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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14916/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14439-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 3650/16/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione reddituale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno d'imposta 2011 accertando, ai sensi della disciplina sulle società non operative, di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994, un reddito imponibile minimo ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che «l'accertamento effettuato dall'Ufficio appare sicuramente sproporzionato rispetto alla fattispecie in esame» e, valutando la «impossibilità» per la società contribuente «di concludere una convenzione» con il «(cliente privilegiato)» GSE per «mancanza dei requisiti richiesti» da tale società, riteneva plausibile la dichiarazione presentata dalla società contribuente con conseguente annullamento dell'atto impositivo.

2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimata.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza d'appello per «omessa e/o apparente motivazione», in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonché 30 della legge n. 724 del 1994.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

4. Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).

Quando, cioè, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf., ex multis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

5. In buona sostanza, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

6. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, contenendo una non adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria, non essendo comprensibile, perché non supportata da idonea argomentazione, la ragione per la quale l'accertamento dell'Ufficio, fondato sulla violazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in materia di società di comodo, doveva considerarsi «sproporzionato» e l'impossibilità di concludere una convenzione con il cliente privilegiato incidesse sul conseguimento di ricavi minimi, senza peraltro tralasciare di considerare che la rilevata sproporzione dei ricavi accertati dall'amministrazione finanziaria avrebbe al più giustificato, ove conseguente alla prova, gravante sulla società contribuente, di situazioni oggettive non imputabili a quest'ultima, un annullamento soltanto parziale dell'atto impositivo.

7. In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso rimanendo assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che riesaminerà la vicenda processuale fornendo adeguata e congrua motivazione e provvedendo, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14439-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 3650/16/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione reddituale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno d'imposta 2011 accertando, ai sensi della disciplina sulle società non operative, di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994, un reddito imponibile minimo ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che «l'accertamento effettuato dall'Ufficio appare sicuramente sproporzionato rispetto alla fattispecie in esame» e, valutando la «impossibilità» per la società contribuente «di concludere una convenzione» con il «(cliente privilegiato)» GSE per «mancanza dei requisiti richiesti» da tale società, riteneva plausibile la dichiarazione presentata dalla società contribuente con conseguente annullamento dell'atto impositivo. 2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimata. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza d'appello per «omessa e/o apparente motivazione», in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonché 30 della legge n. 724 del 1994. 3. Il primo motivo è fondato e va accolto. 4. Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). Quando, cioè, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf., ex multis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 5. In buona sostanza, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). 6. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, contenendo una non adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria, non essendo comprensibile, perché non supportata da idonea argomentazione, la ragione per la quale l'accertamento dell'Ufficio, fondato sulla violazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in materia di società di comodo, doveva considerarsi «sproporzionato» e l'impossibilità di concludere una convenzione con il cliente privilegiato incidesse sul conseguimento di ricavi minimi, senza peraltro tralasciare di considerare che la rilevata sproporzione dei ricavi accertati dall'amministrazione finanziaria avrebbe al più giustificato, ove conseguente alla prova, gravante sulla società contribuente, di situazioni oggettive non imputabili a quest'ultima, un annullamento soltanto parziale dell'atto impositivo. 7. In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso rimanendo assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che riesaminerà la vicenda processuale fornendo adeguata e congrua motivazione e provvedendo, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sull