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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1996

Cassazione n. 40774/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/10/1996 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ar deduce inosservanza e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per le rapine di cui ai capi 1) e 2) della rubrica è inammissibile perché riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente.

In particolare la Corte territoriale ha scandagliato tutti dubbi prospettati dalla difesa in fase di appello, in merito alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di rapina impropria anziché furto con strappo, evidenziando ( pag. 3) che immediatamente dopo la sottrazione della collana della p.o. ( Gentile), il complice del ricorrente usò violenza per impedirle di raggiungere fisicamente il Naim e nel caso della rapina ai danni di Mingone, il Lumnica allargò le braccia per impedirgli di di passare, colpendolo al petto. ( Sez. 2, n. 9688 del 28/02/1978, Rv. 139739; Sez. 2, n. 9688 del 28/02/1978, Rv. 139739); considerato che anche il motivo di ricorso relativo al concorso di persone è inammissibile: la Corte (pagg. 4 e 5), ha spiegato che la rapina impropria costituiva l'evoluzione pressoché necessitata della condotta delittuosa preventivata secondo una precisa ripartizione di ruoli sicchè doveva ravvisarsi un concorso pieno e non anomalo; ritenuto che tutto ciò comporta l'inammissibilità dell'impugnazione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Roma, 11 luglio 2023 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] SÌ0,1_, \ / / D E [OSCURATO:PERSONA]!,ERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/10/1996 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ar deduce inosservanza e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per le rapine di cui ai capi 1) e 2) della rubrica è inammissibile perché riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. In particolare la Corte territoriale ha scandagliato tutti dubbi prospettati dalla difesa in fase di appello, in merito alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di rapina impropria anziché furto con strappo, evidenziando ( pag. 3) che immediatamente dopo la sottrazione della collana della p.o. ( Gentile), il complice del ricorrente usò violenza per impedirle di raggiungere fisicamente il Naim e nel caso della rapina ai danni di Mingone, il Lumnica allargò le braccia per impedirgli di di passare, colpendolo al petto. ( Sez. 2, n. 9688 del 28/02/1978, Rv. 139739; Sez. 2, n. 9688 del 28/02/1978, Rv. 139739); considerato che anche il motivo di ricorso relativo al concorso di persone è inammissibile: la Corte (pagg. 4 e 5), ha spiegato che la rapina impropria costituiva l'evoluzione pressoché necessitata della condotta delittuosa preventivata secondo una precisa ripartizione di ruoli sicchè doveva ravvisarsi un concorso pieno e non anomalo; ritenuto che tutto ciò comporta l'inammissibilità dell'impugnazione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Roma, 11 luglio 2023 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] SÌ0,1_, \ / / D E [OSCURATO:PERSONA]!,ERIA
Sentenza Cassazione n. 40774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris