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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08873/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 10 luglio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 337 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 81, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di furto aggravato di cui ai capi a) e b) dell'editto e quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c) della stessa.

Il ricorso è manifestamente infondato,, in quanto è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e già puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 4 della sentenza impugnata), rappresentati dalla ritenuta estemporaneità ed occasionalità del reato di resistenza rispetto alle due condotte di furto, come emerge dalle modalità esecutive della condotta.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 10 luglio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 337 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 81, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di furto aggravato di cui ai capi a) e b) dell'editto e quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c) della stessa. Il ricorso è manifestamente infondato,, in quanto è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e già puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 4 della sentenza impugnata), rappresentati dalla ritenuta estemporaneità ed occasionalità del reato di resistenza rispetto alle due condotte di furto, come emerge dalle modalità esecutive della condotta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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