CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 13677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8740-2023 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 152 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 568/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 249/2021; [OSCURATO:PERSONA] su elemento retributivo variabile R.G.N.8740/2023 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 45/2021; accoglieva, invece, l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la stessa sentenza e, in riforma della stessa, revocava nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 528/2019 emesso il 22 novembre 2019; compensava per metà le spese del giudizio tra il Calamia e la [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava quest’ultima alla rifusione della restante metà in favore del Calamia, come liquidate per ogni grado; condannava, invece, l’appellato alla rifusione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. il c.d. raddoppio del contributo unificato; 2. avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. ha resistito l’intimatoCalamia con controricorso; CONSIDERATOche: 1. il difensore della ricorrente ha depositato telamaticamente in data 30.11.203 atto in cui la ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore; 2. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;3. ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, dette spese devono essere interamente compensate; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le partile spese del giudizi