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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 34197/2022

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019 ORDINANZA sul ricorso 29665/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. in persona socio accomandatario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38 ([OSCURATO:PERSONA] & Raffaelli) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] R. Piria, 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - 7,D93- nut4 avverso la sentenza n. 1471/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: il Tribunale di Tivoli, Sez.

Spec.

Agraria, accogliendo sul punto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò risolto -per grave inadempimento del convenuto- il contratto di affitto agrario in corso fra le parti in relazione ad un fondo rustico di proprietà della predetta [OSCURATO:SOCIETA], condannando il Tocchi all'immediato rilascio; rigettò, invece, la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti e quella riconvenzionale del Tocchi volta a conseguire la condanna della proprietaria al versamento dell'importo di 1.400.000,00 euro per lavori di bonifica e di recinzione dei terreni; la Corte di Appello ha riformato la sentenza, ritenendo non condivisibile «la ricostruzione del Tribunale, che ha ritenuto provata la sussistenza del contratto di affitto»; ha rilevato, infatti, che il Tribunale aveva basato la propria decisione sull'esito di un precedente contenzioso intercorso fra le parti in relazione alla domanda di usucapione proposta dal Tocchi (unitamente al padre Pierino) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in cui era emerso che i Tocchi avevano riconosciuto l'altrui proprietà avendo versato alla Flarnbe Italiana la somma di £ 5.000.000 ed avendo avviato una trattativa per l'acquisto del fondo; che, tuttavia, dalle pronunce rese in quel giudizio non erano emerse indicazioni circa la riferibilità della somma versata ad una o più mensilità o annualità, come pure in merito all'attività esercitata dai Tocchi; che, in definitiva, «la decisione di rigetto della pretesa [di usucapione] avanzata dai Tocchi è stata emessa sul presupposto che gli stessi fossero detentori dei terreni, in quanto avevano eseguito il pagamento di una somma in favore della proprietà ed avevano avviato una trattativa per la compravendita.

Sull'intervenuta stipula di un contratto di affitto agrario, non si è formato, quindi, alcun giudicato»; ha concluso che «gli elementi raccolti, in difetto di qualsiasi altro riscontro offerto nel presente giudizio da parte della Flambe, gravata dal relativo onere della prova, non consentono, dunque, di ritenere provata la sussistenza del dedotto rapporto di affitto»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., affidandosi a quattro motivi; ha resistito l'intimato, con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c..

Considerato che: il primo motivo denuncia «nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all'art. 360, c. 1, nr. 4 cod. proc. civ.», sull'assunto che «risulta violato il giudicato esterno formatosi con le pronunce del Trib.

Roma, 25 giugno-7 luglio 2001, nr. 29736 [...], della Corte d'Appello di Roma, 9 dicembre 2004-9 febbraio 2005, nr. 616, confermativa di quella di primo grado [...] e della Cass. 10 marzo-25 giugno 2008, nr. 17418 di rigetto del ricorso proposto da [...] [OSCURATO:PERSONA]»; rileva la ricorrente che la sentenza emessa dal Tribunale nel precedente giudizio per usucapione aveva affermato che «la convenuta ha, invece, dimostrato, a mezzo dei testi Lamberto e [OSCURATO:PERSONA], che i Tocchi hanno riconosciuto [...] la proprietà spettante alla [OSCURATO:PERSONA] sul medesimo fondo, sia instaurando una trattativa per la compravendita sia corrispondendo un canone di affitto» e che le deposizioni apparivano intrinsecamente attendibili e trovavano riscontro documentale; che la Corte d'Appello aveva ribadito che risultava provato che l'origine della detenzione dell'immobile da parte dei Tocchi era «riconducibile ad una concessione fatta dalla [OSCURATO:SOCIETA].» e che «le dichiarazioni dei testi predetti, come ha esattamente e motivatamente ritenuto il Giudice di primo grado, hanno trovato pieno e documentato riscontro sia nell'assegno di L. 5 milioni che risulta rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] come canone di affitto del fondo rustico»;tanto premesso e rilevato che la sentenza di secondo grado era stata confermata in sede di legittimità, la ricorrente assume che è «evidente [...] la formazione del giudicato sul punto, evidenziando altresì (con richiamo a Cass., S.U. n. 226/2001) che l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essere proposta anche in sede di ricorso per cassazione; col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.

«con conseguente nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, c. 1 nn. 3 e 4, cod. proc. civ.», assumendo che «la sentenza impugnata, pretendendo di offrire una lettura riduttiva e parziale delle inequivoche statuizioni pronunciate nel giudizio sfociato nelle conformi decisioni» del Tribunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, «ha vistosamente violato» la disposizione dell'art. 2909 c.c.; il terzo motivo denuncia la «nullità della sentenza o del procedimento» anche in relazione al «mancato esame dell'appello incidentale proposto dalla Società ricorrente (concernente il quantum spettante ad essa in relazione alla morosità accumulata dal [OSCURATO:PERSONA])»; col quarto motivo (che denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 27 e 41 Legge 3 maggio 1982, nr. 203, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.»), la ricorrente assume che, quand'anche venisse esclusa la violazione del giudicato esterno, sussisterebbe comunque una violazione della

I. n. 203/1982, atteso che la concessione di un fondo per fini agricoli «dà luogo ad un rapporto di affittanza senza che debbano dimostrarsi altre circostanze», che il contratto ha una durata predeterminata dalla legge e che «ai fini della sussistenza del rapporto agrario è irrilevante il mancato accordo delle parti sulla misura del canone»; i primi due motivi- da esaminare congiuntamene- vanno rigettati, atteso che le pronunce ivi richiamate, e da cui si vorrebbe desumere l'esistenza di un giudicato esterno sull'esistenza di un rapporto di affitto agrario, vanno lette nell'ottica del rigetto della domanda di usucapione, dovendosi pertanto escludere che vi sia stata la volontà di statuire sulla natura del rapporto relativo all'utilizzo del fondo; anche il terzo motivo risulta infondato, dato che la Corte ha esaminato la domanda di pagamento dei canoni e ha spiegato le ragioni del mancato accoglimento affermando che «nessuna somma è dovuta dal Tocchi a titolo di canone in difetto del titolo posto a base della domanda»; il quarto motivo risulta inammissibile in quanto formulato in modo generico e volto a una rivalutazione dei fatti tesa ad accertare comunque l'esistenza di un rapporto agrario; il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato; le peculiarità della vicenda -come evidenziate a pag. 6 della sentenza impugnata- costituiscono grave ragione (cfr.

Corte Cost. n. 77/2018) per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 29665/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. in persona socio accomandatario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38 ([OSCURATO:PERSONA] & Raffaelli) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] R. Piria, 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - 7,D93- nut4 avverso la sentenza n. 1471/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: il Tribunale di Tivoli, Sez. Spec. Agraria, accogliendo sul punto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò risolto -per grave inadempimento del convenuto- il contratto di affitto agrario in corso fra le parti in relazione ad un fondo rustico di proprietà della predetta [OSCURATO:SOCIETA], condannando il Tocchi all'immediato rilascio; rigettò, invece, la domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti e quella riconvenzionale del Tocchi volta a conseguire la condanna della proprietaria al versamento dell'importo di 1.400.000,00 euro per lavori di bonifica e di recinzione dei terreni; la Corte di Appello ha riformato la sentenza, ritenendo non condivisibile «la ricostruzione del Tribunale, che ha ritenuto provata la sussistenza del contratto di affitto»; ha rilevato, infatti, che il Tribunale aveva basato la propria decisione sull'esito di un precedente contenzioso intercorso fra le parti in relazione alla domanda di usucapione proposta dal Tocchi (unitamente al padre Pierino) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in cui era emerso che i Tocchi avevano riconosciuto l'altrui proprietà avendo versato alla Flarnbe Italiana la somma di £ 5.000.000 ed avendo avviato una trattativa per l'acquisto del fondo; che, tuttavia, dalle pronunce rese in quel giudizio non erano emerse indicazioni circa la riferibilità della somma versata ad una o più mensilità o annualità, come pure in merito all'attività esercitata dai Tocchi; che, in definitiva, «la decisione di rigetto della pretesa [di usucapione] avanzata dai Tocchi è stata emessa sul presupposto che gli stessi fossero detentori dei terreni, in quanto avevano eseguito il pagamento di una somma in favore della proprietà ed avevano avviato una trattativa per la compravendita. Sull'intervenuta stipula di un contratto di affitto agrario, non si è formato, quindi, alcun giudicato»; ha concluso che «gli elementi raccolti, in difetto di qualsiasi altro riscontro offerto nel presente giudizio da parte della Flambe, gravata dal relativo onere della prova, non consentono, dunque, di ritenere provata la sussistenza del dedotto rapporto di affitto»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., affidandosi a quattro motivi; ha resistito l'intimato, con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: il primo motivo denuncia «nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all'art. 360, c. 1, nr. 4 cod. proc. civ.», sull'assunto che «risulta violato il giudicato esterno formatosi con le pronunce del Trib. Roma, 25 giugno-7 luglio 2001, nr. 29736 [...], della Corte d'Appello di Roma, 9 dicembre 2004-9 febbraio 2005, nr. 616, confermativa di quella di primo grado [...] e della Cass. 10 marzo-25 giugno 2008, nr. 17418 di rigetto del ricorso proposto da [...] [OSCURATO:PERSONA]»; rileva la ricorrente che la sentenza emessa dal Tribunale nel precedente giudizio per usucapione aveva affermato che «la convenuta ha, invece, dimostrato, a mezzo dei testi Lamberto e [OSCURATO:PERSONA], che i Tocchi hanno riconosciuto [...] la proprietà spettante alla [OSCURATO:PERSONA] sul medesimo fondo, sia instaurando una trattativa per la compravendita sia corrispondendo un canone di affitto» e che le deposizioni apparivano intrinsecamente attendibili e trovavano riscontro documentale; che la Corte d'Appello aveva ribadito che risultava provato che l'origine della detenzione dell'immobile da parte dei Tocchi era «riconducibile ad una concessione fatta dalla [OSCURATO:SOCIETA].» e che «le dichiarazioni dei testi predetti, come ha esattamente e motivatamente ritenuto il Giudice di primo grado, hanno trovato pieno e documentato riscontro sia nell'assegno di L. 5 milioni che risulta rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] come canone di affitto del fondo rustico»;tanto premesso e rilevato che la sentenza di secondo grado era stata confermata in sede di legittimità, la ricorrente assume che è «evidente [...] la formazione del giudicato sul punto, evidenziando altresì (con richiamo a Cass., S.U. n. 226/2001) che l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essere proposta anche in sede di ricorso per cassazione; col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. «con conseguente nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, c. 1 nn. 3 e 4, cod. proc. civ.», assumendo che «la sentenza impugnata, pretendendo di offrire una lettura riduttiva e parziale delle inequivoche statuizioni pronunciate nel giudizio sfociato nelle conformi decisioni» del Tribunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, «ha vistosamente violato» la disposizione dell'art. 2909 c.c.; il terzo motivo denuncia la «nullità della sentenza o del procedimento» anche in relazione al «mancato esame dell'appello incidentale proposto dalla Società ricorrente (concernente il quantum spettante ad essa in relazione alla morosità accumulata dal [OSCURATO:PERSONA])»; col quarto motivo (che denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 27 e 41 Legge 3 maggio 1982, nr. 203, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.»), la ricorrente assume che, quand'anche venisse esclusa la violazione del giudicato esterno, sussisterebbe comunque una violazione della I. n. 203/1982, atteso che la concessione di un fondo per fini agricoli «dà luogo ad un rapporto di affittanza senza che debbano dimostrarsi altre circostanze», che il contratto ha una durata predeterminata dalla legge e che «ai fini della sussistenza del rapporto agrario è irrilevante il mancato accordo delle parti sulla misura del canone»; i primi due motivi- da esaminare congiuntamene- vanno rigettati, atteso che le pronunce ivi richiamate, e da cui si vorrebbe desumere l'esistenza di un giudicato esterno sull'esistenza di un rapporto di affitto agrario, vanno lette nell'ottica del rigetto della domanda di usucapione, dovendosi pertanto escludere che vi sia stata la volontà di statuire sulla natura del rapporto relativo all'utilizzo del fondo; anche il terzo motivo risulta infondato, dato che la Corte ha esaminato la domanda di pagamento dei canoni e ha spiegato le ragioni del mancato accoglimento affermando che «nessuna somma è dovuta dal Tocchi a titolo di canone in difetto del titolo posto a base della domanda»; il quarto motivo risulta inammissibile in quanto formulato in modo generico e volto a una rivalutazione dei fatti tesa ad accertare comunque l'esistenza di un rapporto agrario; il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato; le peculiarità della vicenda -come evidenziate a pag. 6 della sentenza impugnata- costituiscono grave ragione (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le sp
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