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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09733/2022

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o della convenzione, il lodo era sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.

Come osservato anche dal Procuratore generale, nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato, compiutamente argomentando, che l'erroneo richiamo formale, nell'intestazione dei motivi, a disposizioni mutate a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40/2006 non ha determinato alcuna nullità dell'impugnazione sotto il profilo dell'indeterminatezza o intellegibilità della stessa, da riferirsi alla precedente formulazione dell'art.829 cod.proc.civ. sulla scorta della chiara esposizione delle ragioni di impugnazione contenute nei singoli motivi, a prescindere dalla correttezza o meno del richiamo, R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione, alle disposizioni applicabili al caso di specie a seguito delle modifiche introdotte con il digs. 40/2006, senza che sia ipotizzabile alcuna decisione al di fuori delle domane proposte.

Invero, fermo il principio secondo il quale «Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ.» (Cass.n.6194/1996; Cass. n. 11917/1998; in tema, Cass.n.12165/2000), ciò non significa che sia assolutamente necessario che l'impugnazione contenga l'indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate (Cass. n. 5370/1997), ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale (Cass. n. 5358/1999; Cass. n. 3383/2004; Cass. n. 6931/2004).

Inoltre, la proposizione della critica alla decisione arbitrale deve seguire il principio della formalizzazione dei motivi specifici di impugnazione, contenuti nell'atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame altro rispetto a quello che, correttamente, è stato contenuto dell'atto introduttivo dell'impugnazione (Cass. n. 12165/2000).R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17931/2013, intervenendo per risolvere un contrasto di orientamenti, ha stabilito che l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso per cassazione non è causa di inammissibilità dell'impugnazione, purché nel contesto della censura il vizio da denunciare emerga inequivocabilmente.

Alla luce degli enunciati principi va ravvisata l'infondatezza della censura. 2.1.Con il secondo motivo, concernente l'accoglimento parziale del secondo motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt.1176, secondo comma, e 1655 cod.civ., nonché in relazione agli artt. 829 e 830 cod.proc.civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli agli artt. 115 e 166 cod.proc.civ. e 2967 cod.civ.; l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc.civ.).

In particolare, viene censurata sotto molteplici profili la sentenza laddove ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore anche per le carenze progettuali ascrivibili alla committente.

2.2. Il motivo è infondato, laddove deduce violazioni di legge ed inammissibile per la parte in cui prospetta un vizio motivazionale.

2.3. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (si veda Cass. n.8016/12; Cass.23594/17, Cass. n. 777/2020; Cass. n. 23665/2016).

Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Nel cosiddetto appalto "a regia", il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero da responsabilità' per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di "nudus minister" del committente.» (Cass. n.29864/2019; Cass. n. 4364/2008; Cass. n. 2752/2005; Cass. n. 18371/2004;: ne consegue che l'appaltatore, anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass.n. 1981/2016; Cass. n. 12995/2006; Cass. n. 3462/2007; Cass. n. 7515/2005) L'impugnata sentenza non incorre, quindi, nel vizio di violazione di legge denunciato nel secondo mezzo di impugnazione, in quanto il potere di ingerenza esercitato dalla società committente mediante la consegna di un progetto e la successiva e continua opera di integrazione, puntualizzazione e variazione dello stesso non è sufficiente per ritenere l'appaltatore sollevato dall'obbligazione di rilevare e segnalare l'inadeguatezza del progetto-tipo e, quindi, dalla responsabilità per i vizi dell'opera.

La Corte d'appello ha correttamente applicato gli anzidetti principi al caso di specie, avendo considerato che gli arbitri, incontestata l'esistenza di vizi nell'esecuzione dell'opera prodottisi a causa di carenze dell'impostazione progettuale a carico della committente, avevano accertato che l'impresa appaltatrice aveva fatto propri i progetti accettandoli, senza manifestare il proprio dissenso rispetto al progetto-tipo ed alle successive variazioni, e più in generale, a fronte dell'insussistenza, nella specie, delle circostanze indicate nei menzionati precedenti della Corte quali necessario presupposto della qualificazione di nudus minister.

2.4. Va, quindi, rilevata l'inammissibilità della censura relativa al presunto omesso esame di un fatto decisivo.

Invero, l'istante non ha articolato la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma.

Infatti il R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, quando denunci l'omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U.n. 8053-8054/2014; Cass. n. 21439/2015; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017).

É quindi inammissibile, nel caso di specie, l'invocazione del vizio motivazionale per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di elaborati peritali, censura che di fatto si risolve in una lamentela per una motivazione non corretta.

2.5. Quanto alla censura relativa al fatto che la Corte d'appello, in sede rescissoria, avrebbe dovuto quantificare il danno procedendo al riesame motivato delle prove alla luce della decisione assunta, senza potersi limitare a conteggiare le somme dovute sulla scorta delle corrispondenti voci quantificate nel corso del giudizio arbitrale, con conseguente violazione dell'art. 829 cod.proc.civ., va detto che la Corte ha rettamente proceduto a tale operazione una volta ravvisata la fondatezza della pretesa, avendo rilevato che la quantificazione della somma necessaria all'eliminazione dei difetti e delle carenze dell'opera non era stata oggetto di specifica contestazione in sede di impugnazione del lodo arbitrale, circostanza rimasta incontestata.R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il terzo motivo si censura la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui, nel riformare il lodo al punto 2 del dispositivo, ha riconosciuto gli interessi al tasso convenzionale annuo dell'8°/0 sulla somma liquidata di cui sopra, per violazione di norme di diritto in relazione agli artt.2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ., nonché in relazione agli artt.112 cod.proc.civ., 829 e 830 cod.proc.civ.

Secondo la ricorrente la Corte avrebbe deciso ultra petita in assenza di un'espressa domanda da parte di Terme volta a conseguire, non solo la somma richiesta, ma il ristoro dell'intero danno subito comprensivo degli accessori, domanda che non poteva desumersi per implicito; avrebbe, altresì, violato il giudicato interno formatosi a seguito del rigetto della domanda relativa agli interessi da parte degli arbitri, non impugnato da Terme.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. Come evidenziato dalla Corte di appello, Terme aveva chiesto già davanti agli arbitri la corresponsione degli interessi convenzionali su tutte le somme a qualsiasi titolo eventualmente liquidate (quesito n. 13) ed a questo quesito il Collegio arbitrale aveva dato risposta positiva (punto 9 del dispositivo del lodo, trascritto in sentenza, fol. 9); ne consegue che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, è proprio sul riconoscimento della debenza degli interessi convenzionali nella misura pattuita, affermato nel lodo arbitrale, che si è formato il giudicato, non essendo stata tale statuizione oggetto di specifica impugnazione dinanzi alla Corte d'appello e non si ravvisa alcuna pronuncia ultra petita.

4.1. Con il quarto motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza nella parte in cui la Corte d'appello ha rilevato l'omessa motivazione del lodo arbitrale in relazione alla sussistenza del presupposto o R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera ai fini della corresponsione del compenso forfettario finale in favore di essa appaltatrice, riconosciutole dal Collegio arbitrale; al tal fine deduce la violazione e falsa applicazione di norme dì diritto in relazione agli artt. 1355 e 1367 cod.civ.

4.2. Il motivo è infondato.

4.3. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione di Terme avendo considerato che il motivo era attinente all'interpretazione dell'art. 6 dell'atto aggiunto al contratto,, che detto articolo prevedeva due presupposti per il pagamento del compenso finale - segnatamente, il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dell'opera e l'esecuzione dell'opera a regola d'arte -, che gli arbitri avevano del tutto omesso la motivazione con riferimento al secondo requisito, «ossia l'esecuzione dell'opera a regola d'arte da parte della società appaltatrice» (fol. 22 della sent. imp.) ed ha dichiarato la nullità del lodo, sul punto, ai sensi dell'art.829, primo comma, n.5, cod.proc.civ., in relazione alla mancanza del requisito dell'esposizione sommaria dei motivi.

Dalla lettura del passo della motivazione del lodo (trascritto in ricorso, fol. 118) si evince chiaramente che gli arbitri hanno sì motivato, ma, con esclusivo riferimento al primo dei presupposti, il rispetto dei termini.

Ciò è reso evidente dal tenore letterale della motivazione in cui si ricollega tale statuizione alla disamina delle richieste inerenti la penale, "disapplicata, ritenendo che l'impresa abbia operato nel rispetto dei termini imposti dalla committenza Ne discende la correttezza della decisione assunta dalla Corte d'appello in relazione all'omessa motivazione sul secondo presupposto.R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per contrasto con gli artt. 112 e 132 cod.proc.civ., assumendo che nel dispositivo, ove si legge «Respinge il settimo quesito proposto da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]» non vi sarebbe alcuna specifica statuizione sull'appello incidentale proposto da essa ricorrente in merito al rigetto del terzo quesito da parte del collegio arbitrale, e ciò nonostante nella parte motiva della decisione della Corte di appello siano state, comunque, espresse le motivazioni a sostegno del presunto rigetto.

5.2. Il motivo è infondato.

5.3. Il dispositivo contiene il rigetto dell'unico motivo di impugnazione incidentale proposto in appello dalla ricorrente, sulle cui ragioni la Corte di appello si è diffusamente espressa nella sentenza impugnata che contiene un'esaustiva argomentazione sulle ragioni del rigetto del motivo di impugnazione (fol.22/23), circostanza incontestata, e, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, non vi è alcuna obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

Per costante orientamento della Corte la sentenza va letta alla luce sia del dispositivo che della motivazione, tanto che, ad esempio, l'interpretazione del giudicato non può limitarsi al solo esame del dispositivo della sentenza, ma lo stesso deve essere integrato dalla motivazione, coniugando quanto sinteticamente espresso nel decisum con il percorso logico-giuridico effettuato dal giudice per addivenire alla statuizione finale.

Inoltre, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e quanto dichiarato in motivazione che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. n. 26074/2018; Cass. n. 26077/2015) correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod.proc.civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu ocull dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza (Cass. n. 668/2019; Cass. n. 15321/2012).

Nel caso di specie, come rileva la stessa ricorrente, l'unico motivo di impugnazione riguardava la declaratoria di inammissibilità del terzo quesito posto da Rizzani agli arbitri (punto 5 del dispositivo del lodo, trascritto a fol. 8 della sent. imp.) e la relativa statuizione, nella parte motiva dalla sentenza impugnata, ha riguardato proprio detto quesito: l'erronea formulazione del dispositivo della sentenza - laddove si riferisce al settimo quesito, invece che al terzo - è da ascrivere a mero errore materiale che non determina alcuna obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

6.1. Con il sesto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato il ricorso incidentale avente ad oggetto il terzo quesito proposto davanti agli arbitri, con il quale era stato chiesto il riconoscimento, in accoglimento della riserva n. 3, dei danni e maggiori oneri subiti a causa dell'anomalo andamento dei lavori.

La ricorrente deduce la violazione dell'art.1362 cod.civ. con riferimento agli artt. 24 e 25 del Capitolato speciale d'appalto (di seguito, CSA) allegato al contratto e degli artt. 53 e ss. del R.D. n.350/1895, con riferimento sempre all'art.25 del CSA.

Sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato il canone d'interpretazione letterale R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del contratto e considerato applicabile la normativa pubblicistica non prevista dalla regolamentazione negoziale.

6.2. Il motivo è infondato.

6.3. La decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte d'appello abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. n.15086/2012; Cass. n. 2201/2007).

Nel caso di specie, come rettamente sottolineato dalla Corte d'appello - che ha reputato inammissibile la doglianza - l'impugnazione non afferiva alla violazione dei canoni interpretativi, nemmeno specificamente indicati, quanto piuttosto a sostenere una diversa interpretazione dell'articolo 24 del CSA rispetto a quella fornita dagli arbitri, partendo da una diversa qualificazione della riserva esaminata, da ricondurre non già nella situazione di cui al punto 4) del secondo comma dell'art.24 del CSA, come deciso dagli arbitri, bensì tra le riserve sul conto finale, da proporre nei quindici giorni successivi allo stesso.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 18.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 1 5 % ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o della convenzione, il lodo era sempre impugnabile per violazione di norme di diritto. Come osservato anche dal Procuratore generale, nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato, compiutamente argomentando, che l'erroneo richiamo formale, nell'intestazione dei motivi, a disposizioni mutate a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40/2006 non ha determinato alcuna nullità dell'impugnazione sotto il profilo dell'indeterminatezza o intellegibilità della stessa, da riferirsi alla precedente formulazione dell'art.829 cod.proc.civ. sulla scorta della chiara esposizione delle ragioni di impugnazione contenute nei singoli motivi, a prescindere dalla correttezza o meno del richiamo, R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione, alle disposizioni applicabili al caso di specie a seguito delle modifiche introdotte con il digs. 40/2006, senza che sia ipotizzabile alcuna decisione al di fuori delle domane proposte. Invero, fermo il principio secondo il quale «Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ.» (Cass.n.6194/1996; Cass. n. 11917/1998; in tema, Cass.n.12165/2000), ciò non significa che sia assolutamente necessario che l'impugnazione contenga l'indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate (Cass. n. 5370/1997), ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale (Cass. n. 5358/1999; Cass. n. 3383/2004; Cass. n. 6931/2004). Inoltre, la proposizione della critica alla decisione arbitrale deve seguire il principio della formalizzazione dei motivi specifici di impugnazione, contenuti nell'atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame altro rispetto a quello che, correttamente, è stato contenuto dell'atto introduttivo dell'impugnazione (Cass. n. 12165/2000).R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17931/2013, intervenendo per risolvere un contrasto di orientamenti, ha stabilito che l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso per cassazione non è causa di inammissibilità dell'impugnazione, purché nel contesto della censura il vizio da denunciare emerga inequivocabilmente. Alla luce degli enunciati principi va ravvisata l'infondatezza della censura. 2.1.Con il secondo motivo, concernente l'accoglimento parziale del secondo motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt.1176, secondo comma, e 1655 cod.civ., nonché in relazione agli artt. 829 e 830 cod.proc.civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli agli artt. 115 e 166 cod.proc.civ. e 2967 cod.civ.; l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc.civ.). In particolare, viene censurata sotto molteplici profili la sentenza laddove ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore anche per le carenze progettuali ascrivibili alla committente. 2.2. Il motivo è infondato, laddove deduce violazioni di legge ed inammissibile per la parte in cui prospetta un vizio motivazionale. 2.3. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (si veda Cass. n.8016/12; Cass.23594/17, Cass. n. 777/2020; Cass. n. 23665/2016). Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Nel cosiddetto appalto "a regia", il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero da responsabilità' per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di "nudus minister" del committente.» (Cass. n.29864/2019; Cass. n. 4364/2008; Cass. n. 2752/2005; Cass. n. 18371/2004;: ne consegue che l'appaltatore, anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass.n. 1981/2016; Cass. n. 12995/2006; Cass. n. 3462/2007; Cass. n. 7515/2005) L'impugnata sentenza non incorre, quindi, nel vizio di violazione di legge denunciato nel secondo mezzo di impugnazione, in quanto il potere di ingerenza esercitato dalla società committente mediante la consegna di un progetto e la successiva e continua opera di integrazione, puntualizzazione e variazione dello stesso non è sufficiente per ritenere l'appaltatore sollevato dall'obbligazione di rilevare e segnalare l'inadeguatezza del progetto-tipo e, quindi, dalla responsabilità per i vizi dell'opera. La Corte d'appello ha correttamente applicato gli anzidetti principi al caso di specie, avendo considerato che gli arbitri, incontestata l'esistenza di vizi nell'esecuzione dell'opera prodottisi a causa di carenze dell'impostazione progettuale a carico della committente, avevano accertato che l'impresa appaltatrice aveva fatto propri i progetti accettandoli, senza manifestare il proprio dissenso rispetto al progetto-tipo ed alle successive variazioni, e più in generale, a fronte dell'insussistenza, nella specie, delle circostanze indicate nei menzionati precedenti della Corte quali necessario presupposto della qualificazione di nudus minister. 2.4. Va, quindi, rilevata l'inammissibilità della censura relativa al presunto omesso esame di un fatto decisivo. Invero, l'istante non ha articolato la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma. Infatti il R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, quando denunci l'omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U.n. 8053-8054/2014; Cass. n. 21439/2015; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017). É quindi inammissibile, nel caso di specie, l'invocazione del vizio motivazionale per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di elaborati peritali, censura che di fatto si risolve in una lamentela per una motivazione non corretta. 2.5. Quanto alla censura relativa al fatto che la Corte d'appello, in sede rescissoria, avrebbe dovuto quantificare il danno procedendo al riesame motivato delle prove alla luce della decisione assunta, senza potersi limitare a conteggiare le somme dovute sulla scorta delle corrispondenti voci quantificate nel corso del giudizio arbitrale, con conseguente violazione dell'art. 829 cod.proc.civ., va detto che la Corte ha rettamente proceduto a tale operazione una volta ravvisata la fondatezza della pretesa, avendo rilevato che la quantificazione della somma necessaria all'eliminazione dei difetti e delle carenze dell'opera non era stata oggetto di specifica contestazione in sede di impugnazione del lodo arbitrale, circostanza rimasta incontestata.R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il terzo motivo si censura la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui, nel riformare il lodo al punto 2 del dispositivo, ha riconosciuto gli interessi al tasso convenzionale annuo dell'8°/0 sulla somma liquidata di cui sopra, per violazione di norme di diritto in relazione agli artt.2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ., nonché in relazione agli artt.112 cod.proc.civ., 829 e 830 cod.proc.civ. Secondo la ricorrente la Corte avrebbe deciso ultra petita in assenza di un'espressa domanda da parte di Terme volta a conseguire, non solo la somma richiesta, ma il ristoro dell'intero danno subito comprensivo degli accessori, domanda che non poteva desumersi per implicito; avrebbe, altresì, violato il giudicato interno formatosi a seguito del rigetto della domanda relativa agli interessi da parte degli arbitri, non impugnato da Terme. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. Come evidenziato dalla Corte di appello, Terme aveva chiesto già davanti agli arbitri la corresponsione degli interessi convenzionali su tutte le somme a qualsiasi titolo eventualmente liquidate (quesito n. 13) ed a questo quesito il Collegio arbitrale aveva dato risposta positiva (punto 9 del dispositivo del lodo, trascritto in sentenza, fol. 9); ne consegue che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, è proprio sul riconoscimento della debenza degli interessi convenzionali nella misura pattuita, affermato nel lodo arbitrale, che si è formato il giudicato, non essendo stata tale statuizione oggetto di specifica impugnazione dinanzi alla Corte d'appello e non si ravvisa alcuna pronuncia ultra petita. 4.1. Con il quarto motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza nella parte in cui la Corte d'appello ha rilevato l'omessa motivazione del lodo arbitrale in relazione alla sussistenza del presupposto o R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera ai fini della corresponsione del compenso forfettario finale in favore di essa appaltatrice, riconosciutole dal Collegio arbitrale; al tal fine deduce la violazione e falsa applicazione di norme dì diritto in relazione agli artt. 1355 e 1367 cod.civ. 4.2. Il motivo è infondato. 4.3. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione di Terme avendo considerato che il motivo era attinente all'interpretazione dell'art. 6 dell'atto aggiunto al contratto,, che detto articolo prevedeva due presupposti per il pagamento del compenso finale - segnatamente, il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dell'opera e l'esecuzione dell'opera a regola d'arte -, che gli arbitri avevano del tutto omesso la motivazione con riferimento al secondo requisito, «ossia l'esecuzione dell'opera a regola d'arte da parte della società appaltatrice» (fol. 22 della sent. imp.) ed ha dichiarato la nullità del lodo, sul punto, ai sensi dell'art.829, primo comma, n.5, cod.proc.civ., in relazione alla mancanza del requisito dell'esposizione sommaria dei motivi. Dalla lettura del passo della motivazione del lodo (trascritto in ricorso, fol. 118) si evince chiaramente che gli arbitri hanno sì motivato, ma, con esclusivo riferimento al primo dei presupposti, il rispetto dei termini. Ciò è reso evidente dal tenore letterale della motivazione in cui si ricollega tale statuizione alla disamina delle richieste inerenti la penale, "disapplicata, ritenendo che l'impresa abbia operato nel rispetto dei termini imposti dalla committenza Ne discende la correttezza della decisione assunta dalla Corte d'appello in relazione all'omessa motivazione sul secondo presupposto.R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per contrasto con gli artt. 112 e 132 cod.proc.civ., assumendo che nel dispositivo, ove si legge «Respinge il settimo quesito proposto da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]» non vi sarebbe alcuna specifica statuizione sull'appello incidentale proposto da essa ricorrente in merito al rigetto del terzo quesito da parte del collegio arbitrale, e ciò nonostante nella parte motiva della decisione della Corte di appello siano state, comunque, espresse le motivazioni a sostegno del presunto rigetto. 5.2. Il motivo è infondato. 5.3. Il dispositivo contiene il rigetto dell'unico motivo di impugnazione incidentale proposto in appello dalla ricorrente, sulle cui ragioni la Corte di appello si è diffusamente espressa nella sentenza impugnata che contiene un'esaustiva argomentazione sulle ragioni del rigetto del motivo di impugnazione (fol.22/23), circostanza incontestata, e, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, non vi è alcuna obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione. Per costante orientamento della Corte la sentenza va letta alla luce sia del dispositivo che della motivazione, tanto che, ad esempio, l'interpretazione del giudicato non può limitarsi al solo esame del dispositivo della sentenza, ma lo stesso deve essere integrato dalla motivazione, coniugando quanto sinteticamente espresso nel decisum con il percorso logico-giuridico effettuato dal giudice per addivenire alla statuizione finale. Inoltre, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e quanto dichiarato in motivazione che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. n. 26074/2018; Cass. n. 26077/2015) correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod.proc.civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu ocull dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza (Cass. n. 668/2019; Cass. n. 15321/2012). Nel caso di specie, come rileva la stessa ricorrente, l'unico motivo di impugnazione riguardava la declaratoria di inammissibilità del terzo quesito posto da Rizzani agli arbitri (punto 5 del dispositivo del lodo, trascritto a fol. 8 della sent. imp.) e la relativa statuizione, nella parte motiva dalla sentenza impugnata, ha riguardato proprio detto quesito: l'erronea formulazione del dispositivo della sentenza - laddove si riferisce al settimo quesito, invece che al terzo - è da ascrivere a mero errore materiale che non determina alcuna obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione. 6.1. Con il sesto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato il ricorso incidentale avente ad oggetto il terzo quesito proposto davanti agli arbitri, con il quale era stato chiesto il riconoscimento, in accoglimento della riserva n. 3, dei danni e maggiori oneri subiti a causa dell'anomalo andamento dei lavori. La ricorrente deduce la violazione dell'art.1362 cod.civ. con riferimento agli artt. 24 e 25 del Capitolato speciale d'appalto (di seguito, CSA) allegato al contratto e degli artt. 53 e ss. del R.D. n.350/1895, con riferimento sempre all'art.25 del CSA. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato il canone d'interpretazione letterale R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del contratto e considerato applicabile la normativa pubblicistica non prevista dalla regolamentazione negoziale. 6.2. Il motivo è infondato. 6.3. La decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte d'appello abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. n.15086/2012; Cass. n. 2201/2007). Nel caso di specie, come rettamente sottolineato dalla Corte d'appello - che ha reputato inammissibile la doglianza - l'impugnazione non afferiva alla violazione dei canoni interpretativi, nemmeno specificamente indicati, quanto piuttosto a sostenere una diversa interpretazione dell'articolo 24 del CSA rispetto a quella fornita dagli arbitri, partendo da una diversa qualificazione della riserva esaminata, da ricondurre non già nella situazione di cui al punto 4) del secondo comma dell'art.24 del CSA, come deciso dagli arbitri, bensì tra le riserve sul conto finale, da proporre nei quindici giorni successivi allo stesso. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore R.G.N. 20496/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 18.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 1 5 % ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.
Sentenza Cassazione n. 09733/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris