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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 33992/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 12/06/2019, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere poiché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo quanto al residuo reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali risultati a carico del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 12/06/2019, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere poiché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo quanto al residuo reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali risultati a carico del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris