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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23228/2026

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rgomentando i motivi di ricorso ha concluso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Velletri, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, emesse nei confrontidel condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e vizio dimotivazione), pur alla luce della memoria tempestivamente depositata, èinammissibile perché generico, versato in fatto e, comunque, manifestamenteinfondato quanto al lamentato vizio di motivazione che non si ricava dalla letturadell’ordinanza impugnata.Rilevato che, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimentocensurato che si tratta di condotte commesse a distanza temporale significativa(dal 2020 al 2024) e che anche rispetto alla continuazione interna, riconosciutacon il primo titolo in esecuzione, per fatti commessi sino alla data dell’11 agosto2021, il Tribunale segnala che vi è comunque distanza temporale rispetto ai fattirisalenti al 2024 (31 marzo 2024) oltre ad essere assolutamente non omogeneirispetto alle altre condotte.[OSCURATO:PERSONA] che sul punto, invero, il giudice dell’esecuzione ha chiarito, conmotivazione completa ed ineccepibile, che i fatti per i quali è stata riconosciuta lacontinuazione interna, risalenti al 2021, sono maltrattamenti in famiglia sfociatiin aggressioni fisiche da cui sono derivate lesioni personali in danno dellapersona offesa e che, invece, i fatti risalenti al 1° luglio 2024 e al 31 marzo del2024 hanno natura eterogenea rispetto ai primi, trattandosi del reato di evasionee di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che, dunque, la prova del medesimo disegno criminoso è stataesclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica,immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati,anche tenendo conto della precedente continuazione interna riconosciuta in sededi cognizione ma confutando, specificamente le ragioni del diniego, considerandonon solo l’ampio lasso temporale ma anche l’eterogeneità delle condotte (Sez. 1,n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809 – 01, nel senso che il giudicedell’esecuzione può anche discostarsi dall’avvenuto riconoscimento, in sede dicognizione, del vincolo della continuazione tra reati commessi in un arcotemporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggettodella domanda, o sono a questi prossimi, purché sia espressa motivazione atta adiscostarsi dalla decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dalgiudice di merito).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti, con oscuramento dei dati sensibiliin ragione di uno dei reati per i quali vi è esecuzione della pena.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rgomentando i motivi di ricorso ha concluso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Velletri, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, emesse nei confrontidel condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e vizio dimotivazione), pur alla luce della memoria tempestivamente depositata, èinammissibile perché generico, versato in fatto e, comunque, manifestamenteinfondato quanto al lamentato vizio di motivazione che non si ricava dalla letturadell’ordinanza impugnata.Rilevato che, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimentocensurato che si tratta di condotte commesse a distanza temporale significativa(dal 2020 al 2024) e che anche rispetto alla continuazione interna, riconosciutacon il primo titolo in esecuzione, per fatti commessi sino alla data dell’11 agosto2021, il Tribunale segnala che vi è comunque distanza temporale rispetto ai fattirisalenti al 2024 (31 marzo 2024) oltre ad essere assolutamente non omogeneirispetto alle altre condotte.[OSCURATO:PERSONA] che sul punto, invero, il giudice dell’esecuzione ha chiarito, conmotivazione completa ed ineccepibile, che i fatti per i quali è stata riconosciuta lacontinuazione interna, risalenti al 2021, sono maltrattamenti in famiglia sfociatiin aggressioni fisiche da cui sono derivate lesioni personali in danno dellapersona offesa e che, invece, i fatti risalenti al 1° luglio 2024 e al 31 marzo del2024 hanno natura eterogenea rispetto ai primi, trattandosi del reato di evasionee di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che, dunque, la prova del medesimo disegno criminoso è stataesclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica,immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati,anche tenendo conto della precedente continuazione interna riconosciuta in sededi cognizione ma confutando, specificamente le ragioni del diniego, considerandonon solo l’ampio lasso temporale ma anche l’eterogeneità delle condotte (Sez. 1,n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809 – 01, nel senso che il giudicedell’esecuzione può anche discostarsi dall’avvenuto riconoscimento, in sede dicognizione, del vincolo della continuazione tra reati commessi in un arcotemporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggettodella domanda, o sono a questi prossimi, purché sia espressa motivazione atta adiscostarsi dalla decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dalgiudice di merito).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti, con oscuramento dei dati sensibiliin ragione di uno dei reati per i quali vi è esecuzione della pena. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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