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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43919/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso e, in via subordinata, per l'annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, essendo il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione.

C.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte d'appello di Perugia, accogliendo il gravame proposto dal pubblico ministero contro la sentenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai délitti a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463 del 1983 e ha condannato l'imputato alle pene di legge per i residui reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 a lui ascritti per l'omesso versamento di ritenute certificate e di IVA relative all'anno d'imposta 2012 in relazione alla società di cui era legale rappresentante.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'illegittima riforma della sentenza di primo grado in relazione a tutti e tre i reati ascritti, per erronea applicazione delle relative disposizioni incriminatrici e degli artt. 43 e 45 cod. pen. e 192, comma 1, e 546, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione per travisamento probatorio.

Si deduce, in particolare, che la sentenza abbia accolto l'appello proposto dal pubblico ministero enfatizzando un breve passaggio della deposizione di uno dei testimoni escussi - l'impiegato della società Colocci - omettendo totalmente di considerare le prove di segno contrario, segnatamente, la deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e le produzioni documentali, le quali comprovavano che i reati erano stati commessi per forza maggiore, consistente nella improvvisa contrazione del mercato di riferimento e nella conseguente assoluta incapacità finanziaria della società ad effettuare i versamenti tributari dovuti.

Contrariamente a quanto aveva dichiarato, errando, il teste Colocci, la società non aveva più potuto pagare gli stipendi sin dal gennaio 2012 e il deposito del ricorso di ammissione al concordato preventivo, presentato pochi mesi dopo la scadenza dei termini per il versamento dei tributi contestati, dimostrava come l'imprenditore non avesse alternative.

Quand'anche, poi, egli avesse avuto una residua facoltà di scelta su come allocare le poche risorse disponibili, si sarebbe comunque dovuta ritenere scriminata la condotta per forza maggiore, non potendo punirsi l'imprenditore che, a fronte di un'involontaria crisi economica, ometta il versamento dei tributi per fronteggiare indifferibili adempimenti verso altri creditori, come i fornitori e i lavoratori dipendenti, le cui posizioni sono tutelate da disposizioni costituzionali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché generico, manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite.

2. A proposito dell'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA - ciò che vale pure per l'omesso versamento di ritenute certificate e delle ritenute assistenziali e previdenziali - va in diritto ribadito che è sufficiente il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265939), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263127), mentre l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128).

In particolare, nei reati omissivi in parola, ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, in motivazione).

Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che - laddove si rimanga nell'ambito di insoluti fisiologici - si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione).

3. Nel caso di specie, la sentenza assolutoria di primo grado, richiamando i suddetti principi, aveva ritenuto l'assenza dell'elemento soggettivo sostenendo che nel caso di specie ricorrevano le condizioni richieste e in particolare: che la crisi di liquidità e d'impresa (che poi portò alla dichiarazione di fallimento) era incolpevole; che l'imputato aveva invano posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli sul suo patrimonio personale, per trovare le risorse necessarie ad adempiere i debiti erariali; che aveva cercato, fin quando possibile, di corrispondere ai dipendenti il trattamento economico; che, in definitiva, non aveva margini di scelta e versava nell'oggettiva impossibilità di agire diversamente.

La sentenza di primo grado, tuttavia, attesta dette circostanze limitandosi a richiamare del tutto genericamente le produzioni documentali della difesa e le deposizioni dei testimoni dalla stessa indicati, senza precisare in arcun modo il contenuto delle prove utilizzate e, dunque, senza dare dimostrazione che le conclusioni raggiunte fossero effettivamente supportate dalle acquisizioni istruttorie.

4. La sentenza impugnata, accogliendo l'appello proposto sul punto dal pubblico ministero, ha in particolare esaminato la deposizione del teste Colocci - indicato dalla difesa - attestando che questi, impiegato della società, aveva dichiarato che ancora al momento della dichiarazione di fallimento vi erano circa 32 dipendenti e che l'imputato cercava giornalmente di far fronte alle difficoltà finanziarie scaturite dal calo di lavoro, cercando "di andare avanti nel migliore dei modi" con le scarse risorse disponibili.

La sentenza ha quindi ritenuto che né da quella deposizione - né da altre prove acquisite - risultassero, in concreto, le cause di forza maggiore che avevano azzerato la libertà decisionale dell'imprenditore e, dunque, impedito l'adempimento delle obbligazioni tributarie.

Questa conclusione - reputa il Collegio - è certamente aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto, posto che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore, che, postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione o ad un'omissione cosciente e volontaria dell'agente (Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880).

Questo principio trova applicazione anche con riferimento ai reati omissivi in materia di versamento di imposte, come già precisato con il richiamo alla citata sentenza Schirosi (n. 8352/2015).

Se l'imputato - come ha riferito l'impiegato della società escusso come testimone - aveva proseguito l'attività d'impresa sino alla dichiarazione di fallimento allocando le insufficienti risorse finanziarie nel (ritenuto) "migliore dei modi", non è manifestamente illogico, ed è conforme ai principi di diritto sopra esposti, ritenere non soddisfatte le rigorose condizioni richieste per escludere la suitas nella condotta dell'imputato.

5. Le doglianze svolte in ricorso non scalfiscono la correttezza della decisione impugnata.

5.1. Va in primo luogo osservato che il ricorrente - probabilmente consapevole del fatto che la pronuncia assolutoria del primo giudice conteneva affermazioni sostanzialmente apodittiche, in quanto non argomentate con riferimento a dati probatori acquisiti nel caso concreto - non ha evocato il vizio di mancanza di motivazione rafforzata nella sentenza qui impugnata.5.2.

Il dedotto vizio di travisamento probatorio per omessa valutazione di prove favorevoli, poi, è in parte generico e comunque manifestamente infondato, posto che indicate in ricorso non valgono ad inficiare la logicità della motivazione della sentenza impugnata.

Ed invero: - la deposizione del teste dott. [OSCURATO:PERSONA] - il professionista che aveva seguito la società nella fase concordataria e prefallimentare - quale riportata in ricorso (pagg. 9 e 10) attesta semplicemente la crisi finanziaria della società, dovuta alla contrazione del mercato di riferimento e taluni insoluti, con un deficit patrimoniale e entrate insufficienti rispetto ai flussi in uscita: si tratta di un dato non controverso e tuttavia di per sé insufficiente ad escludere la responsabilità; anzi, considerato che il teste ha riferito (e il ricorrente lo conferma) di come la crisi sussistesse già all'inizio del 2012 e la struttura imprenditoriale dovesse sopportare notevoli costi di gestione (per capannoni, macchinari, dipendenti), la prosecuzione dell'attività nei successivi anni (in ricorso si allega che l'istanza di ammissione al concordato preventivo fu depositata il 16 gennaio 2014 e che soltanto nel successivo mese di dicembre fu dichiarato il fallimento) conferma che l'imputato poté effettuare delle scelte sull'allocazione delle risorse disponibili e decise di non versare le ritenute previdenziali e assistenziali (maturate da gennaio a ottobre 2012) né le ritenute certificate e l'IVA del medesimo anno d'imposta (con obblighi scadenti, rispettivamente, nel settembre e nel dicembre 2013); lo stesso ricorso (pag. 3) espressamente attesta questa possibilità di scelta laddove afferma che l'imputato «optava per non onorare i debiti tributari e di natura previdenziale, preferendo pagare i crediti dei fornitori ed i salari dei dipendenti»; - gli articoli di stampa e la "mappa principali crisi in Umbria" allegati al ricorso e di cui si lamenta l'omessa valutazione sono assolutamente generici e non inficiano questa conclusione, come pure l'allegato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: si tratta di elementi che si limitano confermare la (indiscussa) situazione di crisi (ciò che pure vale con riguardo al fatto che i dipendenti avessero fruito di un periodo di G.I.G.S.).

5.3. Quanto al richiamo alla causa di forza maggiore per aver il ricorrente deciso di «fronteggiare indifferibili adempimenti verso altri creditori, come i fornitori o i lavoratori dipendenti, le cui posizioni sono addirittura tutelate da disposizioni costituzionali», il rilievo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza più sopra richiamata, dovendosi peraltro osservare che: la scelta di pagare i fornitori per proseguire (per anni) l'attività d'impresa omettendo di versare i tributi in alcun modo scrimina o esclude l'elemento soggettivo; altrettanto vale, in particolare laddove si tratti di un'opzione protratta nel tempo e che sistematicamente esclude l'adempimento delle obbligazioni tributarie, per il pagamento delle retribuzioni, non valendo il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 6737/2018, concernente un caso particolare e diverso da quello di specie, se non altro perché qui l'unico creditore totalmente insoddisfatto è stato il Fisco. 5.4.

Per altro verso, poi, il ricorso è indubbiamente generico, limitandosi a sostenere che il ricorrente aveva posto in essere tutte le possibili azioni per fronteggiare la crisi, comprese quelle sfavorevoli per il proprio patrimonio personale (senza in alcun modo allegare in che cosa sarebbero consistite le une e le altre, né indicare elementi probatori a supporto) e sollecitando questa Corte, in sostanza, ad una non consentita rivalutazione del fatto.

Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindaca bile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso e, in via subordinata, per l'annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, essendo il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione. C.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte d'appello di Perugia, accogliendo il gravame proposto dal pubblico ministero contro la sentenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai délitti a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463 del 1983 e ha condannato l'imputato alle pene di legge per i residui reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 a lui ascritti per l'omesso versamento di ritenute certificate e di IVA relative all'anno d'imposta 2012 in relazione alla società di cui era legale rappresentante. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'illegittima riforma della sentenza di primo grado in relazione a tutti e tre i reati ascritti, per erronea applicazione delle relative disposizioni incriminatrici e degli artt. 43 e 45 cod. pen. e 192, comma 1, e 546, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione per travisamento probatorio. Si deduce, in particolare, che la sentenza abbia accolto l'appello proposto dal pubblico ministero enfatizzando un breve passaggio della deposizione di uno dei testimoni escussi - l'impiegato della società Colocci - omettendo totalmente di considerare le prove di segno contrario, segnatamente, la deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e le produzioni documentali, le quali comprovavano che i reati erano stati commessi per forza maggiore, consistente nella improvvisa contrazione del mercato di riferimento e nella conseguente assoluta incapacità finanziaria della società ad effettuare i versamenti tributari dovuti. Contrariamente a quanto aveva dichiarato, errando, il teste Colocci, la società non aveva più potuto pagare gli stipendi sin dal gennaio 2012 e il deposito del ricorso di ammissione al concordato preventivo, presentato pochi mesi dopo la scadenza dei termini per il versamento dei tributi contestati, dimostrava come l'imprenditore non avesse alternative. Quand'anche, poi, egli avesse avuto una residua facoltà di scelta su come allocare le poche risorse disponibili, si sarebbe comunque dovuta ritenere scriminata la condotta per forza maggiore, non potendo punirsi l'imprenditore che, a fronte di un'involontaria crisi economica, ometta il versamento dei tributi per fronteggiare indifferibili adempimenti verso altri creditori, come i fornitori e i lavoratori dipendenti, le cui posizioni sono tutelate da disposizioni costituzionali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché generico, manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite. 2. A proposito dell'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA - ciò che vale pure per l'omesso versamento di ritenute certificate e delle ritenute assistenziali e previdenziali - va in diritto ribadito che è sufficiente il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265939), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263127), mentre l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128). In particolare, nei reati omissivi in parola, ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, in motivazione). Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che - laddove si rimanga nell'ambito di insoluti fisiologici - si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione). 3. Nel caso di specie, la sentenza assolutoria di primo grado, richiamando i suddetti principi, aveva ritenuto l'assenza dell'elemento soggettivo sostenendo che nel caso di specie ricorrevano le condizioni richieste e in particolare: che la crisi di liquidità e d'impresa (che poi portò alla dichiarazione di fallimento) era incolpevole; che l'imputato aveva invano posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli sul suo patrimonio personale, per trovare le risorse necessarie ad adempiere i debiti erariali; che aveva cercato, fin quando possibile, di corrispondere ai dipendenti il trattamento economico; che, in definitiva, non aveva margini di scelta e versava nell'oggettiva impossibilità di agire diversamente. La sentenza di primo grado, tuttavia, attesta dette circostanze limitandosi a richiamare del tutto genericamente le produzioni documentali della difesa e le deposizioni dei testimoni dalla stessa indicati, senza precisare in arcun modo il contenuto delle prove utilizzate e, dunque, senza dare dimostrazione che le conclusioni raggiunte fossero effettivamente supportate dalle acquisizioni istruttorie. 4. La sentenza impugnata, accogliendo l'appello proposto sul punto dal pubblico ministero, ha in particolare esaminato la deposizione del teste Colocci - indicato dalla difesa - attestando che questi, impiegato della società, aveva dichiarato che ancora al momento della dichiarazione di fallimento vi erano circa 32 dipendenti e che l'imputato cercava giornalmente di far fronte alle difficoltà finanziarie scaturite dal calo di lavoro, cercando "di andare avanti nel migliore dei modi" con le scarse risorse disponibili. La sentenza ha quindi ritenuto che né da quella deposizione - né da altre prove acquisite - risultassero, in concreto, le cause di forza maggiore che avevano azzerato la libertà decisionale dell'imprenditore e, dunque, impedito l'adempimento delle obbligazioni tributarie. Questa conclusione - reputa il Collegio - è certamente aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto, posto che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore, che, postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione o ad un'omissione cosciente e volontaria dell'agente (Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880). Questo principio trova applicazione anche con riferimento ai reati omissivi in materia di versamento di imposte, come già precisato con il richiamo alla citata sentenza Schirosi (n. 8352/2015). Se l'imputato - come ha riferito l'impiegato della società escusso come testimone - aveva proseguito l'attività d'impresa sino alla dichiarazione di fallimento allocando le insufficienti risorse finanziarie nel (ritenuto) "migliore dei modi", non è manifestamente illogico, ed è conforme ai principi di diritto sopra esposti, ritenere non soddisfatte le rigorose condizioni richieste per escludere la suitas nella condotta dell'imputato. 5. Le doglianze svolte in ricorso non scalfiscono la correttezza della decisione impugnata. 5.1. Va in primo luogo osservato che il ricorrente - probabilmente consapevole del fatto che la pronuncia assolutoria del primo giudice conteneva affermazioni sostanzialmente apodittiche, in quanto non argomentate con riferimento a dati probatori acquisiti nel caso concreto - non ha evocato il vizio di mancanza di motivazione rafforzata nella sentenza qui impugnata.5.2. Il dedotto vizio di travisamento probatorio per omessa valutazione di prove favorevoli, poi, è in parte generico e comunque manifestamente infondato, posto che indicate in ricorso non valgono ad inficiare la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Ed invero: - la deposizione del teste dott. [OSCURATO:PERSONA] - il professionista che aveva seguito la società nella fase concordataria e prefallimentare - quale riportata in ricorso (pagg. 9 e 10) attesta semplicemente la crisi finanziaria della società, dovuta alla contrazione del mercato di riferimento e taluni insoluti, con un deficit patrimoniale e entrate insufficienti rispetto ai flussi in uscita: si tratta di un dato non controverso e tuttavia di per sé insufficiente ad escludere la responsabilità; anzi, considerato che il teste ha riferito (e il ricorrente lo conferma) di come la crisi sussistesse già all'inizio del 2012 e la struttura imprenditoriale dovesse sopportare notevoli costi di gestione (per capannoni, macchinari, dipendenti), la prosecuzione dell'attività nei successivi anni (in ricorso si allega che l'istanza di ammissione al concordato preventivo fu depositata il 16 gennaio 2014 e che soltanto nel successivo mese di dicembre fu dichiarato il fallimento) conferma che l'imputato poté effettuare delle scelte sull'allocazione delle risorse disponibili e decise di non versare le ritenute previdenziali e assistenziali (maturate da gennaio a ottobre 2012) né le ritenute certificate e l'IVA del medesimo anno d'imposta (con obblighi scadenti, rispettivamente, nel settembre e nel dicembre 2013); lo stesso ricorso (pag. 3) espressamente attesta questa possibilità di scelta laddove afferma che l'imputato «optava per non onorare i debiti tributari e di natura previdenziale, preferendo pagare i crediti dei fornitori ed i salari dei dipendenti»; - gli articoli di stampa e la "mappa principali crisi in Umbria" allegati al ricorso e di cui si lamenta l'omessa valutazione sono assolutamente generici e non inficiano questa conclusione, come pure l'allegato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: si tratta di elementi che si limitano confermare la (indiscussa) situazione di crisi (ciò che pure vale con riguardo al fatto che i dipendenti avessero fruito di un periodo di G.I.G.S.). 5.3. Quanto al richiamo alla causa di forza maggiore per aver il ricorrente deciso di «fronteggiare indifferibili adempimenti verso altri creditori, come i fornitori o i lavoratori dipendenti, le cui posizioni sono addirittura tutelate da disposizioni costituzionali», il rilievo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza più sopra richiamata, dovendosi peraltro osservare che: la scelta di pagare i fornitori per proseguire (per anni) l'attività d'impresa omettendo di versare i tributi in alcun modo scrimina o esclude l'elemento soggettivo; altrettanto vale, in particolare laddove si tratti di un'opzione protratta nel tempo e che sistematicamente esclude l'adempimento delle obbligazioni tributarie, per il pagamento delle retribuzioni, non valendo il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 6737/2018, concernente un caso particolare e diverso da quello di specie, se non altro perché qui l'unico creditore totalmente insoddisfatto è stato il Fisco. 5.4. Per altro verso, poi, il ricorso è indubbiamente generico, limitandosi a sostenere che il ricorrente aveva posto in essere tutte le possibili azioni per fronteggiare la crisi, comprese quelle sfavorevoli per il proprio patrimonio personale (senza in alcun modo allegare in che cosa sarebbero consistite le une e le altre, né indicare elementi probatori a supporto) e sollecitando questa Corte, in sostanza, ad una non consentita rivalutazione del fatto. Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindaca bile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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