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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05423/2024

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ricorso n. 1928/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 691/6/2021, depositata il 9 giugno2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 20 febbraio 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che nonsi deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 1928/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 691/6/2021, depositata il 9 giugno2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 20 febbraio 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che nonsi deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA]