CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 48303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 2.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui, in data 30.9.2022, il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa in concorso loro ascritto e li aveva condannati alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con un unico ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la intervenuta estinzione del reato per remissione di querela e relativa rituale accettazione; 3. la Procura Generale ha concluso, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta estinzione della querela; 4. la difesa ha trasmesso una memoria insistendo per la estinzione del reato dal momento che, nemmeno implicitamente, risultano contestate aggravanti in grado di fondarne la procedibilità d'ufficio. 5. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. 5.1 La difesa degli imputati ha infatti allegato al ricorso introduttivo il verbale redatto in data 12.6.2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Brescia "Lamarmora" in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rimesso la querela a suo tempo proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dal canto loro costoro, con dichiarazione resa lo stesso giorno e di fronte alla stessa autorità, avevano dichiarato di accettare la intervenuta remissione. 5.2 E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti: cfr., anche, Sez. 4 - , n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01, secondo cuiè ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione). 5.3 E' altresì pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013, Zannbonini, Rv. 258670; cfr., con specifico riferimento alla ipotesi della intervenuta remissione della querela, Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009, Faraon ed altro, Rv. 244635). 5.4 Va rilevato, peraltro, che la querela a suo tempo sporta da [OSCURATO:PERSONA] è certamente remittibile in quanto, in relazione al reato per cui si è proceduto, non è stata contestata alcuna aggravante in grado di determinare la procedibilità di ufficio dell'azione penale; in particolare, correttamente non è stata contestata la aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto, seppur il contatto tra gli imputati e la persona offesa era intervenuto attraverso una piattaforma telematica e, perciò, a distanza, dalla stessa lettura della sentenza di primo grado risulta che il Reutersward aveva tuttavia incontrato uno dei due imputati che gli aveva fatto visionare il veicolo che era stato notato su internet e con cui aveva intrapreso una trattativa sul posto. Recentemente questa stessa Sezione ha chiarito che, in tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete avendo escluso che potesse ricorrere in un caso simile a quello che ci occupa, di vendita vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe (cfr., Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01). 6. Precluso, perciò l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. 7. All'estinzione del reato consegue, ai sensi dell'art. 340 cod. pen., la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Spese processual