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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 22379/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6382‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 78/2, presso lo studio di quest’ultimo difensore (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente - Oggetto: Tributi – estinzione avverso la sentenza n. 2927/09/2021 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con diversi avvisi di rettifica dell’accertamento, riferiti agli anni 2006 e 2007, l'Ufficio delle dogane di Milano I rideterminava gli importi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]. per dazio, IVA e interessi relativamente ai valori dichiarati in dogana all'atto di importazione di merci ritenendo doversi aggiungere l'ammontare dei diritti di licenza corrisposti trimestralmente nella misura del 7% alla casa madre [OSCURATO:SOCIETA] AG, in virtù di contratto di licenza di marchio stipulato tra le stesse parti.

Con separati atti l’Agenzia delle dogane irrogava le relative sanzioni.

2. La società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione delle sanzioni con separati ricorsi.

3. Con sentenza n. 3/7/2013 depositata in data 18 gennaio 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione al procedimento R.G. n. 6226/11 dei procedimenti R.G. n. 6227/11 e R.G. n. 6228/11, relativi agli avvisi di rettifica dell’accertamento nonché di quelli R.G. 6696/11, R.G. 6697/11, R.G.6698/11, relativi agli atti di irrogazione delle sanzioni, in riforma delle sentenze della Commissione provinciale tributaria di Milano n. 23/31/11, n. 26/31/11 e n. 27/31/11, accoglieva gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, annullando gli impugnati avvisi di rettifica dell'accertamento e, in conferma delle sentenze della CTP di Milano n. 21/31/11, n. 22/31/11 e n. 24/31/11, rigettava gli appelli proposti dalla Agenzia delle dogane nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando l'annullamento degli impugnati atti di contestazione delle sanzioni.4.

Con sentenza n. 25437 del 2018 questa Corte, decidendo sul ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la predetta sentenza della CTR, riteneva sussistenti i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza, sicché accoglieva i relativi motivi di ricorso anche con riferimento alle sanzioni; dichiarava illegittima la pretesa relativa all’IVA e rigettava il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente con riferimento alla questione del superamento dei termini di legge nello svolgimento delle attività di verifica fiscale dei funzionari dell'Ufficio presso la sede della predetta società.

Pertanto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR della Lombardia che con la sentenza in epigrafe indicata, sostenendo che «correttamente l’Ufficio ha ritenuto che il valore delle royalties dovesse essere aggiunto al valore delle merci all’importazione, con i relativi riflessi in termini di imponibile su cui calcolare l’IVA all’importazione», respingeva il ricorso in riassunzione della società contribuente «con conferma di tutti gli Avvisi di rettifica emessi», e di «tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati».

5. Avverso la sentenza d’appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi contestualmente avanzando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Replicava l’Agenzia delle dogane con controricorso.

La ricorrente depositava memoria.

6. La società ricorrente in data 11 aprile 202 2 depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 197/2022, che questa Corte disponeva con ordinanza interlocutoria n. 20054 del 2023.

7. In data 6 febbraio 2024 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio.Considerato che:

1. L’istanza di estinzione del giudizio avanzata congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e da [OSCURATO:SOCIETA]. va accolta.

1.1. I n tale istanza le parti hanno dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]. ha provveduto al pagamento integrale degli importi di cui agli avvisi di rettificaed ha avanzato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, degli atti di irrogazione delle sanzioni correlati agli avvisi di rettifica.

Documentazione che, peraltro, la società contribuente ha depositato in atti.

1.2. Da quanto detto consegue l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai tributi (dazi, iva ed interessi) di cui agli avvisi di rettifica oggetto di impugnazione, per avere la società contribuente versato integralmente gli importi richiesti, mentre, con riferimento alle sanzioni, si è verificata l’estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022,che prevede che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

2. La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dall a ricorrente.

3. Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.4.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo unificato (arg. da Cass. n. 20697 del 2021).

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6382‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 78/2, presso lo studio di quest’ultimo difensore (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente - Oggetto: Tributi – estinzione avverso la sentenza n. 2927/09/2021 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con diversi avvisi di rettifica dell’accertamento, riferiti agli anni 2006 e 2007, l'Ufficio delle dogane di Milano I rideterminava gli importi dovuti da [OSCURATO:SOCIETA]. per dazio, IVA e interessi relativamente ai valori dichiarati in dogana all'atto di importazione di merci ritenendo doversi aggiungere l'ammontare dei diritti di licenza corrisposti trimestralmente nella misura del 7% alla casa madre [OSCURATO:SOCIETA] AG, in virtù di contratto di licenza di marchio stipulato tra le stesse parti. Con separati atti l’Agenzia delle dogane irrogava le relative sanzioni. 2. La società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione delle sanzioni con separati ricorsi. 3. Con sentenza n. 3/7/2013 depositata in data 18 gennaio 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione al procedimento R.G. n. 6226/11 dei procedimenti R.G. n. 6227/11 e R.G. n. 6228/11, relativi agli avvisi di rettifica dell’accertamento nonché di quelli R.G. 6696/11, R.G. 6697/11, R.G.6698/11, relativi agli atti di irrogazione delle sanzioni, in riforma delle sentenze della Commissione provinciale tributaria di Milano n. 23/31/11, n. 26/31/11 e n. 27/31/11, accoglieva gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, annullando gli impugnati avvisi di rettifica dell'accertamento e, in conferma delle sentenze della CTP di Milano n. 21/31/11, n. 22/31/11 e n. 24/31/11, rigettava gli appelli proposti dalla Agenzia delle dogane nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., confermando l'annullamento degli impugnati atti di contestazione delle sanzioni.4. Con sentenza n. 25437 del 2018 questa Corte, decidendo sul ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la predetta sentenza della CTR, riteneva sussistenti i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza, sicché accoglieva i relativi motivi di ricorso anche con riferimento alle sanzioni; dichiarava illegittima la pretesa relativa all’IVA e rigettava il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente con riferimento alla questione del superamento dei termini di legge nello svolgimento delle attività di verifica fiscale dei funzionari dell'Ufficio presso la sede della predetta società. Pertanto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR della Lombardia che con la sentenza in epigrafe indicata, sostenendo che «correttamente l’Ufficio ha ritenuto che il valore delle royalties dovesse essere aggiunto al valore delle merci all’importazione, con i relativi riflessi in termini di imponibile su cui calcolare l’IVA all’importazione», respingeva il ricorso in riassunzione della società contribuente «con conferma di tutti gli Avvisi di rettifica emessi», e di «tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati». 5. Avverso la sentenza d’appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi contestualmente avanzando richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. Replicava l’Agenzia delle dogane con controricorso. La ricorrente depositava memoria. 6. La società ricorrente in data 11 aprile 202 2 depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 197/2022, che questa Corte disponeva con ordinanza interlocutoria n. 20054 del 2023. 7. In data 6 febbraio 2024 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio.Considerato che: 1. L’istanza di estinzione del giudizio avanzata congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e da [OSCURATO:SOCIETA]. va accolta. 1.1. I n tale istanza le parti hanno dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]. ha provveduto al pagamento integrale degli importi di cui agli avvisi di rettificaed ha avanzato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, degli atti di irrogazione delle sanzioni correlati agli avvisi di rettifica. Documentazione che, peraltro, la società contribuente ha depositato in atti. 1.2. Da quanto detto consegue l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai tributi (dazi, iva ed interessi) di cui agli avvisi di rettifica oggetto di impugnazione, per avere la società contribuente versato integralmente gli importi richiesti, mentre, con riferimento alle sanzioni, si è verificata l’estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022,che prevede che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 2. La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dall a ricorrente. 3. Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.4. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo unificato (arg. da Cass. n. 20697 del 2021). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio
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