CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Pistoia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 660 cod. pen. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 250,00 di ammenda. Secondo il Tribunale è risultato provato, alla luce delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e dei riscontri rinvenuti nell'attività investigativa, che Pieri aveva effettuato, tra il 13 ed il 17 ottobre 2018, nelle prime ore del mattino ripetute telefonate verso l'utenza di Giordano, tali da \) Ca 11-2 arrecargli disturbo. Nel corso delle telefonate, il destinatario aveva percepiva dei suoni in sottofondo che gli avevano procurato un perdurante stato di agitazione. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso Pieri attraverso il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova. Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto decisiva, anche ai fini del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la circostanza inesistente del rilevante numero di telefonate di disturbo. Dai tabulati telefonici, allegati al ricorso per assicurarne l'autosufficienza, è, invece, emerso che le telefonate sono state appena cinque. A fondamento della decisione è stato, quindi, posto un risultato probatorio incontrovertibilmente diverso da quello reale. 2.2. Con il secondo motivo deduce, a mente dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 660 cod. pen. Lamenta che il Tribunale abbia considerato ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la reiterazione delle condotte illecite, nonostante la natura permanente assunta in concreto dalla fattispecie incriminatrice contestata. 3. In data 18 settembre 2023, la difesa del ricorrente ha trasmesso a questa Corte di legittimità verbale di remissione di querela da parte della persona offesa, datato 10 agosto 2023, e verbale, in data 12 agosto 2023, con cui l'imputato ha accetto la remissione operata in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che a seguito della remissione di querela e dell'accettazione da parte dell'imputato debba annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e dichiararsi estinta la contravvenzione. 1. Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.cl. "[OSCURATO:PERSONA]") ha introdotto significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici ed ha esteso il campo dei reati perseguibili a querela. Tra questi ultimi è stata inserita la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, prima procedibile di ufficio. Il testo novellato dell'art. 660 cod. pen. recita: "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità" Poiché la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone è divenuta perseguibile a querela, qualora, come nel caso me esame, non commessa nei confronti delle persone indicate nel secondo comma dell'ad. 660 cod. pen., la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione, a decorrere dal 31 dicembre 2022, hanno determinato la sopravvenuta estinzione del reato. È pacifico che la modifica del regime di procedibilità ex officio e la sopravvenuta necessità dell'istanza di parte comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora sopravvenga la remissione della querela in applicazione del principio contenuto nell'ad. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (dell'ad "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".), a cagione della "natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei proc:edimenti pendenti" (Sez. 2, n.21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274734). D'altra parte, "il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto" (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188). 2. La intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa ritualmente accettata dal remittente, sopravvenuta alla presentazione del ricorso per cassazione, è causa di estinzione del reato qualora non si ravvisino cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129, comma 2, e 609, comma 2, cod. proc. pen (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 "La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto). 3.L'epilogo decisorio rende superflua la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso.4. Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma i