CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferitacon la comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 680 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 settembre 2019 (R.G.N.44/2019).Numero registro generale 35461/2019Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21777/2026Data pubblicazione 25/06/2026Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udita, per il ricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torinoha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia delTribunale di Ivrea e ha dunque accertato il diritto del signor FrancoBollero a ottenere la riliquidazione della pensione, senza l’applicazionedella “elevazione figurativa” delle settimane in cui aveva lavorato comelavoratore agricolo dipendente, periodo integralmente coperto dallacontribuzione per lavoro autonomo.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche non è conforme a legge la determinazione della pensione operatadall’Istituto mediante l’estensione delle settimane effettivamentelavorate alle cinquantadue convenzionali annue.Tale estensione, prevista dall’art. 15, terzo comma, della legge 30aprile 1969, n. 153, è inapplicabile, alla luce del successivo quartocomma, in relazione alle settimane per le quali l’interessato, comeavviene nel caso di specie, già dispone della copertura contributiva.2.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazione sullabase di un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’udienzapubblica.3.– All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4.– La causa, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 27 maggio2025, è stata rimessa alla pubblica udienza del 24 marzo 2026.5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo ilrigetto del ricorso.- 2 -Numero registro generale 35461/2019Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21777/2026Data pubblicazione 25/06/20266.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusionimotivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore dell’Istituto haribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richiesteriportate in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 dellalegge 2 agosto 1990, n. 233, dell’art. 15 della legge 30 aprile 1969, n.153, dell’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere l’applicabilitàdell’art. 15, terzo comma, della legge n. 153 del 1969, disposizione«dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti» (pagina 8 delricorso per cassazione) che considera come settimana intera quellacoperta solo parzialmente. Nel caso di specie, non sarebbe pertinenteil richiamo alla deroga prevista dal successivo quarto comma dell’art.15, che «trova applicazione laddove sia ravvisabile da un latocontribuzione diversa da quella afferente al regime AGO, articolato,come noto, nel Fondo lavoratori dipendenti e nelle varie Gestionispeciali, e dall’altro in nulla incide sulle modalità di commutazione deiperiodi assicurativi che, necessariamente, devono essereomogeneizzati» (pagina 9 del ricorso).2.– Le censure devono essere disattese.3.– In primo luogo, al fine d’inquadrare le questioni oggi sottoposteal vaglio di legittimità, occorre delimitare il tema controverso, sul qualesi è dispiegato il contraddittorio processuale.3.1.– Il giudizio attiene alla misura del trattamento pensionisticoerogato al controricorrente dalla gestione autonoma, ai sensi dell’art.16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (cfr., per tale precisazione, anchela pagina 3 della memoria scritta del Pubblico Ministero), che consentedi «convogliare i contributi per lavoro dipendente presso la gestione- 3 -Numero registro generale 35461/2019Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21777/2026Data pubblicazione 25/06/2026dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, perincrementare le pensioni erogate da dette gestioni speciali, mentre nonè vera la cosa reciproca» (Cass., sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12218,pagina 6 dei Motivi della decisione).Come rileva la Corte di merito (pagina 2 della sentenza d’appello),il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione del trattamentopensionistico, allegando l’illegittimità dell’applicazione della“elevazione figurativa” «delle settimane in cui lui aveva lavorato comebracciante agricolo, quando lo stesso periodo era integralmentecoperto da contribuzione per lavoro autonomo».La “elevazione figurativa” è disciplinata dall’art. 15, terzo comma,della legge n. 153 del 1969, che così dispone: «Qualora il numero deicontributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazioneagricola accreditati nell’anno agrario risulti inferiore ad un anno dicontribuzione, in base ai rapporti desumibili dall’articolo 9, sub articolo2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite aifini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascunasettimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari aquello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidettirapporti».Come questa Corte ha chiarito, «qualora detti contributi giornalieririsultino inferiori all’anno, cioè non coprano esattamente tutte lesettimane dell’anno, la settimana coperta solo parzialmente deveconsiderarsi come settimana intera. Si tratta di una norma, cheintroducendo una sorta di contribuzione figurativa, risultaindubbiamente dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, checonseguono così un incremento della prestazione pensionistica»(sentenza n. 12218 del 2004, cit., pagina 3 dei Motivi della decisione).Nel caso di specie, la “elevazione figurativa” copre il periodo 2009-2013, in cui il signor [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa agricolaautonoma e, per qualche settimana, «attività di lavoro dipendente- 4 -Numero registro generale 35461/2019Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21777/2026Data pubblicazione 25/06/2026quale bracciante agricolo, con conseguente sovrapposizione dicontribuzione autonoma e dipendente» (pagina 4 della sentenzad’appello).L’Istituto, nel liquidare la pensione, ha «esteso il reddito dadipendente agricolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] a 52 settimane lavorative annue(anziché al periodo di effettiva contribuzione) diluendo, così, il redditopercepito e pervenendo ad un drastico abbattimento dell’emolumentopensionistico», benché il periodo in esame fosse coperto «da differentecontribuzione, vale a dire quella da attività lavorativa agricolaautonoma» (la già richiamata pagina 4 della sentenza d’appello).Nell’odierna vicenda, tale meccanismo «ha generato un datocontributivo complessivamente deteriore abbattendo il trattamentopensionistico» (pagina 10 della sentenza d’appello) e «ha impedito allacontribuzione di maggiore portata economica di essere computata nelcalcolo della pensione» (pagina 11).Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha posto l’accento sulle incongruenze d’una siffattainterpretazione, evidenziando che «Se l’assicurato nel periodo 2009-2013 non avesse svolto il lavoro di dipendente agricolo, limitandosi asvolgere l’attività di coltivatore diretto, omettendo di [versare] lasuddetta ulteriore contribuzione, avrebbe tratto un evidente vantaggioin termini di misura della pensione» (pagina 15 del controricorso).3.2.– I giudici di merito hanno accolto la pretesa del pensionato,disconoscendo la conferenza del richiamo alla “elevazione figurativa” ereputando applicabile il quarto comma del menzionato art. 15: «Ladisposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione allesettimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversada quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola»(cfr., quanto alla pronuncia del Tribunale di Ivrea, la pagina 6 dellasentenza d’appello, e, quanto alla sentenza d’appello, le pagine 7 eseguenti).- 5 -Numero registro generale 35461/2019Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21777/2026Data pubblicazione 25/06/2026Nel periodo di compresenza di contributi per lavoro autonomo e perlavoro subordinato (2009-2013), il diritto a pensione è già maturatosulla base della contribuzione relativa alla posizione da lavoroautonomo, come attesta l’estratto contributivo rilasciato dall’INPS(pagina 9 della sentenza d’appello), e la contribuzione per lavorodipendente incide unicamente sulla misura della pensione liquidatadalla gestione autonoma in virtù dell’art. 16 della legge n. 233 del1990.4.– Come riconosce anche l’Istituto nella memoria illustrativa(pagina 4), è sull’applicabilità dell’art. 15, terzo comma, della legge n.153 del 1969 che le parti hanno incardinato le difese, disquisendo sullalegittimità d’un provvedimento di liquidazione che su tale disposizionesi fonda, e i giudici di merito hanno svolto i pertinenti accertamenti difatto in relazione a tale profilo.Sull’applicabilità dell’art. 15, terzo comma, della legge n. 153 del1969 s’incentrano le censure formulate dall’Istituto con l’odiernoricorso.Così delimitato il thema decidendum, quale si è già cristallizzato neigradi di merito, si deve evidenziare che la decisione d’appello èconforme a diritto, alla stregua delle seguenti considerazioni.4.1. – Al caso di specie si attagliano i princìpi enunciati dalla piùvolte richiamata sentenza n. 12218 del 2004, che occorre ribadire, indifetto di argomenti decisivi che inducano a rimeditarli.È ben vero che tale pronuncia, come rammenta l’Istituto nellamemoria illustrativa (pagina 7), riguarda la fattispecie diametralmenteopposta d’un lavoratore che invoca l’applicazione della “elevazionefigurativa”, per i vantaggi che essa apporta.La pronuncia menzionata, tuttavia, pur nella peculiarità dellacontroversia su cui s’innesta, svolge rilievi di carattere più generale,che orientano anche nel corretto inquadramento della presentecontroversia e si possono così compendiare.- 6 -Numero registro generale 35461/2019Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21777/2026Data pubblicazione 25/06/2026La legge n. 233 del 1990 non ha tacitamente abrogato la disciplinarecata dall’art. 15, quarto comma, della legge n. 153 del 1969, inquanto nessun rapporto d’incompatibilità intercorre tra la normativaposteriore e quella più risalente, secondo i dettami dell’art. 15 dellepreleggi.Pertanto, «ove la settimana venga coperta sia da contribuzione dalavoro autonomo agricolo (sulla frazionabilità a settimana dellacontribuzione annuale cfr. art. 7 legge 233/90), sia da contribuzioneda lavoro agricolo dipendente, quest’ultima non [è] soggetta adelevazione, e ciò ancorché i contributi del primo tipo non possanoincrementare quelli del secondo tipo, ma per il fatto che, secondo iprincipi generali, la contribuzione figurativa che deriva dalla“elevazione” va esclusa ove il medesimo periodo (nella specie lasettimana) sia comunque coperto da contribuzione» (sentenza n.12218 del 2004, cit., pagina 7 dei Motivi della decisione).A favore di tale conclusione milita «il principio fondamentale diincompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzioneobbligatoria» (sentenza n. 12218 del 2004, cit., pagine 8 dei Motividella decisione), principio che l’estensione delle fattispecie dicontribuzione figurativa ha confermato (fra le molte, Cass., sez. lav.,23 ottobre 2018, n. 26818) e che la stessa memoria scritta del PubblicoMinistero (pagina 4) richiama nella sua valenza dirimente per lasoluzione del caso di specie.È dunque una ragione immanente ai rapporti tra contribuzioneobbligatoria e figurativa che contraddice l’interpretazione più ampiadella “elevazione figurativa” propugnata dall’Istituto, interpretazioneche valorizza, come unico elemento impeditivo, le «contribuzionisettimanali versate per lavoro dipendente» (pagina 8 della memoriaillustrativa).4.2.– Come rimarca ad abundantiam il Pubblico Ministero nellamemoria scritta (pagina 5), una diversa ricostruzione del sistema- 7 -Numero registro generale 35461/2019Numero sezionale 1499/2026Numero di raccolta generale 21777/2026Data pubblicazione 25/06/2026normativo tramuterebbe la disciplina della “elevazione figurativa”,improntata a criteri di favore per il lavoratore agricolo e giustificatadalla discontinuità e dalla saltuarietà dell’occupazione, in unmeccanismo pregiudizievole per il lavoratore che già vanti per ilmedesimo periodo contribuzione obbligatoria.4.3.– Le censure, nel postulare l’applicabilità dell’art. 15, terzocomma, della legge n. 153 del 1969 e la correttezza del provvedimentodi liquidazione che in tale disposizione rinviene il suo fondamento,devono essere, pertanto, disattese.5.– Le considerazioni illustrate conducono al complessivo rigettodel ricorso.6.– La peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziatadall’Istituto anche alla luce delle soluzioni difformi tratteggiate nellagiurisprudenza di merito in punto di ricadute applicative (pagine 1 eseguenti della memoria illustrativa), consente di ravvisare le condizioniper la compensazione delle spese del presente giudizio.7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 8 -