CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 29418/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto il rigetto. uditoil difensore , a vv . [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l a sentenza indicata nel preambolo la Co rte di appello di Milano - investitadel giudizio di rinvio disposto con decisione di questa Corte di legittimità in data 30 novembre 2023 - ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avanzatadaFrancesco [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza di condanna alla pena dianni quattro di reclusione emessa dalla Corte di appello di Genova , che lo aveva riconosciutocolpevole del reato di falso ideologico in concorso con [OSCURATO:PERSONA] . 2.Secondo l'accertamento divenuto definitivo , [OSCURATO:PERSONA] , partecipando , nella qualità di dirigente superiore e direttore dello S . C . O . , all'organizzazione e all'esecuzionedi una perquisizione ad iniziativa autonoma della polizia giudiziaria dell'edificioscolastico Diaz - Pertini , sito in Genova , con l'impiego di oltre duecento operatori, aveva attestato fatti o circostanze non corrispondenti al vero , in concorso,tra gli altri , con i materiali redattori e sottoscrittori degli atti trasmessi all'autorità giudiziaria in relazione all'arresto di Al brecht [OSCURATO:PERSONA] e di altre novantaduepersone, e ciò a l fine di costruire un compendio probatorio a carico degliarrestati in flagranza nonché per giustificare la violenza usata nei confronti deimedesimi in occasione dell' ir ruzione all'interno dell'istituto e la causazione di lesionipersonali agli arrestati e quindi per assicurare l'impunità dei reati commessi daipubblici ufficiali che avevano posto in essere tali ultime condotte . Più in particolare, [OSCURATO:PERSONA] - presente sui luoghi al momento dell’ irruzione all'internodell'edificio scolastico sia durante le successive operazion i di raccolta degli oggetti e dei materiali che venivano appresi per essere sottoposti al sequestro sia infine durante la collocazione , sempre all'interno dei locali del medesimoistituto, del reperto costituito da due bottiglie incendiarie molotov - pienamenteconsapevole di quanto accaduto nella realtà, aveva determina to ed indottogli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle operazioni , alcun i deiquali suoi diretti sottoposti , ad attestare falsamente : -di aver incontrato violenta resistenza da parte degli occupanti , consistita in unfittissimo lancio di pietre ed oggetti contundenti dalle finestre ; -di aver incontrato r esistenza , opposta anche all'interno dell'istituto , da parte degli occupanti che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia armatidi coltelli ed armi improprie ; - che quanto rinvenuto all'interno dell'istituto , tra cui mazze , bastoni spranghe,era stato utilizzato come arma impropria dagli stessi occupanti per commetteregli atti di resistenza ; - il rinvenimento di due bottiglie incendiarie con innesco al piano terra dell'istitutoperquisito vicino all'ingresso , in luogo visibile ed accessibile a tutti , in modo da attribuirne la disponibilità ed il possesso indistintamente a tutti gli occupantil'edificio. 3. A ragione della decisione la Corte distrettuale osserva che l’ istanza di revisionenon rispetta nessuno dei requisiti per essere considerata ammissibile , limitandosi a riproporre argomenti già vagliati in tutte le sedi giudiziarie e riproponendo una diversa “ valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile”, oltre che vizi motivazionali delle sentenze di merito denunciabili soltantocon gli ordinari rimedi impugnatori . Ladifesa indica come nuove prove che in realtà sono già state assunte nel dibattimentodi primo grado e quindi valutate, implicitamente o esplicitamente , dalla Corte di appello seppure per escluder n e la rilevanza e la valenza ai fini assolutori: -l’esame dei coimputat i C anterini , Fiorentino e Salvemini ; -l’esame dei funzionari di polizia che parteciparono a lle riunioni in questura precedentialle perquisizioni ; -l’esame dei testimoni informati su ll'orario di arrivo di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dove avvenneil pestaggio del giornalista, [OSCURATO:PERSONA] ; -l'esamefilmati relativi all’episodio da ultimo citato . Nonsono, inoltre, accoglibil i: -la richiesta di acquisizione dell'interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminaridal co i mputato M urgolo , avvalsosi della facoltà di non rispondere. -la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese d a l prefetto A ndreassi e deldottor [OSCURATO:PERSONA] d avanti al comitato parlamentare perché già rigettata dalla Cortedi appello ; -la richiesta di esame giornalista Guido R uotolo avente natura esplorativa . 3.RicorreGratteri, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando tre motivi. 3.1.Con il pr i mo d enuncia , ai sensi dell'art 606 , comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,nullità della sentenza per violazione dell'articolo 178 comma 1 lett. c) cod. proc.pen. Evidenziache, d opo il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio , esattamente 2 1 luglio 2024, l’ A vvocato generale della Corte di appello ha depositatoun parere che non è stato né notificato né comunicato alla parte che hachiesto la revisione . Tale omissione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimitàin più pronunce richiamate, ha determinato la nullità dell’impugnata decisioneperché non ha consentito la corretta instaurazione del contraddittorio . Ladifesa,nel primo atto utile successivo alla conoscenza dell'esistenza di tale parere, la memoria difensiva depositata il 12 dicembre 2024 , ha eccepito la violazionedel diritto di difesa , svolgendo un'analitica confutazione del parere . Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale , la mancata comunicazione ha determinato un concreto pregiudizio per la difesa che, al momentodelle conclusioni in esito all’udienza del 28 novembre 2024, non aveva alcunaconoscenza del contenuto del parere . 2.2.Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'articolo aisensi dell'art 606 , comma 1 lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell'articolo 634 cod. proc. pen. in ordine alla procedura di trattazione della domanda di revisione. Lamental’inosservanza dei criteri che regolano il giudizio di inammissibilità nelgiudizio rescindente avendo la Corte di appello erroneamente adottato le regole divalutazione proprie del giudizio rescissorio . Nonostante la sentenza di annullamento avesse imposto la fissazione dell'udienzacamerale a i sensi dell'articolo 127 cod. proc. pen., imponendo la nuovacelebrazione del giudizio rescindente , la Corte di appello , s enza passare alla secondafase che si apre solo dopo l'emissione del decreto previsto dell'articolo 601 cod. proc. pen., ha definito il giudizio con una sentenza anziché con l'ordinanza. Tale errore ha determinato un grave vulnus sostanziale poiché il giudice procedente, lungi dal limitarsi a valutare l'astratta idoneità demolitoria del giudicatodell'istanza, ha valutato l'idoneità concreta degli elementi addotti al fine di ribaltamento della sentenza di condanna , o perando una penetrante anticipazionedell'apprezzamento di merito e non limitandosi a d una sommaria delibazionedegli elementi di prova . Seguendoquest’erronea prospettiva , la Corte distrettuale ha proceduto in modoparcellizzato, esaminando uno per uno gli elementi probatori indicati nella domanda,senza considerarli nella loro efficacia globale , e non ha preso in esame la memoria difensiva del 17 ottobre 2024 , nella quale è stato evidenziato il caratteredecisivo delle prove nuove rimarcando che esse, nel loro compl esso, si presentavanoidonee a scardinare l'impianto probatorio posto a fondamento del giudicato di condanna perché incidenti sulle circostanze più significative: l’assunzioneda parte di [OSCURATO:PERSONA] dell a direzione delle operazioni di perquisizioni , la sua presenza al momento dell’irruzione presso la scuola Diaz , l'impossibilità materialedi partecipa re alla decisione di collocare le due molotov all'interno della scuolae di ingerirsi nella formazione delle prove false . 2.3.Con il terzo motivo denuncia mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione . Lamentache la Corte distrettuale ha preferito aderi re acriticamente al parere del Procuratore generale , pur trattandosi di atto non previsto dalla normativa processuale,senza prendere in considerazione la memoria difensiva di replica. Ha erroneamente interpretato l'argomentazione difensiva che aveva evidenziato quale vizio della sentenza della Corte di appello l'incompleta valutazionedel corredo probatorio, correttamente preso in esame dal T ribunale. Ladifesa non ha in nessun atto processuale ammesso che la Corte di appello aveva valutato implicitamente le prove considerate dal Tribunale; anzi ha ripetutamente sottolineato che la Corte si era sottratta alla valutazione degli elementiespressi dal giudice del primo grado. L’istanza di revisione non ha inteso denuncia re il travisamento delle dichiarazionidel coindagato Canterini né ha prete so una diversa valutazione di argomentirelativi alla sostituzione del dottor [OSCURATO:PERSONA] al prefetto Andreassi nella gestione delle operazioni di polizia. Al contrario, essa ha e videnzia to l'omessa valutazione delle dichiarazioni dibattimentali di Canterini, da cui risulta pacificamenteche [OSCURATO:PERSONA] non aveva esercitato alcuna ingerenza né in ordine alla decisionedi redigere la relazione al questore né in ordine al suo contenuto, e la mancata valutazione di tutte le prove, documentali e testimoniali, attestanti estraneitàdi [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni di perquisizione. Quantoalla richiesta di esaminare il frame video delle ore 00.03.30 del 22 luglio,essa aveva ad oggetto una prova mai valutata dal giudice di appello che nonaveva esaminato il video avendo ritenuto valida la descrizione che del frame avevanofatto i consulenti della parte civile. Dall'esamedel filmato sarebbe risultato evidente che la persona indicata in sentenzacome [OSCURATO:PERSONA] è invece il collega Murgolo. Quantoalla richiesta di acquisire il verbale dell'interrogatorio reso in sede di indagini preliminari dal computato Murgolo, è del tutto irrilevante, ai fini della revisione,che la sua acquisizione non era stata richiesta nel dibattimento di primo grado, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che costituiscono prove nuoveanche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neanche implicitamente , purché non si tratti di prove dichiarate inammissibilie ritenute superflue del giudice, indipendentemente dalla circostanza chel'omessaconoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile al comportamento processualesia esso negligente o addirittura doloso , del condannato. CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato. 1.Il primo motivo è privo di pregio . Comericordato dal la difesa del ricorrente , è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio che , in sede di revisione, qualora nel procedimento di delibazione de plano previsto dall’art. 634 cod. proc. pen. , che non preved e la previainterlocuzione del procuratore generale, sia stato irritualmente acquisito il pareredella parte pubblica, sussiste l'obbligo di espressa comunicazione alla parte richiedentedella presenza agli atti, imprevista e imprevedibile, della requisitoria delpubblico ministero. Intal senso si è affermato che, nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministeroirritualmente acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. ed avente un contenuto argomentativo,deve essere comunicato alla parte richiedente. (Sez. U, n . 15189 del19/01/2012, Dander, Rv. 252020 ) Lacomunicazione del parere del pubblico ministero eventualmente acquisto allaparte richiedente costituisce pertanto uno strumento finalizzato a consentire , in assenza di specifica previsione del codice di rito , l’instaurazione di un contraddittorioeffettivo anche nel caso in cui la corte di appello , pur adottando il modello processuale previsto dall' art. 634, comma 1, cod. proc. pen. , che le consentealla di dichiarare la domanda inammissibile "anche di ufficio" mediante ungiudizio espresso senza interlocuzione con il procuratore generale, opti per coinvolgere comunque l’accusa compulsandola per esprimere un parere sulla richiestadel privato ( cfr. Sez. 5, n. 21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297). Intale peculiare ipotesi, essendo del tutto imprevedibile in un rito incentrato sullasommaria delibazione preliminare da parte della corte di appello la presenza agliatti processuali di una requisitoria o , comunque , di un parere proveniente dal procuratoregenerale,soltanto l'espressa comunicazione del giudice può assicurare acolui che ha avanzato la domanda di revisione la conoscenza del parere della partepubblica e può così consentirgli di esprimere la sua difesa anche in relazione alsuo contenuto. L’obbligatorietà di siffatta comunicazione , con conseguente nullità della decisoneadottata in sua assenza , permette di allinearsi alla “ cogente indicazione dellagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per cui il diritto a un processopenale basato sul contraddittorio implica, tanto per l'accusa quanto per ladifesa, la facoltà di conoscere le osservazioni e gli elementi di prova prodotti dallacontroparte, nonché di discuterli … Soltanto così può concretarsi l'effettiva garanziadel contraddittorio che, ancorché regola non esplicitata positivamente, è indubbiamente sottesa alla previsione dell'art. 6, comma 1, CEDU; e soltanto mediante detta informazione indirizzata alla parte privata si permette la salvaguardiadel suo diritto a "farsi sentire", e cioè a potere non soltanto esporre leragioni proprie, ma, soprattutto, controbattere quelle avversarie (cfr. Sez. U., Dander,già citata, in motivazione) . Indefinitiva, quando nella fase rescindente si acquisisce il (pur non dovuto) pareredel procuratore generale e questo sia foriero di considerazioni, suscettibili ditradursi in profili di valutazione probatoria, si impone l'applicazione della piena dialettica processuale, consentendo anche alla parte istante di prendere conoscenzadel documento . Ne segue che, con esclusione dell’ipotes i in cui è lo stesso procuratore generalel’istante , al giudice della revisione è inibito l'uso, nella motivazione della propriadecisione, dei profili argomentativi insiti nel parere che - al di fuori di ogni obbligonormativo - abbia, tuttavia, richiesto al procuratore generale (ed abbia acquisito agli atti processuali), poiché, in tal modo, incorre nella menzionata patologiadella nullità del provvedimento giudiziale. Ilmedesimo principio, all'evidenza, non è applicabile qualora, come nel caso inesame, il giudizio di revisione si è svolto , per di più su inderogabile prescrizione del G iudice di legittimità che ha disposto l’annullamento con rinvio , con l’osservanza de l le forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. , quindi previa fissazionedella data dell'udienza camerale con tempestivo avviso alle parti e alle altrepersone interessate , audizione dei difensori comparsi che hanno, al pari delle altreparti, facoltà, fino a cinque giorni prima dell'udienza , di presentare memorie incancelleria Aseguito dell’adozione del delineato modello processuale , completamente diversoda quello de plano, l'acquisizione del parere del pubblico ministero non costituisce una procedura irrituale imprevedibilmente adottata dal giudice procedente, ma un adempimento doveroso perché prescritto dalla disc i plina processuale Nella concreta vicenda processuale non si è, peraltro, verificata alc una alterazionedel contraddittorio . Laparte che ha ch ie sto la revisione , dopo la fissazione dell’ u dienza in camera diconsiglio, ha avuto la possibilità di consultare il parere del P rocura to re gen era le depositato, mesi prima dell’udienza di trattazione, e di contrapporsi dialetticamentealle argomentazioni in esso contenute nel corso de lla discussione orale quando il rappresentante della pubblica a ccusa lo aveva espressamente richiamatonel formulare le sue conclusioni . Inogni caso, la nullità relativa al l’omessa comunicazione del parere doveva essere eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. dalla parte interessata nell’udienzain cui sono state rassegnate le conclusioni e no n con una memoria successiva , depositata dopo la riserva di decisione, non potendosi introdurrecon tale strumento temi in precedenza non sviluppati ( Sez. 6, Sentenza n. 38757 del 22/06/2016 . Alibani, Rv. 268093 – 01 ; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012Acanfora Rv. 253963 – 01 ). 2.Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere tratta t i congiuntamente inragione d ella connessione logica d elle questioni poste, sono parimenti infondati. 2.1.In premessa , va nno esaminat i i temi de lla correttezza della procedura e della regola di giu dizio adottat e dalla Corte di appello per pervenire alla declaratoriadi inammissibilità dell'istanza di revisione . 2.1.1.La locuzione normativa impiegata dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.- a mente del quale, nei casi da esso previsti («quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata»), «la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità» della richiesta di revisione - rimette «alla discrezionalitàdella Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento», fermo restando che la disposizione in discorso consente,altresì «che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano» ( Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini,Rv. 283396 – 01 ; Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848 -01; cfr. pure Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740 - 01; Sez. 3, n. 37474del 07/05/2014, B., Rv. 260182 - 01; e già, tra le altre, Sez. 1, n. 26967 del30/03/2005, Pagano, Rv. 232150 - 01). Ilprocedimento di revisione può svilupparsi secondo un duplice schema, nel sensoche vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudiziodeve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi ilcontraddittorio tra le parti . Comeacutamente osservato da Sez. 5, n. 26480/2015, cit., che sul punto argomentaanche alla luce di Sez. U., n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 22461,«alcunidei casi di inammissibilità descritti dall'art. 634 c.p.p., comma 1, sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu ocuii, sicché l'adozionedel rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale»;«altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame,anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio»; - ragion per cui «spetta dunque alla Cortedi appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata,contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti conquella di non disperdere inutilmente energie processuali» . Dunque,anche in esito alla procedura partecipata, la corte di appello può emettereuna declaratoria di inammissibilità , che costituisce un epilogo decisorio legittimoanche se viene adottato il modello processuale di cui all'art. 636, primo comma, cod. proc. pen., con l’emissione del decreto di citazione , trovando aplicazioneil disposto dell'art. 591, quarto comma, a mente de l quale, quando non èstata rilevata d'ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità"può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento"» (cosìSez. 6, n. 2801 del 12/10/1993, Santolla, Rv. 196028 - 01, espressamente condivisada Sez. U, n. 18 del 10/12/1997 - dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 - 01; cfr.pure Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 2002, Pisano, Rv. 220441 nella cui motivazionesi legge « … il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione spettasempre alla corte di appello, la quale può ben emetterlo in dibattimento e, quindi,nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa … il poteredella corte di appello di dichiarare l'inammissibilità della domanda … trova lapiù esplicita, decisiva canonizzazione nel disposto dell'art. 634, comma 1, che imponealla detta corte di dichiarare "anche di ufficio" (e quindi, con l'alternativa della rilevabilità ad opera delle parti, in un regime comunque designato dall'instaurazione del contraddittorio), con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta»più di recente Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989 – 01; Sez.2, n. 34773 del 17/05/2018, Turra, 'Rv. 273452 - 01 che hanno fissato il principio secondo cui « i n sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutarela richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisitodella novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, nonresiduando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo deldibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva» ). 2.1.2.La regola di giudizio in applicazione della quale la Corte di appello può legittimamentepervenire alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza in esito alla procedura partecipata non può che essere influenzata dalle peculiar i caratteristichedi somma rietà tipiche del modello processuale prescelto . Ciònon significa che ne ll'attuale disciplina della revisione , che non prevede piùuno stadio della procedura che si conclud e con la revoca o con l'annullamento dellaprecedente sentenza , conserva ancora rilevanza, così come sostenuto dal ricorrente,la distinzione tra una fase rescindente e una fase rescissoria . Dall’espressaprevisione, nell'art. 634 cod. proc. pen., di un autonoma causa di inammissibilità della richiesta costituita d a lla "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione qualunque sia il modello processuale in concreto adottato,de plano o partecipato, un limitato potere - dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorchécostituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo aduna necessaria pronuncia di proscioglimento . La corte di appello , anche qualora opti per il procedimento camerale partecipato,deve procedere alla valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prove nuove attraverso una delibazione,prognostica ancorata alla realtà processuale , avente ad oggetto la persuasivitàe la congruenza dei “nova” valutati nel contesto già acquisito in sede di cognizione . Tale giudizio , pur esteso al grado di intrinseca affidabilità egli elementiposti a fondamento dell'impugnazione straordinaria per capovolgere la precedentestatuizione di colpevolezza , deve essere tuttavia limitato al riscontro di eventuali profili critici rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni non potendosi tradurre in un’ indebita anticipazione del giudizio di merito(Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03; Sez. 5, n. 1969 del20/11/2020,L., dep. 2021, Rv. 280405 – 01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 , Buscaglia,Rv. 273029 – 01 ; Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003 , , Rv. 226140 – 01 ) Più nell o specifico , il giudice d ella revisione deve procedere ad una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite ne l caso concreto eventualmenterilevando evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova,purché, però, riscontrabili "ictu oculi" ( Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014 , DiPiazza, Rv. 259779 – 01 ) . In questa prospettiva è stata ritenuta inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esplicitamentevalutate dal giudice di merito , anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazioneovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictuoculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato ( Sez. 5, n. 44925 del26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071 – 01 ; Sez. 3 , n. 34970 del 03/11/2020 , Rv.280046 – 01 ). Costituiscepacificamente “prova nuova ” , infatti, ai sensi dell’art. 630, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la prova sopravvenuta alla sentenza di condanna o scopertasuccessivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita manon valutata , neanche implicitamente , a i fini della revisione della sentenza di condannala "prova nuova" . Secondol’orientamento di recente divenuto prevalente, l a prova nuova non può,invece, consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disaminadel deducibile ; essa deve sempre constare di elementi, caratterizzati da novità,estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciutoo valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio(Sez. 4, n. 11628 del 26/02/202 5, Giani, Rv. 287728 – 01 ; Sez. 3, n. 9207del 09/01/2024 , Franco, Rv. 286022 – 01 ; Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016 , FrescuraRv. 267531 - 01 contra Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779– 0 2 secondo cui « In tema di revisione la prova nuova deve considerarsi taleanche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenzadel giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di provache, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio»). 2.3.Il provvedimento impugnato , in sintonia co i delineati principi , si è limitato ad una delibazione astratta e sommaria, anche se non superficiale, dando esaustiva giustificazione dell’esito negativo sul preliminare controllo delle allegazioniposte a fondamento dell'impugnazione straordinaria . Inquest’ottica,la Corte territoriale ha esaminato le prove indicate dalla difesa e, una volta pervenuta alla giustificata conclusione che nessuna di esse , consideratasia singolarmente sia valutat a insieme con le altre , presenta , all a luce del compendio probatorio acquisto nel processo ordinario di cognizione, le caratteristicherichieste dall’art. 630 lett. c) cod. proc. pen. , ha correttamente esclusol’ammissibilità dell’istanza di revisione . Le argomentazioni utilizzate al riguardo non sono né illogiche né giuridicamentescorrette. 2.3.1.Quanto al nuovo esame di Canterin i , è stato evidenziato che lo stesso, nellaqualità di coimputato, era stato già esaminato in primo grado su tutte l e circostanze ritenute decisive ai fini del coinvolgimento, personale e diretto, di [OSCURATO:PERSONA] nell’iter di formazione degli atti falsi indicati nel capo di imputazione (relazionidi servizio, verbali di arresto, perquisizione e sequestro, comunicazione notizia di reato ) ; in particolare sul ruolo decisionale e di comando assunto da [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di organizzazione ed esecuzione della perquisizione pressola scuola Diaz - Pertini e sulla sua presenza fisica al momento dell’irruzione (si l e gge nella sentenza di appello , pagg. 250 - 251 che Canterini aveva ampiamente riferito delle sollecitazioni poste in essere nei suoi confronti da Gratteriper redigere l’ informativa al Questo re seguite dalla raccomandazione di fareespressa menzione degli atti di resistenza , che in realtà gli operatori non avevano incontrato durante l’irruzione , ed aveva altresì precisato di avere consegnato la relazione finale a [OSCURATO:PERSONA] su sua precisa richiesta , motivata dall’esigenzadi confrontarne il contenuto con quello di altre relazioni ) . Népuò attribuirsi rilevanza al denunciato stravolgimento d elle dichiarazioni di Canterininel giudizio di appello perché oggetto di specifica censura , che, dedotta con il rcorso per cassazione , era stata esplicitamente ritenuta infondata dalla sentenzache aveva definito il giudizio di legittimità . Nelconsiderare infondat o il secondo motivo di ricorso articolat o da [OSCURATO:PERSONA] – con cui si lamentava erronea applicazione della regola di giudizio in tema di valutazionedella prova , anche sotto il profilo del t ravisamento , delle dichiarazioni di Canterini , sostenendo che , contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello,quest’ultimo non aveva mai riferito di essere stato sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] perla stesura di una relazione di servizio falsa - la sentenza della qui n ta sezione diquestaCorte ha osserva to che non vi era stato “ n essun travisamento della prova da parte dei giudici di secondo grado ” , i quali erano giunti correttamente alla affermazionedi responsabilità del G ratteri “ non sulla base di un apodittico "non potevanon sapere" riferito ad una responsabilità da posizione di comando, bensì sullabase di specifici elementi concreti a suo carico ” tra cui proprio le dichiarazioni diCanterini, ampiamente convergenti con quelle rese d a l prefetto Andreassi sulla presenza attiva e centrale dell’odierno ricorrente non solo nel corso di tutta la durata dell'operazione "Diaz", ma anche nella fase della redazione degli atti, nonchénel controllo del loro contenuto. 2.3.2. Quanto all ’ audizione d ei funzionari di polizia che parteciparono alle riunioni in questura precedenti alle p erquisizioni interessate all’ attiv it à di falsificazione,oggetto dell’ accertamento irrevocabile già sentiti in primo grado , è statoevidenziato che la richiesta non era strumentale ad acquisire elementi nuovi, bensìa rivalutare i medesimi temi - le r agioni della missione svolta a Genova di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo ruolo in so s ti tu zione dell’ordinaria catena d i comando - ampiamenteesaminati dalle sentenze di merito sulla s corta di una pluralità di dichiarazionie di pertinenti riscontri , oltre che di argomenti natura logica . La difesa di [OSCURATO:PERSONA], come correttamente evidenziato dal provvedimento impugnatosulla base del contenuto dell’istanza di revisione e delle successive memorie, con riferimento a questo specifico aspetto si è diffusa a formulare doglianze che, atten endo al profilo del vizio di motivazione della sentenza di appello,dovevano essere avanzate con l'ordinario mezzo di impugnazione previsto avversoqueste ul tima pronuncia. 2.3.3.Quanto alla richiesta di valutare il frame video delle ore 00.03.30 del 22 luglio 2001 , la Corte ha correttamente osservato che si tratta di prova rappresentativagià valutata . D’altraparte, il ricorrente neanche in questa sede ha spiegato la potenziale efficaciademolitoria del giudicato di tale porzione del video , considerato che tutte leriprese filmate non sono valutat e i n chiave accusatoria isolatamente ma alla lucedelle dichiarazioni rese dalle persone in ess e effigiate (in particolare [OSCURATO:PERSONA] che, come si legge nella sentenza della quinta sezione di questa Corte di cassazione,aveva ammesso che il “ conciliabolo ” con i colleghi , tra cui [OSCURATO:PERSONA], ripreso alle ore 00,41.29, tenutosi in prossimità del telo nero contenente le molotovaveva interessato anche gli ordigni) e che , in ogni caso , una volta data per credibile la prospettazione difensiva , l’intero filmato continuerebbe a dimostrare le circostanze ritenute più significative ai fini dell’affermazione della responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA], ovvero la sua presenza ne l cortile della scuola "Diaz"dalle ore 0,24 alle ore 01,12 in atteggiamento spiegabile solo con il ruolo organizzativoe di comando (in un frame è ripreso mentre agita il " tonfa “ed ordina agli agenti di fermare le persone che stavano tentando la fuga attraverso i ponteggi;in un altro frame partecipa al c.d. "conciliabolo" di funzionari con al centroil sacchetto contenente le bottiglie molotov tenuto in mano dal L uperi ) e dalleore 01,13 alle ore 01,50, nei pressi del cancell o dell'istituto scolastico e all’internodei cortile o ancora in via [OSCURATO:PERSONA] i sti mentre si intratt iene con i giornalistipresenti in virtù della sua posizione apicale . Di conseguenza, anche in tale ipotesi, rimarrebbe ancora valida l’argomentazione centrale utilizzata dalla Corte di appello nel giudizio di colpevolezzaa carico dell’odierno ricorrente : in ragione del suo arrivo sul posto quandol'operazione era in pieno svolgimento e della posizione di comando assunta difatto prima, durate e dopo l’irruzione aveva personalmente constatato “ cosa stavarealmente accadendo ” , rendendosi perfettamente conto che si era verificata quellache alcuni suoi colleghi avevano definito nel dibattimento una vera e propria "macelleriamessicana". 2.3.4. Quanto al verbale di interrogatorio reso nelle i ndagini preliminari da l coimputatoMurgolo, il provvedimento impugnato ha ri tenuto ostativ a la mancata attivazione,nel processo definito con sentenza irrevocabile , del si stema previsto perla transazione di tale atto nel fascicolo del dibattimento e, quindi, per l a sua utilizzabilitàprobatoria. L’assuntoè corretto. Comeè noto , le dichiarazioni predibattimentali del coimputato e degli altri soggetti indicati nell’art. 210 cod. proc. pen. possono formare oggetto di contestazioneed essere allegate al fascicolo del dibattimento soltanto se costui rendatestimonianza dibattimentale; nel qual caso valgono come prova sia nei confrontidi chi le ha rese e, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 500, commaquarto, cod. proc. pen., nei confronti d egli altri imputati . Amente del secondo comma dell’art. 513 cod. proc. pen. se , invece, non è possibile procedere all’esame dibattimentale può disporsi la a cquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari mediante lettura o se ricorre l’ipotesi,prevista dall’art. 512 cod. proc. pen. , dell’impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni o ppure se il dichiarantesi avval e della facoltà di non rispondere e vi sia l'accordo delle parti. Ritieneil C ollegio che in virtù del carattere inderogabile della disciplin a non puòcostituire “ prova nuova” nel processo di revisione un verbale di dic hi arazioni predibattimentali non transitato nel fascicolo del dibattimento in diretta applicazionedegli artt. 210, 500, 503, 511 , 512 , 512 bis e 513 e 514, comma 1, cod.proc. pen. Sulpunto, si è del resto già espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha affermatoil principio secondo il quale "in tema di revisione, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta il giudice non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettatorisultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova attinti daun radicale vizio di inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio e conseguente ad obiettiveviolazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale, anche ai fini di una valutazioneprognostica sulla congruenza in astratto degli elementi su cui si basa larichiesta di revisione Sez. 1, n. 45612 del 5.11. 2003, Drozdzik, Rv. 227131). 2.3.5. Quanto, in