Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 15965/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

P. R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai precedenti penali per reati della stessa specie di cui è gravato il ricorrente, commessi, peraltro, in un breve lasso temporale (il 28/04/2020 e il 29/05/2020), e alta insussistenza di elementi favorevoli al giudizio, essendo del tutto irrilevante la scelta processuale del rito abbreviato.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P. R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai precedenti penali per reati della stessa specie di cui è gravato il ricorrente, commessi, peraltro, in un breve lasso temporale (il 28/04/2020 e il 29/05/2020), e alta insussistenza di elementi favorevoli al giudizio, essendo del tutto irrilevante la scelta processuale del rito abbreviato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris