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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06685/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/01/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 23 ottobre 2019, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita di cui al capo A), avente ad oggetto beni mobili concessi in noleggio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ad una società della quale era procuratore.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte si sarebbe affidata alle dichiarazioni della persona offesa senza procedere ad una adeguata valutazione della sua attendibilità pur in assenza di riscontri, non avendo preso in considerazione, inoltre, la più logica tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non avrebbe stipulato alcun contratto di noleggio dei beni dei quali aveva la disponibilità essendo stata sua intenzione quella di acquistarli dalla vittima, alla quale aveva pagato parte del prezzo; 2) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla testimonianza del padre dell'imputato.

La richiesta di assunzione di tale teste non poteva ritenersi tardiva in quanto prova contraria a quella dell'accusa e neanche non necessaria ai fini della decisione, vertendo sulla natura dei rapporti contrattuali intervenuti tra il ricorrente e la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Quanto al primo motivo, il ricorrente non tiene conto del fatto che la Corte ha sottolineato l'esistenza di specifici riscontri alle dichiarazioni della vittima circa la conclusione di un contratto di noleggio e non di compravendita dei beni mobili di cui di discute (costituenti una cucina per ristorazione).

In particolare, è stata citata dalla Corte territoriale l'esistenza di una mail proveniente dallo stesso imputato nella quale si faceva espresso riferimento al noleggio dei beni, circostanza correttamente ritenuta idonea a superare l'assenza di prova scritta della conclusione del contratto.

Inoltre, con motivazione coerente e logica, la Corte ha ritenuto che le conclamate disagiate condizioni economiche dell'imputato - che aveva subito uno sfratto per morosità - non avrebbero potuto consentirgli un acquisto di beni del valore di circa 36 mila euro, dei quali non è stata ritenuta provata, anche attraverso il richiamo a documentazione bancaria, del pari ignorata in ricorso, l'avvenuta corresponsione di parte del valore ad opera del ricorrente.2.

Tali motivazioni, troncanti in punto di qualificazione giuridica del contratto intervenuto tra l'imputato e la vittima in termini di noleggio, hanno guidato la Corte a non ritenere necessaria l'escussione del padre dell'imputato, che non era stato testimone diretto dei fatti, secondo la ricostruzione di merito operata dalla sentenza impugnata senza vizi logico-ricostruttivi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.01.202 Il Consigliere estensore Il P sente [OSCURATO:PERSONA]. »io allevi vvv- orPOWATO [OSCURATO:PERSONA]:11 SECONDA SEZIONE PENA,.

E i 6 FFR.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/01/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 23 ottobre 2019, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita di cui al capo A), avente ad oggetto beni mobili concessi in noleggio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ad una società della quale era procuratore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte si sarebbe affidata alle dichiarazioni della persona offesa senza procedere ad una adeguata valutazione della sua attendibilità pur in assenza di riscontri, non avendo preso in considerazione, inoltre, la più logica tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non avrebbe stipulato alcun contratto di noleggio dei beni dei quali aveva la disponibilità essendo stata sua intenzione quella di acquistarli dalla vittima, alla quale aveva pagato parte del prezzo; 2) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla testimonianza del padre dell'imputato. La richiesta di assunzione di tale teste non poteva ritenersi tardiva in quanto prova contraria a quella dell'accusa e neanche non necessaria ai fini della decisione, vertendo sulla natura dei rapporti contrattuali intervenuti tra il ricorrente e la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non tiene conto del fatto che la Corte ha sottolineato l'esistenza di specifici riscontri alle dichiarazioni della vittima circa la conclusione di un contratto di noleggio e non di compravendita dei beni mobili di cui di discute (costituenti una cucina per ristorazione). In particolare, è stata citata dalla Corte territoriale l'esistenza di una mail proveniente dallo stesso imputato nella quale si faceva espresso riferimento al noleggio dei beni, circostanza correttamente ritenuta idonea a superare l'assenza di prova scritta della conclusione del contratto. Inoltre, con motivazione coerente e logica, la Corte ha ritenuto che le conclamate disagiate condizioni economiche dell'imputato - che aveva subito uno sfratto per morosità - non avrebbero potuto consentirgli un acquisto di beni del valore di circa 36 mila euro, dei quali non è stata ritenuta provata, anche attraverso il richiamo a documentazione bancaria, del pari ignorata in ricorso, l'avvenuta corresponsione di parte del valore ad opera del ricorrente.2. Tali motivazioni, troncanti in punto di qualificazione giuridica del contratto intervenuto tra l'imputato e la vittima in termini di noleggio, hanno guidato la Corte a non ritenere necessaria l'escussione del padre dell'imputato, che non era stato testimone diretto dei fatti, secondo la ricostruzione di merito operata dalla sentenza impugnata senza vizi logico-ricostruttivi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.01.202 Il Consigliere estensore Il P sente [OSCURATO:PERSONA]. »io allevi vvv- orPOWATO [OSCURATO:PERSONA]:11 SECONDA SEZIONE PENA,. E i 6 FFR.
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