Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 15342/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17018/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CACCIO' ROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51370/2020 depositatoi l 29/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ispettori sovrintendenti, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'equa riparazione a norma dell'art. 2 comma 1 della L. n. 89/2001 nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze per l'eccessiva durata del procedimento da loro promosso il 14.7.2010 davanti al TAR del Lazio (proc. n. 6352/2010 RG), ed ancora pendente, per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione competente dei benefici riguardanti lo scatto anticipato per nascita di figlio previsti dall'art. 22 del R.D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1542, convertito dalla L. 3.1.1939 n. 1 e successive modificazioni, che erano stati loro negati in sede amministrativa dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Con decreto n. 1969/2019 del 9.9.2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali, calcolando l'irragionevole durata del giudizio amministrativo in sei anni fino alla data del ricorso (27.6.2019).

Con successivo ricorso depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. n. 51052/2020 RG) i ricorrenti, poiché il giudizio amministrativo si era irragionevolmente protratto per ulteriori undici mesi e due settimane (dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con esclusione del periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per i procedimenti amministrativi) chiedevano sempre nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze un secondo indennizzo per la sua irragionevole durata nella misura di € 750,00 ciascuno oltre interessi legali.

Con decreto del 20.6.2020 la richiesta di secondo indennizzo veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma in considerazione del limitato periodo di tempo ulteriormente trascorso (circa un anno) ed in assenza di allegazioni in ordine alle condizioni personali delle parti, che facevano ritenere il pregiudizio ulteriormente subito di natura irrisoria ex art. 2 comma 2 quinquies lett. g) della L. n. 89/2001.

Contro tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di Roma rilevando che erroneamente il giudice monocratico aveva escluso ogni danno non patrimoniale per l'ulteriore periodo di durata del giudizio amministrativo dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rimasto ancora una volta contumace il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Finanze, la Corte d'Appello di Roma, col decreto n. 104/2021 del 29.1.2021, nulla disponendo per le spese, rigettava l'opposizione dei ricorrenti, sia in quanto i ricorrenti avrebbero potuto integrarela domanda di indennizzo del 9.9.2019 introduttiva del precedente giudizio di equa riparazione per l'ulteriore breve durata irragionevole del giudizio amministrativo ancora pendente lamentata (in tal senso richiamando Cass. n. 22300/2019) anziché introdurre un autonomo nuovo giudizio volto ad ottenere un'integrazione dell'indennizzo per la medesima violazione con frazionamento del credito contrario al principio di lealtà processuale dell'art. 88 c.p.c. ed al principio del giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 della Costituzione, sia in quanto i ricorrenti non avevano consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, sia in quanto al momento della richiesta del secondo indennizzo (11.6.2020) i ricorrenti erano già a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio amministrativo, in quanto sulla stessa questione giuridica si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 del 5.8.2019, che aveva ritenuto infondata la domanda di scatto anticipato per nascita di un figlio da parte del personale militare non dirigente in quanto incompatibile col nuovo sistema di computo della retribuzione introdotto dall'art. 1 comma 3 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 379, convertito con modificazioni nella L. 14.11.1987 n. 468, che aveva sostituito la progressione retributiva per classi e scatti col nuovo istituto della retribuzione individuale di anzianità.

I ricorrenti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 104/2021 del 29.1.2021 con un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per avere negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per la durata irragionevole del giudizio amministrativo sopra precisato, protrattosi anche dopo la liquidazione del primo indennizzo.

Deducono i ricorrenti che la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001, se proposta quando il giudizio al quale si riferisce la durata irragionevole lamentata non si é ancora concluso, impone al giudice dell'equa riparazione di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di quel giudizio, il solo periodo intercorrente tra la sua introduzione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo compiere una valutazione prognostica sui successivi sviluppi del giudizio (Cass. n. 19352/2005) in quanto l'art. 2 della L. n. 89/2001 si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e quindi certo, mentre l'art. 4 della stessa legge, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto anticipandone la liquidazione per ogni violazione già verificatasi, fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda di indennizzo in caso di eventuale ulteriore ritardo (vedi Cass. n. 8547/2011) per richiedere successivamente l'ulteriore indennizzo per il periodo residuo di durata non ragionevole del processo presupposto (Cass. n. 7143/2006); che la proposizione di una seconda domanda di indennizzo per la durata irragionevole di un processo ancora pendente, costituendo l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge ed essendo anzi funzionale al perseguimento della finalità della legge stessa, che postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 18720/2007; Cass. n. 8717/2006), non costituisce quindi abuso del processo, o esercizio del diritto in forme eccedenti, o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 3207/2012), come invece affermato dalla Corte d'Appello di Roma; che per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'Appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009); che la Corte d'Appello ha erroneamente affermato che i ricorrenti non hanno consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, in quanto la Suprema Corte con orientamento consolidato (Cass. n.1341/2004; Cass. n. 1340/2004; Cass. n. 1339/2004; Cass. sez. un. n. 1338/2004), aderendo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, sostiene che una volta provata la violazione dell'art. 6 della CEDU, il danno non patrimoniale viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, in quanto la sofferenza per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, si verifica nella normalità dei casi sia pure in via soltanto presuntiva, e ciò a differenza del danno patrimoniale, derivante da circostanze esteriori e sensibili, del quale va fornita prova specifica; che la Corte Europea é ferma nel ritenere che il criterio della posta in gioco non possa rilevare per giustificare un'esclusione del diritto all'equa riparazione, che può discendere solo da un abuso del ricorso alla tutela giurisdizionale.

Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto in via principale di cassare l'impugnato decreto e di decidere la causa nel merito con riconoscimento in loro favore dell'indennizzo dovuto per l'ulteriore irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro promosso davanti al TAR del Lazio n. 6352/2010 RG (dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con esclusione del periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per i procedimenti amministrativi) ed in subordine di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione con enunciazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze é rimasto intimato.

La causa é stata decisa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Va anzitutto osservato che il decreto della Corte d'Appello di Roma impugnato non ha messo in dubbio il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26.4.2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e neppure ha messo in dubbio il fatto che ove un soggetto abbia già ottenuto un decreto di liquidazione d'indennità per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, possa richiedere alla Corte d'Appello con un autonomo giudizio una seconda liquidazione d'indennità per la prosecuzione dell'irragionevole durata di quel processo successiva al periodo già considerato, da intendersi in ragione del giudicato formatosi come integralmente eccedente la ragionevole durata già accertata (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935; Cass. n. 7143/2006), in quanto il diritto di ottenere una decisione in tempo ragionevole del giudizio presupposto consacrato dall'art. 6 della Cedu va riconosciuto in relazione all'intera durata dello stesso.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha basato il rigetto della domanda di supplemento di indennizzo presentata dai ricorrenti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'irragionevole protrarsi della durata del giudizio amministrativo presupposto (proc. n. 6352/2010 RG del TAR del Lazio) per gli ulteriori undici mesi e due settimane successivi al periodo di durata irragionevole considerato nel decreto di liquidazione dell'indennizzo dalla stessa emesso il 9.9.2019, oltre che sulla tesi dell'illegittimo frazionamento del credito e sulla mancata allegazione di uno specifico patema d'animo ulteriore, anche sull'autonoma ratio decidendi che i ricorrenti alla data di presentazione del ricorso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano già a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio amministrativo da loro promosso, in quanto sulla stessa questione giuridica si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 del 5.8.2019, che aveva ritenuto infondata la domanda di scatto anticipato per nascita di un figlio da parte del personale militare non dirigente in quanto incompatibile col nuovo sistema di computo della retribuzione introdotto dall'art. 1 comma 3 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 379, convertito con modificazioni nella L. 14.11.1987 n. 468, che aveva sostituito la progressione retributiva per classi e scatti col nuovo istituto della retribuzione individuale di anzianità e tale autonoma ratio decidendi non é stata fatta oggetto di censurase non in modo generico senza argomenti di confutazione specifici, per cui resiste al ricorso proposto e rende superfluo l'esame delle doglianze relative alle ulteriori rationes decidendi.

Stabilisce, infatti, l'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della L. 24.3.2001 n. 89, che non é riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dei casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, e di questa disposizione la Corte d'Appello di Roma ha fatto, sia pure implicitamente, applicazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte, del resto, già prima dell'introduzione della richiamata disposizione da parte della L. n. 208/2015, ha riconosciuto con orientamento consolidato che il patema d'animo derivante dalla situazione di insicurezza per l'esito della causa é da escludere non solo ogni qual volta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva d'incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (vedi in tal senso Cass. 23.9.2015 n.18834; Cass. 10.4.2015 n. 7326; Cass.23.12.2011 n. 28592; Cass. 26.4.2010 n. 9938), ed a tale ipotesi la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto equiparabile il caso in esame, in cui avendo i ricorrenti già ottenuto la liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto, col decreto della Corte d'Appello di Roma n. 1969/2019 del 9.9.2019, con calcolo del ritardo fino al 17.6.2019, hanno richiesto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] un ulteriore indennizzo per soli undici mesi e due settimane aggiuntivi di ritardo della definizione del giudizio amministrativo (dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con esclusione del periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per i procedimenti amministrativi), essendo ormai consapevoli che la domanda da loro proposta nel suddetto giudizio sarebbe stata con ogni probabilità respinta, in quanto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 emessa nell'anteriore data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era già pronunciato su una questione identica a quella da loro prospettata nel giudizio presupposto con esito negativo, reiterando peraltro le argomentazioni contrarie alla pretesa dei ricorrenti già espresse in sede amministrativa dal Comando Generale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal Comando Generale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, può, del resto, essere apprezzata nel giudizio relativo all'indennizzo per l'irragionevole durata dello stesso, anche quando in esso non sia stata pronunciata condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. a carico del soggetto richiedentel'indennizzo (vedi in tal senso Cass. ord. 1.12.2022 n. 35371; Cass. ord.8.11.2021 n. 32521; Cass. n. 24190/2017; Cass. n. 595/2017; Cass. n. 9100/2016; Cass. n. 21131/2015).

Il ricorso v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17018/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CACCIO' ROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51370/2020 depositatoi l 29/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ispettori sovrintendenti, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'equa riparazione a norma dell'art. 2 comma 1 della L. n. 89/2001 nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze per l'eccessiva durata del procedimento da loro promosso il 14.7.2010 davanti al TAR del Lazio (proc. n. 6352/2010 RG), ed ancora pendente, per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione competente dei benefici riguardanti lo scatto anticipato per nascita di figlio previsti dall'art. 22 del R.D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1542, convertito dalla L. 3.1.1939 n. 1 e successive modificazioni, che erano stati loro negati in sede amministrativa dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Con decreto n. 1969/2019 del 9.9.2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali, calcolando l'irragionevole durata del giudizio amministrativo in sei anni fino alla data del ricorso (27.6.2019). Con successivo ricorso depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. n. 51052/2020 RG) i ricorrenti, poiché il giudizio amministrativo si era irragionevolmente protratto per ulteriori undici mesi e due settimane (dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con esclusione del periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per i procedimenti amministrativi) chiedevano sempre nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze un secondo indennizzo per la sua irragionevole durata nella misura di € 750,00 ciascuno oltre interessi legali. Con decreto del 20.6.2020 la richiesta di secondo indennizzo veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma in considerazione del limitato periodo di tempo ulteriormente trascorso (circa un anno) ed in assenza di allegazioni in ordine alle condizioni personali delle parti, che facevano ritenere il pregiudizio ulteriormente subito di natura irrisoria ex art. 2 comma 2 quinquies lett. g) della L. n. 89/2001. Contro tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di Roma rilevando che erroneamente il giudice monocratico aveva escluso ogni danno non patrimoniale per l'ulteriore periodo di durata del giudizio amministrativo dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rimasto ancora una volta contumace il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Finanze, la Corte d'Appello di Roma, col decreto n. 104/2021 del 29.1.2021, nulla disponendo per le spese, rigettava l'opposizione dei ricorrenti, sia in quanto i ricorrenti avrebbero potuto integrarela domanda di indennizzo del 9.9.2019 introduttiva del precedente giudizio di equa riparazione per l'ulteriore breve durata irragionevole del giudizio amministrativo ancora pendente lamentata (in tal senso richiamando Cass. n. 22300/2019) anziché introdurre un autonomo nuovo giudizio volto ad ottenere un'integrazione dell'indennizzo per la medesima violazione con frazionamento del credito contrario al principio di lealtà processuale dell'art. 88 c.p.c. ed al principio del giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 della Costituzione, sia in quanto i ricorrenti non avevano consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, sia in quanto al momento della richiesta del secondo indennizzo (11.6.2020) i ricorrenti erano già a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio amministrativo, in quanto sulla stessa questione giuridica si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 del 5.8.2019, che aveva ritenuto infondata la domanda di scatto anticipato per nascita di un figlio da parte del personale militare non dirigente in quanto incompatibile col nuovo sistema di computo della retribuzione introdotto dall'art. 1 comma 3 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 379, convertito con modificazioni nella L. 14.11.1987 n. 468, che aveva sostituito la progressione retributiva per classi e scatti col nuovo istituto della retribuzione individuale di anzianità. I ricorrenti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 104/2021 del 29.1.2021 con un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per avere negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per la durata irragionevole del giudizio amministrativo sopra precisato, protrattosi anche dopo la liquidazione del primo indennizzo. Deducono i ricorrenti che la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001, se proposta quando il giudizio al quale si riferisce la durata irragionevole lamentata non si é ancora concluso, impone al giudice dell'equa riparazione di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di quel giudizio, il solo periodo intercorrente tra la sua introduzione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo compiere una valutazione prognostica sui successivi sviluppi del giudizio (Cass. n. 19352/2005) in quanto l'art. 2 della L. n. 89/2001 si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e quindi certo, mentre l'art. 4 della stessa legge, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto anticipandone la liquidazione per ogni violazione già verificatasi, fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda di indennizzo in caso di eventuale ulteriore ritardo (vedi Cass. n. 8547/2011) per richiedere successivamente l'ulteriore indennizzo per il periodo residuo di durata non ragionevole del processo presupposto (Cass. n. 7143/2006); che la proposizione di una seconda domanda di indennizzo per la durata irragionevole di un processo ancora pendente, costituendo l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge ed essendo anzi funzionale al perseguimento della finalità della legge stessa, che postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 18720/2007; Cass. n. 8717/2006), non costituisce quindi abuso del processo, o esercizio del diritto in forme eccedenti, o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 3207/2012), come invece affermato dalla Corte d'Appello di Roma; che per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'Appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009); che la Corte d'Appello ha erroneamente affermato che i ricorrenti non hanno consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, in quanto la Suprema Corte con orientamento consolidato (Cass. n.1341/2004; Cass. n. 1340/2004; Cass. n. 1339/2004; Cass. sez. un. n. 1338/2004), aderendo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, sostiene che una volta provata la violazione dell'art. 6 della CEDU, il danno non patrimoniale viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, in quanto la sofferenza per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, si verifica nella normalità dei casi sia pure in via soltanto presuntiva, e ciò a differenza del danno patrimoniale, derivante da circostanze esteriori e sensibili, del quale va fornita prova specifica; che la Corte Europea é ferma nel ritenere che il criterio della posta in gioco non possa rilevare per giustificare un'esclusione del diritto all'equa riparazione, che può discendere solo da un abuso del ricorso alla tutela giurisdizionale. Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto in via principale di cassare l'impugnato decreto e di decidere la causa nel merito con riconoscimento in loro favore dell'indennizzo dovuto per l'ulteriore irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro promosso davanti al TAR del Lazio n. 6352/2010 RG (dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con esclusione del periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per i procedimenti amministrativi) ed in subordine di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione con enunciazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze é rimasto intimato. La causa é stata decisa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va anzitutto osservato che il decreto della Corte d'Appello di Roma impugnato non ha messo in dubbio il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26.4.2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e neppure ha messo in dubbio il fatto che ove un soggetto abbia già ottenuto un decreto di liquidazione d'indennità per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, possa richiedere alla Corte d'Appello con un autonomo giudizio una seconda liquidazione d'indennità per la prosecuzione dell'irragionevole durata di quel processo successiva al periodo già considerato, da intendersi in ragione del giudicato formatosi come integralmente eccedente la ragionevole durata già accertata (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935; Cass. n. 7143/2006), in quanto il diritto di ottenere una decisione in tempo ragionevole del giudizio presupposto consacrato dall'art. 6 della Cedu va riconosciuto in relazione all'intera durata dello stesso. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha basato il rigetto della domanda di supplemento di indennizzo presentata dai ricorrenti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'irragionevole protrarsi della durata del giudizio amministrativo presupposto (proc. n. 6352/2010 RG del TAR del Lazio) per gli ulteriori undici mesi e due settimane successivi al periodo di durata irragionevole considerato nel decreto di liquidazione dell'indennizzo dalla stessa emesso il 9.9.2019, oltre che sulla tesi dell'illegittimo frazionamento del credito e sulla mancata allegazione di uno specifico patema d'animo ulteriore, anche sull'autonoma ratio decidendi che i ricorrenti alla data di presentazione del ricorso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano già a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio amministrativo da loro promosso, in quanto sulla stessa questione giuridica si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 del 5.8.2019, che aveva ritenuto infondata la domanda di scatto anticipato per nascita di un figlio da parte del personale militare non dirigente in quanto incompatibile col nuovo sistema di computo della retribuzione introdotto dall'art. 1 comma 3 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 379, convertito con modificazioni nella L. 14.11.1987 n. 468, che aveva sostituito la progressione retributiva per classi e scatti col nuovo istituto della retribuzione individuale di anzianità e tale autonoma ratio decidendi non é stata fatta oggetto di censurase non in modo generico senza argomenti di confutazione specifici, per cui resiste al ricorso proposto e rende superfluo l'esame delle doglianze relative alle ulteriori rationes decidendi. Stabilisce, infatti, l'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della L. 24.3.2001 n. 89, che non é riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dei casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, e di questa disposizione la Corte d'Appello di Roma ha fatto, sia pure implicitamente, applicazione. La giurisprudenza della Suprema Corte, del resto, già prima dell'introduzione della richiamata disposizione da parte della L. n. 208/2015, ha riconosciuto con orientamento consolidato che il patema d'animo derivante dalla situazione di insicurezza per l'esito della causa é da escludere non solo ogni qual volta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva d'incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (vedi in tal senso Cass. 23.9.2015 n.18834; Cass. 10.4.2015 n. 7326; Cass.23.12.2011 n. 28592; Cass. 26.4.2010 n. 9938), ed a tale ipotesi la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto equiparabile il caso in esame, in cui avendo i ricorrenti già ottenuto la liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto, col decreto della Corte d'Appello di Roma n. 1969/2019 del 9.9.2019, con calcolo del ritardo fino al 17.6.2019, hanno richiesto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] un ulteriore indennizzo per soli undici mesi e due settimane aggiuntivi di ritardo della definizione del giudizio amministrativo (dal 27.6.2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con esclusione del periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 di sospensione straordinaria dei termini processuali per i procedimenti amministrativi), essendo ormai consapevoli che la domanda da loro proposta nel suddetto giudizio sarebbe stata con ogni probabilità respinta, in quanto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 emessa nell'anteriore data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era già pronunciato su una questione identica a quella da loro prospettata nel giudizio presupposto con esito negativo, reiterando peraltro le argomentazioni contrarie alla pretesa dei ricorrenti già espresse in sede amministrativa dal Comando Generale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal Comando Generale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, può, del resto, essere apprezzata nel giudizio relativo all'indennizzo per l'irragionevole durata dello stesso, anche quando in esso non sia stata pronunciata condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. a carico del soggetto richiedentel'indennizzo (vedi in tal senso Cass. ord. 1.12.2022 n. 35371; Cass. ord.8.11.2021 n. 32521; Cass. n. 24190/2017; Cass. n. 595/2017; Cass. n. 9100/2016; Cass. n. 21131/2015). Il ricorso v
Decreto Cassazione n. 15342/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris