CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 43520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Cui 05CSDYD) avverso la sentenza del 14/09/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna a pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione della decisione, denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen.. L'atto di impugnazione è stato depositato il 2 novembre 2022 a fronte di sentenza emessa il 14 settembre 2022 e per la quale, in manc:anza di indicazioni del giudice, il termine di deposito era quello determinato ex lege di giorni 15, con scadenza il 29 settembre 2022: dal giorno 30 settembre 2022 (la sentenza è stata depositata nel termine) decorreva pertanto il termine di impugnazione di giorni trenta che sarebbe scaduto il 30 ottobre 2022: evidente, dunque, la tardività dell'impugnazione. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 I