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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 42695/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.

M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha disposto la revoca, a far data dal 31 dicembre 2020, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento dello stesso Tribunale in data 25 settembre 2018.

In premessa ha evidenziato che: - il Magistrato di sorveglianza con decreti in data 1/04/2019 e 14/08/2020 aveva disposto la prosecuzione della misura ai sensi dell'art. 51 bis ord. pen.; - in data 5/01/2021 il Procuratore della Repubblica di Avezzano aveva emesso un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, determinando la pena residua da espiare in anni sette mesi uno e giorni 26 di reclusione; - in data 7/01/2021 il Magistrato di sorveglianza, con decreto n. 21/2021, aveva disposto la sospensione cautelativa della misura, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza per le determinazioni di competenza in merito alla revoca, e con decreto n. 22/2021 ne aveva dichiarato la cessazione, essendone venute meno le condizioni di applicabilità del beneficio per la sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo.

1.2. A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che, sebbene con ordinanza del 29 settembre 2020, emessa nell'ambito di un precedente procedimento relativo alla revoca della misura su proposta del Magistrato di sorveglianza, avesse già valutato le criticità emerse nel corso dell'esperimento, optando per la sua prosecuzione, i comportamenti progressivamente anomali, culminati nell'episodio verificatosi la notte del 31/12/2021, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato sulla pubblica via diversi colpi con una pistola scacciacani, diffondendo le immagini sui social network, unitamente ad altro video in cui, impugnando un'arma, aveva rivolto espressioni minacciose all'indirizzo del "comandante della polizia", erano incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, siccome rivelatori dell'incapacità del condannato di rispettare gli obblighi assunti e, quindi, dell'inidoneità della misura a favorirne il processo rieducativo.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per:- violazione di legge e motivazione apparente in ordine all'esistenza dei presupposti per la disposta revoca.

Il Tribunale non avrebbe dovuto provvedere sulla proposta di revoca della misura, già cessata per sopravvenuta insussistenza delle condizioni di applicabilità, né avrebbe dovuto stimare come incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento la condotta tenuta dal ricorrente in occasione del capodanno; - nullità del provvedimento, adottato in violazione dell'art. 51 ter ord. pen., per avere il Tribunale deliberato la revoca della misura alternativa oltre il termine dei trenta giorni dall'adozione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del provvedimento di sospensione provvisoria; contraddittorietà della motivazione per avere valutato utilmente espiata la pena sino al 31/12/2020 e per avere disposto la revoca della misura per il tempo successivo a tale data senza specificarne le ragioni.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Manifestamente infondata è l'eccepita nullità dell'ordinanza correlata all'intervento della revoca oltre il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la mancata osservanza del termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell'art. 51-ter ord. pen., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto, mentre la mancata osservanza di tale termine non assume nessuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 1, 16 febbraio 1999, n. 1403, Marasca, Rv. 213255; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986; in termini e da ultimo, Sez. 1, n. 17822 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sinipoli, n.m.).

3.2. Parimenti destituita di pregio è la critica rivolta alla decisione avversata per avere disposto la revoca di misura già dichiarata cessata.

Opina il ricorrente che il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a dichiarare il non luogo a provvedere sulla proposta di revoca e ciò in ragione del sopravvenuto titolo esecutivo recante pena superiore ai limiti di fruibilità del beneficio.

Sennonché, come ha correttamente rilevato il P.G. concludente, il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza in disamina in quanto ritualmente investito della questione a seguito della disposta sospensione provvisoria, mentre la circostanza che la pronunzia impugnata sia intervenuta dopo il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 51 bis ord. pen., ha disposto la cessazione della misura, è evenienza irrilevante.

Premesso che una valutazione circa il periodo di decorso della misura è dovuta non solo a conclusione di essa o in caso di revoca ma anche in ogni diverso caso di sua cessazione, atteso che le limitazioni che essa comporta e l'afflittività che ne deriva impongono, trattandosi di misura "alternativa" alla detenzione ed a quest'ultima equiparabile, di tenere conto - positivamente o negativamente - dei periodi trascorsi nel regime applicato, pur quando non completati per qualsivoglia ragione (Sez. 1, n. 24454 del 29/04/2008, Rv. 240197), nessuna interferenza è dato cogliere tra l'ambito di operatività dell'art. 51-ter e dell'art. 51-bis; è la condotta del condannato che ha giustificato il ricorso al provvedimento sospensivo e all'investitura dell'organo collegiale per la valutazione di condotte di distorta utilizzazione della misura da parte del suo beneficiario, e il provvedimento di revoca è del tutto legittimo, pur dopo l'intervento della pronunzia di cessazione della misura, conservando rilievo per il periodo intermedio.

3.3. Nel resto il ricorso deduce censure del merito del giudizio (e non del giudizio sul merito) che non sono consentite in sede di legittimità.

Il ricorrente esprime il suo dissenso alla determinazione assunta dal Tribunale, rimarcando l'inconsistenza dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sostenendo che delle pregresse criticità non avrebbe dovuto tenersi conto, siccome già delibate nel precedente provvedimento con cui era stata disposta la prosecuzione dell'affidamento.

Ma tale argomentare non introduce alcuna violazione di legge e men che meno vizi di motivazione.

Il Tribunale ha esaminato con certosina attenzione tutti i dati di fatto, senza incorrere in alcuna contraddizione o argomentazione manifestamente illogica.

Ha correttamente e debitamente riconsiderato le pregresse anomalie della condotta del ricorrente: il mancato rispetto degli appuntamenti concordati con l'UEPE; il mancato avvio della prevista attività di volontariato per asseriti problemi di salute, mai documentati e che non gli avevano impedito di partecipare a incontri di pugilato; il mancato rispetto del piano terapeutico predisposto dal Ser.D; gli esami tossicologici delle urine che avevano dato esiti positivi alla presenza di cocaina; la frequentazione di pregiudicati, presso la cui abitazione il [OSCURATO:PERSONA] si era portato munito di cacciavite, fatto per il quale è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110/1975.Ha, quindi, ragionevolmente apprezzato il nuovo episodio, verificatosi il 31 dicembre 2020, quale ennesima e definitiva smentita della prognosi favorevole formulata all'atto della concessione del beneficio, così cogliendo e correttamente argomentando la valenza delle progressive intemperanze comportamentali, espressive di una irregolarità incompatibile con la prosecuzione della misura.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'll giugno 2021 Il bnsig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha disposto la revoca, a far data dal 31 dicembre 2020, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento dello stesso Tribunale in data 25 settembre 2018. In premessa ha evidenziato che: - il Magistrato di sorveglianza con decreti in data 1/04/2019 e 14/08/2020 aveva disposto la prosecuzione della misura ai sensi dell'art. 51 bis ord. pen.; - in data 5/01/2021 il Procuratore della Repubblica di Avezzano aveva emesso un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, determinando la pena residua da espiare in anni sette mesi uno e giorni 26 di reclusione; - in data 7/01/2021 il Magistrato di sorveglianza, con decreto n. 21/2021, aveva disposto la sospensione cautelativa della misura, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza per le determinazioni di competenza in merito alla revoca, e con decreto n. 22/2021 ne aveva dichiarato la cessazione, essendone venute meno le condizioni di applicabilità del beneficio per la sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo. 1.2. A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che, sebbene con ordinanza del 29 settembre 2020, emessa nell'ambito di un precedente procedimento relativo alla revoca della misura su proposta del Magistrato di sorveglianza, avesse già valutato le criticità emerse nel corso dell'esperimento, optando per la sua prosecuzione, i comportamenti progressivamente anomali, culminati nell'episodio verificatosi la notte del 31/12/2021, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato sulla pubblica via diversi colpi con una pistola scacciacani, diffondendo le immagini sui social network, unitamente ad altro video in cui, impugnando un'arma, aveva rivolto espressioni minacciose all'indirizzo del "comandante della polizia", erano incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, siccome rivelatori dell'incapacità del condannato di rispettare gli obblighi assunti e, quindi, dell'inidoneità della misura a favorirne il processo rieducativo. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per:- violazione di legge e motivazione apparente in ordine all'esistenza dei presupposti per la disposta revoca. Il Tribunale non avrebbe dovuto provvedere sulla proposta di revoca della misura, già cessata per sopravvenuta insussistenza delle condizioni di applicabilità, né avrebbe dovuto stimare come incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento la condotta tenuta dal ricorrente in occasione del capodanno; - nullità del provvedimento, adottato in violazione dell'art. 51 ter ord. pen., per avere il Tribunale deliberato la revoca della misura alternativa oltre il termine dei trenta giorni dall'adozione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del provvedimento di sospensione provvisoria; contraddittorietà della motivazione per avere valutato utilmente espiata la pena sino al 31/12/2020 e per avere disposto la revoca della misura per il tempo successivo a tale data senza specificarne le ragioni. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Manifestamente infondata è l'eccepita nullità dell'ordinanza correlata all'intervento della revoca oltre il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la mancata osservanza del termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell'art. 51-ter ord. pen., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto, mentre la mancata osservanza di tale termine non assume nessuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 1, 16 febbraio 1999, n. 1403, Marasca, Rv. 213255; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986; in termini e da ultimo, Sez. 1, n. 17822 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sinipoli, n.m.). 3.2. Parimenti destituita di pregio è la critica rivolta alla decisione avversata per avere disposto la revoca di misura già dichiarata cessata. Opina il ricorrente che il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a dichiarare il non luogo a provvedere sulla proposta di revoca e ciò in ragione del sopravvenuto titolo esecutivo recante pena superiore ai limiti di fruibilità del beneficio. Sennonché, come ha correttamente rilevato il P.G. concludente, il Tribunale ha pronunciato l'ordinanza in disamina in quanto ritualmente investito della questione a seguito della disposta sospensione provvisoria, mentre la circostanza che la pronunzia impugnata sia intervenuta dopo il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 51 bis ord. pen., ha disposto la cessazione della misura, è evenienza irrilevante. Premesso che una valutazione circa il periodo di decorso della misura è dovuta non solo a conclusione di essa o in caso di revoca ma anche in ogni diverso caso di sua cessazione, atteso che le limitazioni che essa comporta e l'afflittività che ne deriva impongono, trattandosi di misura "alternativa" alla detenzione ed a quest'ultima equiparabile, di tenere conto - positivamente o negativamente - dei periodi trascorsi nel regime applicato, pur quando non completati per qualsivoglia ragione (Sez. 1, n. 24454 del 29/04/2008, Rv. 240197), nessuna interferenza è dato cogliere tra l'ambito di operatività dell'art. 51-ter e dell'art. 51-bis; è la condotta del condannato che ha giustificato il ricorso al provvedimento sospensivo e all'investitura dell'organo collegiale per la valutazione di condotte di distorta utilizzazione della misura da parte del suo beneficiario, e il provvedimento di revoca è del tutto legittimo, pur dopo l'intervento della pronunzia di cessazione della misura, conservando rilievo per il periodo intermedio. 3.3. Nel resto il ricorso deduce censure del merito del giudizio (e non del giudizio sul merito) che non sono consentite in sede di legittimità. Il ricorrente esprime il suo dissenso alla determinazione assunta dal Tribunale, rimarcando l'inconsistenza dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sostenendo che delle pregresse criticità non avrebbe dovuto tenersi conto, siccome già delibate nel precedente provvedimento con cui era stata disposta la prosecuzione dell'affidamento. Ma tale argomentare non introduce alcuna violazione di legge e men che meno vizi di motivazione. Il Tribunale ha esaminato con certosina attenzione tutti i dati di fatto, senza incorrere in alcuna contraddizione o argomentazione manifestamente illogica. Ha correttamente e debitamente riconsiderato le pregresse anomalie della condotta del ricorrente: il mancato rispetto degli appuntamenti concordati con l'UEPE; il mancato avvio della prevista attività di volontariato per asseriti problemi di salute, mai documentati e che non gli avevano impedito di partecipare a incontri di pugilato; il mancato rispetto del piano terapeutico predisposto dal Ser.D; gli esami tossicologici delle urine che avevano dato esiti positivi alla presenza di cocaina; la frequentazione di pregiudicati, presso la cui abitazione il [OSCURATO:PERSONA] si era portato munito di cacciavite, fatto per il quale è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975.Ha, quindi, ragionevolmente apprezzato il nuovo episodio, verificatosi il 31 dicembre 2020, quale ennesima e definitiva smentita della prognosi favorevole formulata all'atto della concessione del beneficio, così cogliendo e correttamente argomentando la valenza delle progressive intemperanze comportamentali, espressive di una irregolarità incompatibile con la prosecuzione della misura. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll giugno 2021 Il bnsig