CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5785/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: RODOLFO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 137 presse) lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 762/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; A635 1 'Rilevato che: Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] condannò il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] a risarcire in favore di [OSCURATO:PERSONA], il cui fondo con coltivizioni di mais era stato danneggiato dal passaggio di cinghiali presenti nella zona, la somma di € 2.837,28, pari all'80% del danno complessivo stimato dal CTU, quale indennizzo previsto dal Regclamento del Parco; fu altresì condannato a pagare 1/4 delle spese legali, compensate per il residuo, mentre le spese della CTU furono poste a suo carico; Rossi propose appello chiedendo dichiararsi che, ai sensi dell'art. 15, co. 3, della legge n. 394 del 1991, l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuto a risarcire integralmente i danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica, e che il Regolamento del Parco, nella parte in cui prevede la liquidazione di un solo indennizzo, di importo non pienamente satisttivo dei danni subìti, de\ie essere disapplicato perché illegittimo; con vi:toria delle spese del doppio grado; •Li Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l'appe io, condannando l'appellante alle spese del grado; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; nessuno resiste al ricorso; P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del 1° motivo di ricorso, con assorbimento del 2°. Considerato che: con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L. n. 394/1991 e 4 e 5 L n. 2248/1865-All. E in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. deducendo che la sentenza è errata perché non ha considerato che il danneggiato vanta una posizione di diritto soggettivo perfetto al risarcimento integrale dei danni subìti in conseguenza del passaggio della fauna selvatica e perché non ha disapplicato il Regolamento dell'[OSCURATO:PERSONA], illegittimo nella parte in cui prevede il pagamento di un indennizzo in una misura non satisfattiva dell'intero danno subìto, nonostante ad esso fosse demandata la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi ma non anche la fissazione di tetti massimi al risarcimento; motivo è infondato; iI Regolamento dell'[OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui prevede che ai danneggiati nelle coltivazioni conseguenti a passaggio della fauna selvatca sia corrisposta una somma pari all'80% del danno subìto, è conforme all'art. 15 I. n. 394 del 1991 che prevede non l'intero risarcimento dei danni ma il pagamento di un indennizzo secondo le modalità disciplinate dall'[OSCURATO:PERSONA]; :a sentenza, che ha applicato il richiamato art. 15 I. 394/1991 ed il regolamento ad esso conforme, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "in caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabili:o entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività" (Cass., 2, n„ :12686 del 19/6/2015, Cass., 3, n. 22348 del 22/10/2014; Cass., SAI n. 24466 del 30/10/2013);con il secondo motivo di ricorso il Rossi denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91, 112 e 276 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 lamentando che la sentenza non si è pronunciata sul motivo di appello con cui egli aveva impugnato la sentenza di primo grado in punto di spese legali: il giudice del primo grado ha errato nel compensare le spese per 3/4 ponendo peraltro a carico del danneggiato le spese della c-ru, nonostante l'accoglimento, seppur parziale, della domanda attore a ; motivo è fondato; I giudice d'appello nel disporre la compensazione quasi integrale delle spese non ha considerato che il Rossi, pur non ottenendo tutela piena delle proprie ragioni, è risultato tuttavia vincitore sicchè avrebbe dovuto aver riconosciuto il favore delle spese secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., U., n. 32061 del 31/10/2022); quanto alla CTU, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, il compenso dovuto al CTU è di norma posto solidalmente a carico di tutte le parti, diversamente che per le spese di lite ia cui ripartizione è regolata dal diverso principio della soccombenza (Cass., 30/12/2009, n. 28094), va osservato che nella specie non risulta essere stata dal giudice del gravame esaminato il motivo di impugnazione relativo alle spese del giudizio di primo grado e l'odierno ricon-ente, pur soccombente in grado di appello, risulta sostanzialmente vincitore in 10 grado del giudizio e non è stato condainato all'integrale pagamento delle spese del 1° grado di merito (e pertanto del doppio grado di merito) sicchè risulta nella specie immotivatamente integrata l'ipotesi della cd. minuspetizione" (cfr. Cass., 5/2/2021, n. 2830). Dell'impugnata sentenza, in accoglimento del 2° motivo, rigeLato il 1°, va pertanto disposta la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, per nuovo esame. P.Q.M. Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso i