CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Varese per aver rideterminato la pena allo stesso irrogata, ha confermato l'affermazione della sua responsabilità in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica. Deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; omessa motivazione in ordine al secondo motivo di appello; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché i motivi costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). In sede di legittimità, infatti, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico- giuridico seguito dai Giudici di merito per affermare la responsabilità penale del ricorrente (fogli 6 e 7). Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che esso costituisce, in realtà, la reiterazione degli argomenti già svolti con il primo motivo di appello, che si risolveva nella richiesta di assoluzione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estens