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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21603/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani per il reato di cui agli artt. 81, 56, 610 cod. pen. e 71, comma 1, d.lgs. 159\2011 e condannato il ricorrente alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta ex art. 133 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che per altro, la pena applicata è prossima al minimo edittale, rispetto a quella massima consentita, anche con la riduzione di due terzi per il tentativo, di anni uno e mesi quattro; in sostanza la pena determinata in primo grado e confermata in secondo, risulta prossima al minimo edittale e ben al di sotto della media edittale cosicché la motivazione resa dalle sentenze di merito in assenza di motivi di censura specifici in appello e in cassazione, risulta assolutamente corredata di adeguata motivazione.

Infatti, se, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del tA t proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189), tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949): tali requisiti sussistono nel caso in esame, avendo la Corte territoriale esplicitato i motivi della propria decisione, affermando che la pena calibrata dal primo giudice è già prossima al minimo edittale e quindi insuscettibile di ulteriore riduzione, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani per il reato di cui agli artt. 81, 56, 610 cod. pen. e 71, comma 1, d.lgs. 159\2011 e condannato il ricorrente alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta ex art. 133 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che per altro, la pena applicata è prossima al minimo edittale, rispetto a quella massima consentita, anche con la riduzione di due terzi per il tentativo, di anni uno e mesi quattro; in sostanza la pena determinata in primo grado e confermata in secondo, risulta prossima al minimo edittale e ben al di sotto della media edittale cosicché la motivazione resa dalle sentenze di merito in assenza di motivi di censura specifici in appello e in cassazione, risulta assolutamente corredata di adeguata motivazione. Infatti, se, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del tA t proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189), tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949): tali requisiti sussistono nel caso in esame, avendo la Corte territoriale esplicitato i motivi della propria decisione, affermando che la pena calibrata dal primo giudice è già prossima al minimo edittale e quindi insuscettibile di ulteriore riduzione, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere es
Sentenza Cassazione n. 21603/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris