Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 27547/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

01/1972Damiano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riformadella decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in anni tre edeuro 1600 di multa, confermandone la condanna per i reati indicati ai capi a) e c)dell'imputazione.2.

Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per casseazione gli imputati,con due distinti atti, per il tramite dei rispettivi difensori, affidando le propriecensure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1 Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo,con cui si deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, omesso vaglio delle“condizioni che potessero giustificare, ex art. 129 cod. proc. pen., la correttaidentificazione degli imputati” e dei presupposti per il proscioglimento deimedesimi.2.2 il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di ununico motivo, di contenuto sovrapponibile al ricorso nell’interesse di RaffaeleSichenz, da cui si differenzia soltanto per il riferimento a un travisamento diprova, attesa la mancata valorizzazione, da parte dei giudici di merito, delletestimonianze indicate in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto proprosti per motivi non consentitidalla legge processuale.

Essi ignorano, infatti, il principio, pacifico nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di concordato in appello èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01).Nel caso di specie, gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello,ad eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, comepuntualizzato nella sentenza impugnata.

Il giudice d’appello, dopo aver rimarcatola mancata ricorrenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento exart. 129 del codice di rito, ha rideterminato la pena nell'esatta misura concordatadi anni tre ed euro 1600 di multa.Dal momento che la condanna inflitta ai ricorrenti con la decisioneimpugnata è conforme a quanto concordato dalle parti, i ricorsi devono ritenersiinammissibili, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti.2.

Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

I ricorrenti vannoinoltre condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidenteinammissibilità dell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questionidedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/1972Damiano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riformadella decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in anni tre edeuro 1600 di multa, confermandone la condanna per i reati indicati ai capi a) e c)dell'imputazione.2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per casseazione gli imputati,con due distinti atti, per il tramite dei rispettivi difensori, affidando le propriecensure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1 Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo,con cui si deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, omesso vaglio delle“condizioni che potessero giustificare, ex art. 129 cod. proc. pen., la correttaidentificazione degli imputati” e dei presupposti per il proscioglimento deimedesimi.2.2 il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di ununico motivo, di contenuto sovrapponibile al ricorso nell’interesse di RaffaeleSichenz, da cui si differenzia soltanto per il riferimento a un travisamento diprova, attesa la mancata valorizzazione, da parte dei giudici di merito, delletestimonianze indicate in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proprosti per motivi non consentitidalla legge processuale. Essi ignorano, infatti, il principio, pacifico nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di concordato in appello èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01).Nel caso di specie, gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello,ad eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, comepuntualizzato nella sentenza impugnata. Il giudice d’appello, dopo aver rimarcatola mancata ricorrenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento exart. 129 del codice di rito, ha rideterminato la pena nell'esatta misura concordatadi anni tre ed euro 1600 di multa.Dal momento che la condanna inflitta ai ricorrenti con la decisioneimpugnata è conforme a quanto concordato dalle parti, i ricorsi devono ritenersiinammissibili, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti.2. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. I ricorrenti vannoinoltre condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidenteinammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questionidedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris