CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del 03/04/2017 del Tribunale di Rovigo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riduzione della pena a questi inflitta, confermava la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, commesso in concorso tra loro, di un furgone provento di furto; Considerato che il primo motivo - con il quale i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione della sentenza impugnata «in punto di mancato riconoscimento della c.d. "consegna precaria", che esclude l'elemento oggettivo del reato di ricettazione» - è manifestamente infondato in quanto il vizio motivazionale lamentato, avulso dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti della prova, è smentito dalla presenza di una motivazione esente da criticità logiche (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata sulla piena e stabile disponibilità, da parte dei due imputati, del furgone ricettato, alla luce della conduzione dello stesso sulla pubblica via, nonché sulla consapevolezza della provenienza delittuosa di esso, come risultava sia dalla mancanza di spiegazioni adeguate sia dal tentativo di sottrarsi al controllo della Polizia); Ritenuto che il secondo motivo - con il quale i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dell'art. 648, secondo comma (ora quarto comma), cod. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità, di cui al predetto art. 648, secondo comma, cod. pen. - è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 2, n. 45204 del 28/11/2008, Ganga, Rv. 241971) secondo cui l'attenuante speciale della particolare tenuità, il cui riconoscimento presuppone la complessiva valutazione del fatto, va esclusa quando emergono elementi negativi idonei a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento dell'attenuante in ragione del valore del bene ricettato e delle circostanze e modalità della condotta dei due imputati); Osservato che l'ultimo motivo - con il quale i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata sulla capacità a delinquere dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], desunta dal suo precedente penale specifico); Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa