CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 30609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15613-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 937 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1368/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 650/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 7.1.2016, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la nullità per difetto di integrità del contraddittorio della pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che, competendo la legittimazione a contraddire al solo ente impositore, la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse di parte ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. (come invece ritenuto dalla sentenza impugnata), determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo; che, nel caso di specie, il rilievo d'ufficio del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit.); che le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte;che, in considerazione dell'esito della lite, non si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; P. Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nel