CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 28 dicembre 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è finalizzato a prefigurare, attraverso doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione dei fatti completa, lineare e priva di contraddizioni resa dai testimoni e sull'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, nel motivarne il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui la Corte territoriale non ha rilevato elementi positivamente apprezzabili e ha valutato la recidiva infraquinquennale quale condizione ostativa al riconoscimento; osservato, infine, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico e sia conforme ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore „[OSCURATO:PERSONA]