CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3210-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), elettivamente domiciliato in Roma, presso l a cancelleria della Corte di cassazione , rappresentatoe difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec emanueledimaso@avvocatibopec.it- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE , cf 137568810028 , in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 811/09/2021della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 18.06.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Notifiche –Procedimento -Prescrizione RGN 3210/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che A [OSCURATO:PERSONA] fu notificata dall’Agenzia delle entrate – Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativaad un credito erariale dell’importo di € 71.363,80, portato nell’avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle entratea titolo di Iva, Irpef, Irap e addizionali non versate. L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 70/01/2020 rigettò il ricorso del contribuente, riconoscendo la regolarità della notificazione dell’atto presupposto. L’appello del contribuente fu respinto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza n. 811/09/2021. Il giudice regionale, dopo aver ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, per quanto qui ancora interessa, ha riconosciuto la regolare notifica del prodromico avviso d’accertamento, sul quale si fondava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; ha inoltre rigettato le eccezioni sollevate dal contribuente in ordine alla prescrizione dei tributi, non senza precisare che ad ogni modo avevano trovato compimento atti interruttivi, quali la notificazione dell’intimazione di pagamento, regolarmente ricevuta con raccomandata da famigliare convivente a mezzo [OSCURATO:PERSONA]. Il contribuente ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’ente riscossore. Comunicata al Brugnano la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis, primo comma,cod. proc. civ., il contribuente ha insist ito sulla decisione. Nell’adunanza camerale del 22novembre 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 137 e 151 cod. civ., nonché dell’art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890, e dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel riconoscere la regolarità della notificazione dell’avviso d’accertamento tramite ilservizio postale.RGN 3210/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] un motivo per più aspetti confuso, atteso il richiamo ora all’avviso d’accertamento, ora alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma evidentemente, considerando la ripresa (alla pag. 8 del ricorso) del riferimento all’atto prodromico impositivo, da intendersi questo l’atto oggetto d’attenzione, si sostiene che risultava assente la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), nonché «dal retro della attestazione di consegna allegata emerge il seguente inciso “da restituire al Centro [OSCURATO:PERSONA]”». A fondamento della lamentata irregolarità la difesa del contribuente, che comunque riferisce come la notifica fu compiuta nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], invoca l’art. 60, comma 1, lett. b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché le altre norme richiamate nella formulazione della censura, insistendo nella necessità della trasmissione della raccomandata informativa in tutte le ipotesi nelle quali la notifica non sia avvenuta direttamente nelle mani del suo destinatario. Nel copioso sviluppo argomentativo delle ragioni di ricorso la difesa del contribuente sostiene la nullità tanto della notificazione dell’avviso d’accertamento, quanto della notificazione dell’intimazione di pagamento, eseguita sempre senza invio della CAN (ma del quale il contribuente dàatto essere ugualmente avvenuta nelle mani della [OSCURATO:PERSONA]) e con attestazione di consegna da cui emerge la solita dicitura «da restituire al centro [OSCURATO:PERSONA]». In tale contesto, poi, denuncia che la notifica del fermo amministrativo, sempre prodotto dall’Amministrazione finanziaria a riprova dei numerosi atti interruttivi della prescrizione, sarebbe stata compiuta a mezzo della società privata [OSCURATO:SOCIETA], adombrando pertanto l’illegittimità di quest’ultima per non trattarsi di [OSCURATO:PERSONA] spa, unica società a cui riconoscere anteriormente alla l. n. 124 del 2017 il crisma di regolarità delle notifiche. Nonostante la proposta di definizione accelerata del giudizio, sul duplice assunto della inammissibilità del motivo per mancata trascrizione in ricorso degli atti di notificazione criticati, e della sua infondatezza, il contribuente ha chiesto la decisione, adombrando che la proposta non avesse tenuto conto né delle irritualità denunciate in ordine alla notifica dell’intimazione di pagamento e del fermo amministrativo (quali atti interruttivi della prescrizione dei crediti erariali, ritenuti quinquennali), mediante società di poste private, né del mancato invio della raccomandata informativa.RGN 3210/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato. Premesso che per stessa ammissione del contribuente l’atto impositivo prodromico (che di per sé, come appresso chiarito, sarebbe già sufficiente), ma anche la successiva intimazione di pagamento, furono notificate nelle mani di “[OSCURATO:PERSONA]”, persona certamente da annoverarsi tra i familiari, questa Corte ha ritenuto che in ordine alla notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario-in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario- la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA], o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto. In detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. E a tal fine la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 del 2018, ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 cod.proc. civ., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile(Cass., 28 maggio 2020, n. 10131). Tale assunto trovava già riscontro nella medesima giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove si è affermato che qualora la sua notifica sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla l. n. 890 del 1982(Cass., 10 aprile 2019, n. 10037; 12 novembre 2018, n. 28872). Si è infatti affermato che in questadirezione depone proprio il citato art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvederealla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso diricevimento, ed a tal fine si è precisa t o che , in caso di notifica al RGN 3210/2022 Consigliere rel. Federici portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento daquest'ultimo sottoscritto, prevedendo , lo stesso art. 26 , il rinvio all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. , n. 14196/2014 ; n. 3254/16 ; n. 12083/2016; n. 29022/2017; n.802 del 2018). L’interpretazione trova riscontro anche, come già accennato, nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte Costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista larelata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 «c'èil completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postaleche, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plicoal destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, lamancata previsione di un obbligo di co municazione di avvenuta notifica, nell’ipotesi in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, «non costituisce nella disciplina della notificazione»- nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto» - , «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto». Quanto poi al denunciato compimento della notifica tramite il servizio postale privato [OSCURATO:SOCIETA]., a parte che tale circostanza non emerge da alcun dato obiettivo, e di contro nella sentenza, a proposito della notificazione dell’intimazione di pagamento, si riporta che essa sia stata eseguita da [OSCURATO:PERSONA], senza che tale circostanza risulti contestata dal contribuente, in ogni caso la difesa non indica neppure in quale atto la questione della nullità della notificazione, per assenza di abilitazione della società di poste private, sia stata sollevata dinanzi ai giudici di merito, non potendo certo reputarsi che la questione assuma il valore di eccezione in senso lato. In conclusione,il primo motivo è destituito di fondamento. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt.2946 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel mancare di riconoscerela prescrizionedei crediti erariali pretesi.RGN 3210/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo è del tutto destituito di fondamento, atteso che i crediti erariali per cui è causa (Irpef, Irap, Iva e addizionali) hanno prescrizione decennale e l’avviso d’accertamento era stato notificato il 22 ottobre 2012. Tanto è sufficiente a negare il compimento di alcuna prescrizione sino alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono le regole della soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. Devono inoltre trovare applicazione i commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ. A tal fine va ribadito che in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. p roc . c iv . (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del p rocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Si è nello specifico affermato che l’ « art. 96 terzo comma, […] , così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Il quarto comma aggiunge: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Trattasi di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e RGN 3210/2022 Consigliere rel. Federici non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata. Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, rileva la Corte che la predetta normativa – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del Lgs. n. 149/2022 - sia immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Ed infatti la norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. (che nella parte finale richiama l’art. 96 commi 3 e 4) è destinata a trovare applicazione, come espressamente previsto dal co. 6 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (come, appunto, quello in esame). Una diversa interpretazione (volta ad applicare la normativa di cui si discute ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023) finirebbe, a ben vedere, per depotenziare fortemente la funzione stessa della norma e contrastare con la sua ratio, che mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa. Sottrarre proprio la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, RGN 3210/2022 Consigliere rel. Federici nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo), verrebbe a limitare fortemente la portata applicativa della norma, che dovrebbe attendere verosimilmente diversi anni per vedere riconosciuta la sua piena efficacia, in evidente contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, e consentendo alla Corte di Cassazione di concentrarsi su quelli che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritino accoglimento, o comunque un attento esame» (Sez. U, 27 settembre 2023, n. 27433). Si ritiene che,in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di €. 2.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controparte e di una ulteriore somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione , che si liquidano nella misura di € 7.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Condanna inoltreil ricorrente, ex art. 96 , terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, quanto comma, cod. proc. civ., al pagamento della somma pari ad € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei