CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza e di manifestaillogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena per il reato di cui agliartt. 56, 628, cod. pen., e specificamente per mancato riconoscimento della fattispecie dilieve entità introdotta con la sentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024 n. 86, non èconsentito, nonché manifestamente infondato giacché, reiterando doglianze già presentatein appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, proponevalutazioni appartenenti alla sfera di discrezionalità del giudice del merito e che non possonoper tale ragione essere scrutinate in sede di legittimità, ove è infatti inammissibile la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);che il giudice adito ha compiutamente evidenziato le ragioni per le quali debba ritenersiimpraticabile una riduzione ulteriore a quella già riconosciuta mediante applicazione dellecircostanze attenuanti ai sensi degli artt. 62-bis e 62, n. 4, cod. pen., stante la gravità dellacondotta, tratta dalla gratuità della violenza ai danni della persona offesa, impiegata oltre illimite strettamente necessario ai fini di fuga (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove ilgiudice adito correttamente illustra i passaggi del calcolo della pena);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]