dep. il 18.03.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], socia al 30% della [OSCURATO:SOCIETA], ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento e avviso di accertamento per Irpef anno 2005, riuniti i ricorsi proposti avverso i due atti impositivi, ha respinto l'appello della contribuente confermando la decisione di primo grado. Con l'avviso di accertamento era stato accertato un reddito di capitale non dichiarato con riferimento alla qualità di socia al 30% della [OSCURATO:SOCIETA]; con la cartella di pagamento era stata iscritta a ruolo in via provvisoria un terzo dell'imposta liquidata con l'avviso di accertamento; la CTP, riuniti i ricorsi, riteneva tardivo il ricorso contro l'accertamento, notificato ex art. 140 c.p.c., e dichiarava conseguentemente inammissibili i ricorsi riuniti. La CTR ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo correttamente notificato l'avviso di accertamento, preso atto che il messo comunale, rilevata l'impossibilità di notificare l'atto ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. ha indicato puntualmente tutti gli adempimenti previsti ex art. 140 c.p.c. e inviato la raccomandata informativa e tardivamente impugnato l'atto impositivo oltre il termine di 60 giorni (raccomandata spedita il 27 gennaio 2012 a fronte della notifica dell'accertamento perfezionatasi il 14 novembre 2011). Quanto alla cartella di pagamento - che non avrebbe tenuto conto della sentenza della CTP di Venezia che aveva ridotto il reddito accertato alla società per il 2005 per cui anche il reddito della socia avrebbe dovuto essere conseguentemente ridotto- ha statuito che la definitività dell'accertamento, in quanto non impugnato nei termini, rende definitiva la pretesa a nulla rilevando il contenzioso instaurato dalla società; peraltro la sentenza della CTP è stata riformata in secondo grado (49/6/13 del 21/5/2013) che ha riconosciuto la definitività dell'accertamento a carico della [OSCURATO:SOCIETA] per tardività del ricorso introduttivo. "Pertanto, sebbene sia pendente un ricorso per cassazione allo stato l'accertamento a carico della società esplica piena efficacia, nella sua versione originaria, anche ai fini del maggior reddito di partecipazione a carico della socia /l Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il PG ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 140 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non necessaria l'indicazione della specifica norma in forza della quale era stata effettuata la notifica. Il motivo è infondato. Va ricordato che l'art. 148 c.p.c. non impone l'obbligo di indicare la normativa processuale di riferimento. Nella fattispecie, relativa a ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la CTR ha correttamente affermato che la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario alla data di ricevimento della racc informativa o comunque decorsi 10gg.dall'affisione 2.Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per contraddittorietà della sentenza, laddove la CTR dichiarando la definitività della sentenza n. 49/2013 avverso la quale pende giudizio in cassazione ha violato le indicate norme. Anche questo motivo è infondato, avendo la CTR richiamato in modo del tutto formale la sentenza n. 49/6/2013 relativa alla società a ristretta base azionaria [OSCURATO:SOCIETA] - che aveva riformato la sentenza di primo grado in relazione alla tardività della proposizione del ricorso- ed avendo la CTR ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo, considerata la definitività dell'accertamento emesso ai fini Irpef nei confronti della contribuente, con conseguente legittimità della cartella di pagamento alla stessa notificata, priva di vizi propri. Non sussiste pertanto la rilevata contraddittorietà, emergendo con chiarezza l'iter logico giuridico che ha portato alla decisione di rigetto dell'appello in applicazione delle norme sulla riscossione frazionata, ex art. 15 d.P.R. 602/73, che prevede l'iscrizione a titolo provvisorio sugli imponibili accertati dall'Ufficio anche se ancora non definitivi. 3.Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €.7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso
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