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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14421/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025,ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 comma1 n.2 cod. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter l. 345/75 propostenell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Il Tribunale ha evidenziato che l’istanza risulta reiterativa di altre analoghe, giàpresentate e rigettate nel corso degli ultimi mesi.Rinnovando comunque la propria analisi, il giudice della sorveglianza non haravvisato alcuna degenerazione del quadro clinico del detenuto, e ha così formulato ungiudizio in termini di compatibilità tra le condizioni di salute e il regime intramurario, che gliconsente di ricorrere a tutte le cure di cui necessita.Secondo il Tribunale, d’altro canto, assumerebbe rilievo pressoché decisivo ilcomportamento oppositivo tenuto dal detenuto che ha in più occasioni rifiutato di sottoporsiad accertamenti e a seguire la terapia che gli è stata prescritta dopo che, proprio a seguito diuna sua precedente istanza, è stato trasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., dove èseguito e monitorato.Nel provvedimento, infine si evidenzia il pericolo di recidiva, ritenuto sulla scortadell’assenza di resipiscenza, della negativa personalità del detenuto, della gravità dei reaticommessi e delle pendenze giudiziarie.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 comma 1 e 2 cod.pen. e 47-ter ord. pen. nella parte in cui il Tribunale non ha autonomamente valutato leprecedenti provvedimenti di rigetto.4.

In data 14 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il Sost.Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5.

In data 20 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’avv.provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agliartt. 147 comma 1 e 2 cod. pen. e 47-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale nonavrebbe autonomamente valutato le attuali condizioni di salute del detenuto ma si sarebbelimitato a richiamare le argomentazioni dei precedenti provvedimenti di rigetto.Il ricorso, formulato in termini generici, è manifestamente infondato.2.1.

Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. puòessere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda lecondizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.

Ricorrendo tale presupposto, aisensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliarein luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza dicontenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalenterispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281225 - 01).2.2.

Nel caso di specie il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e ciò ancheevidenziando, oltre alla ritenuta pericolosità, come sia decisivo, anche da solo, il rifiuto deldetenuto di sottoporsi ad accertamenti e di fare terapia.Il ricorrente non si confronta con tali elementi specificamente esposti dal giudicedella sorveglianza.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con motivazione logica e non contraddittoria, hadato conto di avere tenuto nella dovuta considerazione le relazioni mediche in atti e haesposto le ragioni per cui ha concluso nel senso che patologia del detenuto non è grave eche deve ritenersi prevalente la pericolosità sociale dello stesso.Il provvedimento impugnato, d’altro canto, pure esponendo le argomentazioni deiprecedenti provvedimenti, ha comunque evidenziato che le condizioni di salute del detenutosono stazionarie e gestibili in regime intramurario, nel quale è consentito al detenuto diusufruire di un trattamento terapeutico adeguato.Nel caso di specie, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha effettuato una valutazionein punto di compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute dell’interessatocomparando la complessiva situazione soggettiva di quest’ultimo e l’offerta terapeutica delregime intramurario e ha anche verificato l’adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza.La valutazione complessiva così effettuata risulta completa in quanto il giudice haproceduto a un corretto bilanciamento tra l’effettiva serietà delle condizioni di salute e lapericolosità sociale del detenuto, coerentemente desunta dai precedenti penali di particolaregravità e dall’assenza di revisione critica, elementi sui quali si fonda la prognosi negativacirca la possibilità che il condannato si astenga dal commettere ulteriori reati.Sotto altro e dirimente profilo, d’altro canto, risulta che il detenuto, che è statotrasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., ha rifiutato di sottoporsi agli accertamentimedici prescritti e di seguire la terapia.Elemento questo che, come indicato dal Tribunale risulta decisivo in quanto sulpunto si deve ribadire che «il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, diricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio dieventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta didifferimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, nonpotendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, cosìda rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo» (Sez. 1,n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 - 01).Come anche recentemente riconosciuto, infatti, l’accettazione dei trattamenti sanitariche sono potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali ildetenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alladetenzione, si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione dellarelativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 - 01).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025,ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 comma1 n.2 cod. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter l. 345/75 propostenell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX.2. Il Tribunale ha evidenziato che l’istanza risulta reiterativa di altre analoghe, giàpresentate e rigettate nel corso degli ultimi mesi.Rinnovando comunque la propria analisi, il giudice della sorveglianza non haravvisato alcuna degenerazione del quadro clinico del detenuto, e ha così formulato ungiudizio in termini di compatibilità tra le condizioni di salute e il regime intramurario, che gliconsente di ricorrere a tutte le cure di cui necessita.Secondo il Tribunale, d’altro canto, assumerebbe rilievo pressoché decisivo ilcomportamento oppositivo tenuto dal detenuto che ha in più occasioni rifiutato di sottoporsiad accertamenti e a seguire la terapia che gli è stata prescritta dopo che, proprio a seguito diuna sua precedente istanza, è stato trasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., dove èseguito e monitorato.Nel provvedimento, infine si evidenzia il pericolo di recidiva, ritenuto sulla scortadell’assenza di resipiscenza, della negativa personalità del detenuto, della gravità dei reaticommessi e delle pendenze giudiziarie.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 comma 1 e 2 cod.pen. e 47-ter ord. pen. nella parte in cui il Tribunale non ha autonomamente valutato leprecedenti provvedimenti di rigetto.4. In data 14 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il Sost.Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. In data 20 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’avv.provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agliartt. 147 comma 1 e 2 cod. pen. e 47-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale nonavrebbe autonomamente valutato le attuali condizioni di salute del detenuto ma si sarebbelimitato a richiamare le argomentazioni dei precedenti provvedimenti di rigetto.Il ricorso, formulato in termini generici, è manifestamente infondato.2.1. Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. puòessere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda lecondizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ricorrendo tale presupposto, aisensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliarein luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza dicontenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalenterispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281225 - 01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e ciò ancheevidenziando, oltre alla ritenuta pericolosità, come sia decisivo, anche da solo, il rifiuto deldetenuto di sottoporsi ad accertamenti e di fare terapia.Il ricorrente non si confronta con tali elementi specificamente esposti dal giudicedella sorveglianza.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con motivazione logica e non contraddittoria, hadato conto di avere tenuto nella dovuta considerazione le relazioni mediche in atti e haesposto le ragioni per cui ha concluso nel senso che patologia del detenuto non è grave eche deve ritenersi prevalente la pericolosità sociale dello stesso.Il provvedimento impugnato, d’altro canto, pure esponendo le argomentazioni deiprecedenti provvedimenti, ha comunque evidenziato che le condizioni di salute del detenutosono stazionarie e gestibili in regime intramurario, nel quale è consentito al detenuto diusufruire di un trattamento terapeutico adeguato.Nel caso di specie, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha effettuato una valutazionein punto di compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute dell’interessatocomparando la complessiva situazione soggettiva di quest’ultimo e l’offerta terapeutica delregime intramurario e ha anche verificato l’adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza.La valutazione complessiva così effettuata risulta completa in quanto il giudice haproceduto a un corretto bilanciamento tra l’effettiva serietà delle condizioni di salute e lapericolosità sociale del detenuto, coerentemente desunta dai precedenti penali di particolaregravità e dall’assenza di revisione critica, elementi sui quali si fonda la prognosi negativacirca la possibilità che il condannato si astenga dal commettere ulteriori reati.Sotto altro e dirimente profilo, d’altro canto, risulta che il detenuto, che è statotrasferito in un Istituto dotato di centro S.A.I., ha rifiutato di sottoporsi agli accertamentimedici prescritti e di seguire la terapia.Elemento questo che, come indicato dal Tribunale risulta decisivo in quanto sulpunto si deve ribadire che «il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, diricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio dieventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta didifferimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, nonpotendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, cosìda rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo» (Sez. 1,n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 - 01).Come anche recentemente riconosciuto, infatti, l’accettazione dei trattamenti sanitariche sono potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali ildetenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alladetenzione, si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione dellarelativa richiesta (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 - 01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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