CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04CZVGL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14210/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pisa di condanna per il reato di furto pluriaggravato, resistenza a PU e lesioni, riqualificando il furto sub A) nei delitti di cui agli artt. 81 cod.pen., 624, 625 n.2 cod.pen. e 56,624 e 625 cod.pen. ed applicando l'art. 63 IV comma cod.pen., con conferma nel resto; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 63 comma 4 cod.pen. — è manifestamente infondato perché il calcolo operato dalla Corte di Appello è corretto e non può essere ritenuto peggiorativo rispetto alla decisione di prime cure laddove ha previsto l'aumento "pieno" ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva dal momento che il Giudice di primo grado aveva previsto, per la medesima aggravante ad effetto speciale, l'aumento addirittura della metà, computandolo sulla pena già frutto dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2) cod. pen.; Rilevato, in ordine all'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen., che il ricorso contesta la decisione di operarlo ancorché facoltativo e di determinarlo nel terzo della pena base, ma non specifica le ragioni per cui la scelta sull'an e sul quantum dell'aumento effettuata dalla Corte di merito sia viziata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]