CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497 bis/1 c.p.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i vizi di violazione di legge di motivazione in relazione all'articolo 133 c.p. quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto appare privo di specificità, laddove non si confronta compiutamente con la valutazione della Corte territoriale che in punto di trattamento sanzionatorio ha messo in risalto come non si ravvisino nella fattispecie in esame elementi tali da rendere meritevole l'imputato della concessione delle circostanze attenuanti generiche; in particolare, quanto al comportamento processuale l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, né ha mai rilasciato dichiarazioni in merito ai fatti contestati nè i fatti possono considerarsi lievi, stante la presenza di un documento contraffatto implicante contatti e conoscenze in ambienti criminali ed essendo la pena irrogata di gran lunga inferiore al massimo nei confronti di un pregiudicato segnalato per reati della stessa indole nel 2011 e nel 2012; -ritenuto che tale valutazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, fa corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso 'avorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012); inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; -considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore il [OSCURATO:PERSONA] zzullo n ( [OSCURATO:PERSONA] C;`,/17,n..