CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16658/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 28.04.2021, la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. Taranto, confermava la sentenza 27.01.2020 del tribunale di Taranto, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione al periodo di imposta 2010, con condanna dello stesso alla pena di 1 anno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 20000, e correlato vizio di motivazione con riferimento a quanto lamentato in sede di appello e in ordine alla valutazione della prova ex art. 192, c.p.p.; 2) con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 533, co. 1, c.p.p. per aver la Corte d'appello violato il principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio; 3) con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto al primo motivo, la penultima e l'ultima pagina della sentenza impugnata, in cui emerge all'evidenza come i giudici di appello non abbiano fondato l'affermazione della responsabilità penale sulla mera applicazione delle presunzioni tributarie, ma abbiano sottoposto ad autonoma valutazione le risultanze emergenti dagli elementi probatori in atti, superando le obiezioni difensive sull'asserita errata metodologia, pervenendo a ritenere sussistente la configurabilità dell'illecito sia da I punto di vista oggettivo che soggettivo); Ritenuto che si tratta in sostanza di motivi volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori; Ritenuto, ancora, quanto al secondo motivo inerente alla violazione dell'art. 533, c.p.p., che lo stesso si appalesa manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (che, con riferimento al principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio, afferma il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile: da ultimo, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021 - dep. 12/02/2021, Rv. 281647 - 04); Ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, essendo l'asserito vizio motivazionale smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatorio (si v., in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata in cui il collegio d'appello giustifica il diniego delle attenuanti generiche non solo per l'esistenza di precedenti penali, ma anche sul comportamento complessivo tenuto dal legale rappresentante, essendosi limitato quindi il ricorrente ad attaccare solo una delle due rationes decidendi, ciò che determina l'inammissibilità del motivo: Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Rv. 272448); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglie ensore Il Presidente rcell Vi