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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35270/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN\ N,„ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 18 gennaio 2022, per quanto qui rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56-110-624-625, 110- 337, 110-648 cod. pen.

Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di impossibilità di riconoscere una volontaria desistenza dal furto (l'allontanamento fu indotto dalla presenza di telecamere e di una passante), di ipotizzare la sottrazione dell'auto piuttosto che la sua ricettazione (vista l'assenza di riscontri alle dichiarazioni degli imputati e alla presenza nell'auto di mazze), di indubitabile sussistenza dell'aggravante teleologica (posto che gli imputati si diedero alla fuga pericolosa, onde assicurarsi l'impunità, per sfuggire all'intervento degli operanti dopo il furto), di assenza di elementi idonei a sorreggere la concessione delle generiche vista la confessione discesa solo dall'arresto in flagranza e la dimostrata propensione a delinquere (nondimeno poi rivedendo in me/ius la dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConsIiere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN\ N,„ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 18 gennaio 2022, per quanto qui rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56-110-624-625, 110- 337, 110-648 cod. pen. Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di impossibilità di riconoscere una volontaria desistenza dal furto (l'allontanamento fu indotto dalla presenza di telecamere e di una passante), di ipotizzare la sottrazione dell'auto piuttosto che la sua ricettazione (vista l'assenza di riscontri alle dichiarazioni degli imputati e alla presenza nell'auto di mazze), di indubitabile sussistenza dell'aggravante teleologica (posto che gli imputati si diedero alla fuga pericolosa, onde assicurarsi l'impunità, per sfuggire all'intervento degli operanti dopo il furto), di assenza di elementi idonei a sorreggere la concessione delle generiche vista la confessione discesa solo dall'arresto in flagranza e la dimostrata propensione a delinquere (nondimeno poi rivedendo in me/ius la dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConsIiere estensore
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