CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 22964/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18479/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATEBENEFRATELLI, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 76 SC. 8 INT. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] a RL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1495/2020 depositata il27/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Provincia religiosa di [OSCURATO:PERSONA], Ordine ospedaliero di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1495 del 2020, della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto ancora qui importa, che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni indicati come subiti a séguito di condotte colpose dei sanitari del nosocomio; - la deducente era intervenuta allegando l’errore della parte istante nel convenire l’Ospedale, soggetto inesistente, resistendo alla pretesa e chiamando in garanzia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., che, a loro volta, avevano eccepito l’inoperatività delle polizze stante il loro regime temporale; - il Tribunale aveva accolto la domanda attorea e rigettato quelle di manleva assicurativa, osservando che la garanzia di [OSCURATO:PERSONA] era decorrente dal 1999 mentre i fatti lesivi risalivano al 1998, mentre quella della Cattolica, di tipo “claims made”, era meritevole di tutela senza che fossero ipotizzabili vessatorietà, in quanto diretta ad assicurare anche fatti pregressi alla stipula, sicché, come dedotto dalla compagnia, non era operativa stante il tempo della prima richiesta all’assicurato, successivo al periodo di efficacia negoziale; - la pronuncia era stata confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, quanto alla polizza di Cattolica: la tipologia “claims made” era una forma di possibile delimitazione dell’oggetto contrattuale, nel caso volta a coprire, come visto, utilmente, fatti precedenti rispetto alla conclusione del contratto; nella copia del contratto prodotta non era rinvenibile il diritto di recesso, in costanza di rapporto, cui la deducente aveva correlato un profilo di affermato squilibrio contrattuale; in ogni caso non era stato specificato se, e nel caso come, quello squilibrio potesse derivare dal premio previsto; né erano stati prodotti gli ulteriori contratti di assicurazione, in ipotesi succedutisi nel tempo sino alla presentazione della richiesta di risarcimento, genericamente richiamati, così da potersi in tesi apprezzare il vuoto di tutela assicurativa ipotizzato, dunque, solo in astratto, tenuto conto, in specie, che in prime cure era stata prodotta una polizza, sempre di Cattolica, ma precedente a quella in parola, mentre in secondo grado era stata prodotta una polizza con altra compagnia, relativa a un periodo giugno 2009- giugno 2010, non esaminabile stante il limite di cui all’art. 345, cod. proc. civ.; - infine, la Corte territoriale, quanto alla polizza di [OSCURATO:PERSONA], aveva rilevato un giudicato esterno, documentato in sede di precisazione delle conclusioni davanti a sé, che aveva accertato la validità della stessa e la sua inoperatività per i fatti avvenuti in costanza di polizza ma con richiesta successiva alla scadenza; resistono con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. che [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ultima ha in specie depositato memoria; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello, quanto al rapporto con Cattolica, avrebbe errato addossando l’onere della prova in ordine alla validità e non vessatorietà della polizza“claims made” alla deducente, e non alla compagnia che ne aveva opposto l’inoperatività in ragione delle pattuizioni negoziali; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2965 e dell’art. 1341, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare la nullità ovvero la vessatorietà della clausola che faceva dipendere l’operatività della polizza dall’iniziativa di un terzo estraneo al contratto, ovvero il danneggiato; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che il motivo dell’inoperatività della polizza di [OSCURATO:PERSONA], accertata nel provvedimento giudiziale opposto quale preteso giudicato preclusivo, era stato solo il mancato pagamento del premio assicurativo, con conseguente irrilevanza ai fini in discussione in questo diverso giudizio; Considerato che: il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; in punto di risultanze probatorie e relativo onere, la Corte territoriale: - ha osservato che nella copia prodotta del contratto non era rinvenibile la clausola di recesso invocata a sostegno del preteso squilibrio contrattuale, e su ciò, pertanto, “nulla quaestio”; - ha evidenziato che non era stato spiegato uno squilibrio correlato al premio, e su ciò parimenti “nulla quaestio”, fermo quanto si sta per dire più avanti; - ha constatato la mancata produzione ( tempestiva) dei contratti di assicurazione succedutisi nel tempo, utili al fine di vagliare gli ipotizzati vuoti di tutela assicurativa, che si sarebbero potuti riflettere, nella prospettiva della parte odierna ricorrente, sul vaglio della finalità negoziale non «abusante» della stessa: a tale ultimo riguardo, non risulta alcuna violazione del riparto degli oneri probatori, posto che la prova dei negozi assicurativi non poteva che offrirla la parte in questa sede ricorrente, e stipulante gli stessi, per il principio di vicinanza ovvero disponibilità della prova (cfr. Cass., 26/04/2022, n. 12981, pag. 14); più in generale, nel ricorso si richiama Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22437, a mente della quale «il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi d’informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati»; la censura, “parte qua”, richiama in sostanza un onnicomprensivo onere probatorio della compagnia di assicurazione volto a dimostrare la «liceità» del contratto in scrutinio; ora, per un verso l’evocazione in parola, in quanto generica, si traduce in un’inammissibilità della censura, per altro verso dev’escludersi che sia la compagnia assicurativa a dover dimostrare l’esclusione di non meglio precisate ragioni di criticità del contratto stipulato, mentre è la parte che le invoca, eccependone l’invalidità piuttosto che l’inefficacia, a doverle allegare e dimostrare, proprio perché la tipologia contrattuale in esame non è “di per sé” inficiata da vizi; quanto alla prospettazione della decadenza, nella riassunta cornice ricostruttiva è stato precisato che la clausola “claims made” non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cod. civ., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 cod. civ., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n. 12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia “loss occurrence”; va dunque ribadito che la clausola pattizia in questione non vìola in quanto tale l’art. 2965, cod. civ.; il terzo motivo è inammissibile; come anche eccepito in memoria dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso si afferma solamente quanto contenuto nella censura, senza dimostrarlo riportando il necessario del titolo giudiziale in discussione, che neppure si dice dove sarebbe rinvenibile negli atti di questa Corte, non risultando neppure menzionato nell’indice del gravame; sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469 e succ. conf.; analogamente, in fattispecie contigua, Cass., Sez. U., 21/02/2022, n. 5633, ha concluso che il ricorso per cassazione con cui venga denunciata violazione, da parte del giudice dell'opposizione esecutiva, riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di [OSCURATO:SOCIETA]. liquidate in euro 4.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, e alla rifusione delle spese di [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. liquidate in euro 4.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie eaccessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200