CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur riducendo la pena, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio dei pedoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cagionato per colpa e in particolare con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (ex art. 589 cod. pen). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere l'investimento dei due pedoni, da parte dell'imputato alla guida di una vettura, avvenuto mentre le vittime avevano impegnato l'apposito attraversamento pedonale. La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe valutato, ai fini di cui innanzi, il luogo di rinvenimento degli occhiali e del cappello delle vittime oltre che la presenza di tracce ematiche in un punto distante dalle strisce pedonali. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con le censure vagliate dal giudice d'appello, è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già valutati e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (in particolare a pag. 2), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Il giudice d'appello, peraltro, ha desunto il punto d'impatto (l'attraversamento pedonale), in uno con altri elementi, proprio dal rinvenimento degli occhiali e del cappello nei pressi delle strisce pedonali, in particolare alla fine delle stesse e non a distanza da loro, oltre che dal rinvenimento di tracce ematiche nella parte più prossima al margine destro della corsia e in prossimità delle strisce pedonali. Quanto innanzi evidenzia altresì l'inammissibilità della censura per il mancato confronto con l'evidenziata ratio decidendi della sentenza sullo specifico punto considerato dal ricorso. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di ? inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de