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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46665/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23653/24 Fallanca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato, dovendosi altresì considerare l'oggettiva gravità dei fatti; Ritenuto che i motivi di ricorso, riguardanti la mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità della sanzione, là dove dà conto della "ingravescente, anziché frenata, inclinazione a delinquere"; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23653/24 Fallanca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato, dovendosi altresì considerare l'oggettiva gravità dei fatti; Ritenuto che i motivi di ricorso, riguardanti la mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità della sanzione, là dove dà conto della "ingravescente, anziché frenata, inclinazione a delinquere"; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46665/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris