CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roCondominio di [OSCURATO:PERSONA] N 47/3 – Trieste, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 458/2022depositata il 23/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto innanzi al Tribunale diTrieste [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la delibera del 17 settembre 2020 delCondominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 47/3 in Trieste, relativa alla ripartizionedelle spese per la straordinaria manutenzione della terrazza a livello, diuso e proprietà esclusiva della ricorrente.Numero registro generale 304/2023Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 21572/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con la predetta delibera le spese erano state ripartite ai sensi dell’art.1126 c.c. per la parte che fungeva anche da copertura dell’edificio tra imuri perimetrali, con esclusione della parte aggettante con funzioni dibalcone, le cui spese erano state poste a carico della Basile.La ricorrente ha contestato tale ultima statuizione, ritenendo che ancheper quest’ultima parte le spese andassero suddivise secondo le proporzionidell’art. 1126 c.c.Si è costituito in giudizio il Condominio, resistendo all’avversa pretesa.Con ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale ha rigettato ladomanda, ritenendo che le spese per la parte aggettante della terrazzadovessero gravare esclusivamente sul proprietario dell’appartamento dalquale protendeva, mentre per l’altra parte (di copertura) le stesse eranostate correttamente ripartite ex art. 1126 c.c.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la Basile sulla basedi due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art.1126 c.c., in quanto, a voler ritenere che la parte aggettante del lastricofosse di proprietà esclusiva della condomina appellante, sarebbe statapreclusa al condominio la gestione (manutenzione, riparazione) di dettaparte, con l’ulteriore conseguenza della nullità della delibera condominialeavente ad oggetto l’esecuzione dei lavori su una parte di proprietàesclusiva di un singolo condomino; b) violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciaresulla domanda subordinata della ricorrente, volta ad ottenere ladeclaratoria di nullità della delibera, per le ragioni esposte al punto 1).Instaurato nuovamente il contraddittorio, il Condominio, costituitosi, haresistito all’impugnazione della Basile.Con sentenza n. 458/2022 depositata il 23 novembre 2022 la Corted’appello di Trieste ha rigettato l’appello della Basile.Richiamata, con riferimento alla fattispecie in esame, la distinzioneoperata dalla giurisprudenza di legittimità tra parte aggettante (adNumero registro generale 304/2023Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 21572/2026Data pubblicazione 24/06/2026esclusivo uso e vantaggio del singolo) e parte (anche) di copertura, harilevato in fatto che “solo il 40% della terrazza ha funzione di copertura,mentre invece il 60% della stessa ha carattere aggettante, con uso edutilità esclusivamente a favore della ricorrente”.Sulla base di tali presupposti, quanto al primo motivo il giudice d’appelloha ritenuto che “grava su chi ha l’uso esclusivo della parte aggettante ilpagamento pieno delle spese e non la ripartizione dell’art. 1126 c.c.”, eche “vanno parzialmente sopportate a carico del condominio le spese dellastrico nella parte che svolge funzione di copertura”, restando “a caricoesclusivo del proprietario della unità che ne beneficia la quota sulle partiaggettanti che non svolgono funzione di copertura del fabbricato”.Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente ilpotere dell’assemblea di deliberare lavori anche sulle parti di lastricosolare di proprietà o uso esclusivo di un singolo condomino, in quanto,indipendentemente da tale ultima circostanza, risultavano di competenzaassembleare “le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione,ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o dellaterrazza a livello, funzionali alla copertura dell’edificio”.3. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione LauraBasile, sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. Parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1135 e 1126 c.c., prospettando la nullità delladelibera de qua in conseguenza della deroga al criterio di ripartizione dellespese di manutenzione previsto dall’art. 1126 c.c., in relazione alla parteaggettante della terrazza a livello in uso esclusivo al singolo condomino.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1126 c.c. della delibera in questione, da ritenersiNumero registro generale 304/2023Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 21572/2026Data pubblicazione 24/06/2026nulla in quanto, anche a voler ritenere legittima la deroga al criterio di cuisopra, l’assemblea, senza averne il relativo potere, aveva illegittimamenteassunto decisioni in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria daeseguirsi sull’intera terrazza a livello, compresa la parte aggettante.Il primo motivo è infondato.Il giudice di appello ha affermato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6)che «È ormai pacifica la distinzione tra parte aggettante (ad esclusivo usoe vantaggio del singolo) e parte (anche) di copertura (Cass. 4183/2017)per cui “la funzione di copertura del palazzo spetterebbe solo alla partecompresa entro i muri perimetrali, non anche alla parte aggettante”, vedianche Cass. 1990/2016)».Ha poi precisato (cfr. pag. 8), che «[…]“indipendentemente dal regime diuso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere allariparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali dellastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell’edificio,spettano all’assemblea” (Cass. 19779/2017)».Tali affermazioni risultano inoltre conformi all’orientamento di questaCorte (cfr. Sez. 6- 2, n. 19779 del 09/08/2017; Sez. 6 - 2, n. 11484 del10/05/2017; Sez. 2 - , n. 10534 del 21/04/2026), in base al quale, intema di condominio negli edifici, l'obbligo dei proprietari di unità abitativesottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietàesclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese diricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova fondamento nelprincipio per cui i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragionedell'"utilitas" che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoliappartamenti. E’ stato anche precisato, nell’ambito di tale orientamento,che, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, ledecisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione esostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello,funzionali alla copertura dell'edificio, spettano all'assemblea, cui èNumero registro generale 304/2023Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 21572/2026Data pubblicazione 24/06/2026riservata una valutazione discrezionale di merito che, come tale, esula dalcontrollo di mera legittimità rimesso al giudice attraverso l’impugnativa dicui all’art. 1137 c.c.Dunque, l’utilitas che il lastrico solare o la terrazza a livello assicurano alleunità immobiliare da essi coperte giustifica, oltre l’onere condominiale dicontribuzione ex art. 1126 c.c., anche i correlativi poteri deliberatividell'assemblea, senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto diuso esclusivo, ovverosia il suo carattere reale o personale, spettante ataluni condomini.Come chiarito da Sez. 6-2, n. 35316 del 18/11/2021, la terrazza a livello,equiparata al lastrico solare anche ai fini dell'art. 1126 c.c. ed alla cuimanutenzione sono tenuti tutti i condomini titolari esclusivi di porzioni cuiessa funge da copertura, consiste in una superficie scoperta, posta alsommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommità dell'interofabbricato, e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parteintegrante strutturalmente e funzionalmente, destinata perciò tanto acoprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare unaffaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del qualerappresenta una proiezione verso l'esterno. La predetta pronuncia ha poipuntualizzato che “restano a carico esclusivo dei proprietari delle unitàimmobiliari corrispondenti le spese di restauro dei balconi aggettantidell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, inquanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato,poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessariacopertura dell'edificio”.Nello stesso senso, Sez. 2, n. 15913 del 17/07/2007, secondo cui i balconi"aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono soloun prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, nonsvolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria coperturadell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nelNumero registro generale 304/2023Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 21572/2026Data pubblicazione 24/06/2026corpo dell'edificio -, non possono considerarsi a servizio dei pianisovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e adessi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1126 c.c.Tanto precisato, risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso.Come emerge dal contenuto della delibera del 17 settembre 2020 (cfr.allegato 1 del ricorso, pag. 2), l’assemblea ha approvato il prospetto delperito in base al quale le spese di rifacimento del lastrico solare vengonocosì ripartite: quanto al 40%, corrispondente alla parte coprente, in basealle disposizioni di cui all’art. 1126 c.c.; quanto al 60%, corrispondentealla parte aggettante, poste a carico della condomina Basile. È poiprecisato che “i condomini non sono ad oggi certi a chi affidare l’incarico,salvo l’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.La delibera risulta dunque meramente ricognitiva dei principi giuridici inbase ai quali vanno ripartite le spese di rifacimento della terrazza a livello.La stessa, pertanto, non appare affetta dai vizi di legittimità denunciatidalla ricorrente.Deve dunque rigettarsi il ricorso, dovendo altresì darsi atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengonoliquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 304/2023Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 21572/2026Data pubblicazione 24/06/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 28.4.2026IL [OSCURATO:PERSONA]