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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01044/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace IlepritulEale aveva ritenuto GL idoreni [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 40 e 590 cod.pen. a lei 3scritto condannandola alla multa di Euro 600,00 oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato qiudizio civile.

L'addebito mosso all'imputata è quello di avere cagionato, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica, per aver omesso di custodire con le debite cautele il proprio cane, lasciandolo libe -o sulla pubblica via, la caduta del ciclista [OSCURATO:PERSONA] che, mentre percorreva la via Fondovalle di Savena con direzione Bologna, per evitare l'animale che si trovava sulla strada, era costretto ad una manovra repentina a causa della quale perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Come ricostruito dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] stava facendo un giro insieme ad un gruppo di ciclisti, essendo il primo della fila, allorché un cane di media taglia di colore nero gli aveva attraversato la strada cosicché aveva dovuto sterzare per evitarlo cadendo a terra.

Condotto in ospedale in conseguenza della caduta, veniva operato per la frattura del femore ed il trauma alla spalla.

Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata, quale proprietaria del cane, per l'omessa custodia del medesimo sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, apparse credibili, e riscont -ate da quanto dichiarato dagli altri testimoni oculari (testi Della Casa e Gerpld, sit acquisite del Mengotti) e dagli agenti di P.G..

La sentenza d'appello, nel rigettare il gravame proposto dall'imputíita, ha confermato quella di primo grado.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 40 e 590 cod.pen. per avere il Tribunale ritenuto sussistente il nesso causale tra l'omessa custodia del cane e le lesioni supite dal ciclista a seguito della caduta nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

Si censura la sentenza impugnata per non aver valutato la sussistenza dE I nesso causale tra le lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] e l'omessa custodia del ca ie, pur oggetto di appello, rivelandosi contraddittoria laddove ha ritenuto che la sentenza di primo grado avrebbe implicitamente riconosciuto un concrso di colpa del ciclista.

Si rileva che non vi é stata una ricostruzione certa della dinamica del sinistro, né può escludersi che la caduta sia stata causata solo dalla negligenza del ciclista e della violazione della regola cautelare di adeguare la velocità allo stato dei luoghi.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, iett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 539 cod.proc.pen. nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

Si contesta la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni nei confrorti della parte civile che discenderebbe dall'erroneo convincimento circa la sussistenza del nesso causale tra i fatti addebitati all'imputata e l'evento lesivo occorso alla persona offesa.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La parte civile ha depositato memoria difensiva.

5. La difesa dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é nel suo complesso infondato.

Va in primo luogo ritenuta la inammissibilità di entrambe le censure ne113 parte in cui invocano un vizio di motivazione, in quanto ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod.proc.pen. contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui al comma 1 lett. a) b) e c).

Con riguardo agli ulteriori profili, quanto al primo motivo, laddove lamenta la violazione di legge, lo stesso è infondato.

La sentenza impugnata, a fronte di un motivo di appello che verteva sulla sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la presenza del cane sulla strada, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputata, facendo richiamo alla c.d. teoria condizionalistica, in base alla quale nella vicenda in esame senza la viclazione della regola cautelare dell'omessa custodia del cane, e quindi della sua presenza sulla strada, il ciclista non sarebbe caduto rovinosamente a terra nel tentativo di evitarlo.

Ha chiarito inoltre che la condotta del ciclista il quale, pur avendc visto il cane sulla strada, non ha regolato la velocità del mezzo, nonostante la pendenza del 5°/o, il manto stradale sdrucciolevole e la presenza di segnaletica verticale che indicava il pericolo di attraversamento di "animali selvatici" nonché la circostanza che Zarnbaldi fosse il primo o l'ultimo della fila dei ciclisti, non integra una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ma può, invece, al più incidere sul piano del risarcimento del danno, venendo in rilievo un concorso di colpa del medesimo ai sensi dell'art. 1227 cod.civ.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Infatti, non può essere censurata la sentenza impugnata laddove ha confermato la generica condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, essendo conseguenza immediata e diretta dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro tremila, oltre accessori come per legge.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 4 tensore [OSCURATO:PERSONA] overe [OSCURATO:PERSONA] oggi, [OSCURATO:PERSONA] !DIZIARIO Dott.ssa I aliendo [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE _, (A- 4 (:)( (;). q — I kr ( 4 ) Qvc3u,_ O ' ' 95(\-).&\\`'it›,, C:7Z`.--\ ''',) 1,` ''2 \;n‘.i._ \, ..r \ \ G.k•,-;,10' Q il, ‘ 2q.Q.X.' )-1),-Plii .,•\ - ‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace IlepritulEale aveva ritenuto GL idoreni [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 40 e 590 cod.pen. a lei 3scritto condannandola alla multa di Euro 600,00 oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato qiudizio civile. L'addebito mosso all'imputata è quello di avere cagionato, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica, per aver omesso di custodire con le debite cautele il proprio cane, lasciandolo libe -o sulla pubblica via, la caduta del ciclista [OSCURATO:PERSONA] che, mentre percorreva la via Fondovalle di Savena con direzione Bologna, per evitare l'animale che si trovava sulla strada, era costretto ad una manovra repentina a causa della quale perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Come ricostruito dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] stava facendo un giro insieme ad un gruppo di ciclisti, essendo il primo della fila, allorché un cane di media taglia di colore nero gli aveva attraversato la strada cosicché aveva dovuto sterzare per evitarlo cadendo a terra. Condotto in ospedale in conseguenza della caduta, veniva operato per la frattura del femore ed il trauma alla spalla. Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata, quale proprietaria del cane, per l'omessa custodia del medesimo sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, apparse credibili, e riscont -ate da quanto dichiarato dagli altri testimoni oculari (testi Della Casa e Gerpld, sit acquisite del Mengotti) e dagli agenti di P.G.. La sentenza d'appello, nel rigettare il gravame proposto dall'imputíita, ha confermato quella di primo grado. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 40 e 590 cod.pen. per avere il Tribunale ritenuto sussistente il nesso causale tra l'omessa custodia del cane e le lesioni supite dal ciclista a seguito della caduta nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si censura la sentenza impugnata per non aver valutato la sussistenza dE I nesso causale tra le lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] e l'omessa custodia del ca ie, pur oggetto di appello, rivelandosi contraddittoria laddove ha ritenuto che la sentenza di primo grado avrebbe implicitamente riconosciuto un concrso di colpa del ciclista. Si rileva che non vi é stata una ricostruzione certa della dinamica del sinistro, né può escludersi che la caduta sia stata causata solo dalla negligenza del ciclista e della violazione della regola cautelare di adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, iett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 539 cod.proc.pen. nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si contesta la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni nei confrorti della parte civile che discenderebbe dall'erroneo convincimento circa la sussistenza del nesso causale tra i fatti addebitati all'imputata e l'evento lesivo occorso alla persona offesa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La parte civile ha depositato memoria difensiva. 5. La difesa dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é nel suo complesso infondato. Va in primo luogo ritenuta la inammissibilità di entrambe le censure ne113 parte in cui invocano un vizio di motivazione, in quanto ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod.proc.pen. contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui al comma 1 lett. a) b) e c). Con riguardo agli ulteriori profili, quanto al primo motivo, laddove lamenta la violazione di legge, lo stesso è infondato. La sentenza impugnata, a fronte di un motivo di appello che verteva sulla sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la presenza del cane sulla strada, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputata, facendo richiamo alla c.d. teoria condizionalistica, in base alla quale nella vicenda in esame senza la viclazione della regola cautelare dell'omessa custodia del cane, e quindi della sua presenza sulla strada, il ciclista non sarebbe caduto rovinosamente a terra nel tentativo di evitarlo. Ha chiarito inoltre che la condotta del ciclista il quale, pur avendc visto il cane sulla strada, non ha regolato la velocità del mezzo, nonostante la pendenza del 5°/o, il manto stradale sdrucciolevole e la presenza di segnaletica verticale che indicava il pericolo di attraversamento di "animali selvatici" nonché la circostanza che Zarnbaldi fosse il primo o l'ultimo della fila dei ciclisti, non integra una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ma può, invece, al più incidere sul piano del risarcimento del danno, venendo in rilievo un concorso di colpa del medesimo ai sensi dell'art. 1227 cod.civ. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Infatti, non può essere censurata la sentenza impugnata laddove ha confermato la generica condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, essendo conseguenza immediata e diretta dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 4 tensore [OSCURATO:PERSONA] overe [OSCURATO:PERSONA] oggi, [OSCURATO:PERSONA] !DIZIARIO Dott.ssa I aliendo [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE _, (A- 4 (:)( (;). q — I kr ( 4 ) Qvc3u,_ O ' ' 95(\-).&\\`'it›,, C:7Z`.--\ ''',) 1,` ''2 \;n‘.i._ \, ..r \ \ G.k•,-;,10' Q il, ‘ 2q.Q.X.' )-1),-Plii .,•\ - ‘
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