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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22913/2026

Testo disponibile della fonte

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ricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8113/05/2017,depositata in data 4 ottobre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ed ai cinque soci l’avviso di accertamento n.TF9021208085, con il quale rideterminava in Euro 114.467,00 ilNumero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/2026reddito della società per l’anno 2006, previa applicazione dell’art. 30Numero di raccolta generale 22913/2026legge n. 724/1994.

Data pubblicazione 08/07/2026Il reddito non dichiarato andava considerato quale utileextracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci; pertanto,l’Agenzia notificava ai soci D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] eD’[OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento (nn.

TF9011208093-95-96), con i quali recuperava a tassazione maggiore imponibile aifini IRPEF.I predetti avvisi venivano impugnati con quattro distinti ricorsiinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che,previa riunione, li rigettava.2.

Società e soci proponevano appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, [OSCURATO:PERSONA].La C.T.R., con ordinanza n. 1556/6/2015 del 30 settembre2015, dichiarava l’interruzione del giudizio a seguito dellacancellazione della società dal registro delle imprese.In data 30 marzo 2016 i tre soci depositavano istanza diriassunzione.La C.T..R dichiarava l’estinzione del giudizio per non essere,l’atto di riassunzione, stato notificato a tutti i contraddittorinecessari.3.

Per la cassazione della citata sentenza i soci in epigrafeindicati propongono ricorso affidato ad un motivo.

L’Ufficio resistecon controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 43 e 45 d.lgs. 546/1992» per avere la C.T..Rerroneamente estinto il processo, atteso che, secondo il dispostodell’art. 43, d.lgs. n. 546/1992, l’istanza di riassunzione del giudiziointerrotto non va notificata dalla parte, bensì unicamente depositataNumero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/2026Numero di raccolta generale 22913/2026presso la segreteria della Commissione tributaria, alla quale spettaData pubblicazione 08/07/2026poi di comunicare alle altre parti la data della nuova udienza.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 prevede che “seentro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione delprocesso la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasialtra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezionedella commissione, quest’ultimo provvede a norma del commaprecedente”, ovvero a fissare la data dell’udienza di trattazionesecondo quanto previsto dall’art. 30, richiamato nel comma 1.Il terzo comma prevede, infine, che la comunicazione delladata di trattazione ex art. 31 d.lgs. cit. deve essere eseguita dallasegreteria “oltre che alle parti costituite”, “alla parte colpitadall’evento o ai suoi successori, personalmente”.1.3.

La sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che— una volta depositata l'istanza di trattazione di cui all'art. 43,comma 2, cit., nel termine ivi previsto — la specialità del ritotributario rispetto all'ordinario rito civile detta una sequenzaprocedimentale ben precisa di carattere officioso, nella quale ilPresidente, esaminata l'istanza, fissa l'udienza di trattazione enomina il relatore e quindi la segreteria, a norma dell'art. 43, comma3, del d. lgs. n. 546/1992, provvede alla comunicazione di cui all'art.31 del citato decreto.Il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione delprocesso tributario interrotto, come articolato nella sequenza innanziriportata, fa sì che in questo caso non trovi spazio la norma di rinviodi cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, stantel'incompatibilità della disciplina propria di detto subprocedimento,nell'ambito del processo tributario, rispetto a quello seguenteall'interruzione del processo civile, stante la connotazione diquest'ultimo in ragione della sua più accentuata natura dispositiva(cfr., in senso conforme, già Cass. 27/02/2015, n. 4071).Numero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/20261.4.

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, cui ilNumero di raccolta generale 22913/2026Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai Dfaitna ip udbbeliclalazio ne 08/07/2026tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume, quindi,rilevanza solo la data di deposito dell'istanza di fissazionedell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria dellacommissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l'estinzionedel processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro iltermine assegnato, a notificare alla controparte il decreto difissazione dell'udienza (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25363).

Si è inoltreosservato che, in tema di contenzioso tributario, la riassunzione dellacontroversia interrotta avviene con la mera presentazionedell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsinel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione,spettando alla segreteria della Commissione (oggi Corte di giustizia)tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza(Cass. n. 12672 del 18/06/2015; conf.

Cass. 04/05/2021, n. 11661).2.

La CTR, dichiarando l’estinzione del giudizio per la mancatanotifica, da parte degli odierni ricorrenti, dell’istanza di riassunzione(depositata nel termine di legge, ovvero entro 6 mesi dalladeclaratoria di interruzione) alle controparti, non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra richiamati; la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, Sezione Staccata di Salerno, che si atterrà alseguente principio di diritto: «nel contenzioso tributario lariassunzione del processo interrotto avviene con il depositodell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsinel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione,gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere dicomunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, lamancata notifica, da parte dell'istante, dell’istanza di riassunzionenon determina l'estinzione del processo».Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/2026Numero di raccolta generale 22913/2026 P.Q.MData pubblicazione 08/07/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perchéproceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8113/05/2017,depositata in data 4 ottobre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ed ai cinque soci l’avviso di accertamento n.TF9021208085, con il quale rideterminava in Euro 114.467,00 ilNumero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/2026reddito della società per l’anno 2006, previa applicazione dell’art. 30Numero di raccolta generale 22913/2026legge n. 724/1994. Data pubblicazione 08/07/2026Il reddito non dichiarato andava considerato quale utileextracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci; pertanto,l’Agenzia notificava ai soci D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] eD’[OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento (nn. TF9011208093-95-96), con i quali recuperava a tassazione maggiore imponibile aifini IRPEF.I predetti avvisi venivano impugnati con quattro distinti ricorsiinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che,previa riunione, li rigettava.2. Società e soci proponevano appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, [OSCURATO:PERSONA].La C.T.R., con ordinanza n. 1556/6/2015 del 30 settembre2015, dichiarava l’interruzione del giudizio a seguito dellacancellazione della società dal registro delle imprese.In data 30 marzo 2016 i tre soci depositavano istanza diriassunzione.La C.T..R dichiarava l’estinzione del giudizio per non essere,l’atto di riassunzione, stato notificato a tutti i contraddittorinecessari.3. Per la cassazione della citata sentenza i soci in epigrafeindicati propongono ricorso affidato ad un motivo. L’Ufficio resistecon controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 43 e 45 d.lgs. 546/1992» per avere la C.T..Rerroneamente estinto il processo, atteso che, secondo il dispostodell’art. 43, d.lgs. n. 546/1992, l’istanza di riassunzione del giudiziointerrotto non va notificata dalla parte, bensì unicamente depositataNumero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/2026Numero di raccolta generale 22913/2026presso la segreteria della Commissione tributaria, alla quale spettaData pubblicazione 08/07/2026poi di comunicare alle altre parti la data della nuova udienza.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 prevede che “seentro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione delprocesso la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasialtra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezionedella commissione, quest’ultimo provvede a norma del commaprecedente”, ovvero a fissare la data dell’udienza di trattazionesecondo quanto previsto dall’art. 30, richiamato nel comma 1.Il terzo comma prevede, infine, che la comunicazione delladata di trattazione ex art. 31 d.lgs. cit. deve essere eseguita dallasegreteria “oltre che alle parti costituite”, “alla parte colpitadall’evento o ai suoi successori, personalmente”.1.3. La sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che— una volta depositata l'istanza di trattazione di cui all'art. 43,comma 2, cit., nel termine ivi previsto — la specialità del ritotributario rispetto all'ordinario rito civile detta una sequenzaprocedimentale ben precisa di carattere officioso, nella quale ilPresidente, esaminata l'istanza, fissa l'udienza di trattazione enomina il relatore e quindi la segreteria, a norma dell'art. 43, comma3, del d. lgs. n. 546/1992, provvede alla comunicazione di cui all'art.31 del citato decreto.Il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione delprocesso tributario interrotto, come articolato nella sequenza innanziriportata, fa sì che in questo caso non trovi spazio la norma di rinviodi cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, stantel'incompatibilità della disciplina propria di detto subprocedimento,nell'ambito del processo tributario, rispetto a quello seguenteall'interruzione del processo civile, stante la connotazione diquest'ultimo in ragione della sua più accentuata natura dispositiva(cfr., in senso conforme, già Cass. 27/02/2015, n. 4071).Numero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/20261.4. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, cui ilNumero di raccolta generale 22913/2026Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai Dfaitna ip udbbeliclalazio ne 08/07/2026tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume, quindi,rilevanza solo la data di deposito dell'istanza di fissazionedell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria dellacommissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l'estinzionedel processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro iltermine assegnato, a notificare alla controparte il decreto difissazione dell'udienza (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25363). Si è inoltreosservato che, in tema di contenzioso tributario, la riassunzione dellacontroversia interrotta avviene con la mera presentazionedell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsinel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione,spettando alla segreteria della Commissione (oggi Corte di giustizia)tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza(Cass. n. 12672 del 18/06/2015; conf. Cass. 04/05/2021, n. 11661).2. La CTR, dichiarando l’estinzione del giudizio per la mancatanotifica, da parte degli odierni ricorrenti, dell’istanza di riassunzione(depositata nel termine di legge, ovvero entro 6 mesi dalladeclaratoria di interruzione) alle controparti, non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra richiamati; la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, Sezione Staccata di Salerno, che si atterrà alseguente principio di diritto: «nel contenzioso tributario lariassunzione del processo interrotto avviene con il depositodell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsinel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione,gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere dicomunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, lamancata notifica, da parte dell'istante, dell’istanza di riassunzionenon determina l'estinzione del processo».Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 11419/2018Numero sezionale 5319/2026Numero di raccolta generale 22913/2026 P.Q.MData pubblicazione 08/07/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perchéproceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 22913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris