CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1328/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE ROMA n. 9942/2021 depositata i l 04/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto in parte il suo appello contro la decisione del Giudice di pace di Roma. Quest’ultimo aveva compensato le spese di lite di un procedimento promosso dall’odierno ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni professionali non corrisposte; che il Tribunale, dopo aver sottolineato che la sentenza di primo grado era stata impugnata con esclusivo riferimento alle spese processuali e che non vi sarebbero state ragioni per la compensazione integrale delle spese, aveva però ritenuto superflue e non ripetibili le spese relative alla fase di trattazione /istruttoria ed aveva compensato per 2/3 le spese del grado; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro formali motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bisc.p.c.; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 1° c.p.c., giacché il Tribunale, dopo aver rilevato la fondatezza dell’appello, aveva ritenuto superflue e non ripetibili le spese relative alla fase di trattazione /istruttoria, per il fatto che la somma capitale era stata pagata dopo la notifica della citazione ma prima dell’iscrizione a ruolo; che, in tal modo, il giudice di seconde cure avrebbe confuso le spese sostenute dal vincitore con i compensi dell’attività professionale; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. nonché 92 comma 1° c.p.c., 75 disp. att. c.p.c. e 4 D.M. n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché l’originaria domanda di pagamento sarebbe stata estesa dal convenuto ad altri profili, determinando così la necessità di replicare; che, col terzo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 92 comma 1° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., posto che il Tribunale avrebbe motivato solo apparentemente il giudizio di superfluità delle spese non riconosciute; che, con quarto, il giudice di secondo grado sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese del grado di appello in ragione di due terzi, benché non sussistessero le condizioni di legge per procedere alla compensazione; che l’intimato non ha resistito; che, per priorità logica, va dapprima delibato il terzo motivo, che è infondato; che, infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022); che il primo ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati; che, essendo il thema decidendum del gravame la compensazione delle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che tale compensazione fosse incongrua ed ha liquidato le spese del primo grado in base ad una valutazione di fatto circa la superfluità delle spese esposte; che, infatti, la notaspese di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione dellespese in favore di quella vittoriosa, può sempre escludere la ripetizione di quelle ritenuteeccessive o superflue (Sez. 3 n. 1972 del 29 gennaio 2014) ; che è inammissibile il quarto motivo, giacché la compensazione parziale delle spese del giudizio di appello è stata dal Tribunale motivata con il richiamo alla circostanza che “la somma capitale è stata pagata dopo la notifica dell’atto di citazione, ma prima dell’iscrizione a ruolo della causa” sicché “devono ritenersi superflue e non ripetibili ex art comma 1° le spese relative alla fase di trattazione/istruttoria e decisionale”; che il Tribunale ha considerato una parziale (sia pur minoritaria) soccombenza dell’appellante in punto quantificazione delle spese ed ha in tal modo fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c. giacché, rispetto all’unica domanda proposta, l’accoglimento è stato più limitato (Sez. 3, n. 20888 del 22 agosto 2018); che la memoria ritualmente depositata dal ricorrente non offre elementi idonei a modificare il quadro testé esposto; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com